Ordinanza — n. 27463/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACosimo Ricchiuti ricorre avverso la sentenza con la qy,àle»n data 8 giugno 2020 il Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reati aggravati p. e p. dall'art. 624-bis cod.pen.. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 624-bis cod.pen; Ordinanza — n. 27463/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. in relazione a reati aggravati p. e p. dall'art. 624-bis cod.pen.. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCHIUTI COSIMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 23/07/1994 avverso la sentenza del 08/06/2020 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cosimo Ricchiuti ricorre avverso la sentenza con la qy,àle»n data 8 giugno 2020 il Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reati aggravati p. e p. dall'art. 624-bis cod.pen.. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.
2. Il ricorso é inammissibile sia per essere affatto generico, sia per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen., in relazione alla posizione cautelare dell'imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 24 giugno 2021. DEposii"Aro Il Consigliere estensore La Pr te 16 LUG. 2 (Giusep Pavich)