Sentenza — n. 27462/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposto avverso l'ordinanza con la quale è stata adottata la misura cautelare della custodia in carcere di Soloperto Francesco, ritenuto raggiunto da gravi indizi di reità per aver preso parte ad un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Respinta un'eccezione processuale avanzata dalla difesa, il Tribunale ha in primo luogo descritto gli elementi conducenti a ritenere la sussistenza di un sodalizio criminoso facente capo a Soloperto Angelo, padre di Francesco. Quindi ha evidenziato le comunicazioni captate alle quali aveva preso parte anche Soloperto Francesco, al tempo posto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, cogliendo in esse, nonostante il ridotto numero e l'arco temporale, gli indizi della partecipazione al sodalizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27462/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 267, co. 1 cod. proc. pen. "il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLOPERTO FRANCESCO nato a GROTTAGLIE il 09/07/1988 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore Nessuno è presente
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposto avverso l'ordinanza con la quale è stata adottata la misura cautelare della custodia in carcere di Soloperto Francesco, ritenuto raggiunto da gravi indizi di reità per aver preso parte ad un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Respinta un'eccezione processuale avanzata dalla difesa, il Tribunale ha in primo luogo descritto gli elementi conducenti a ritenere la sussistenza di un sodalizio criminoso facente capo a Soloperto Angelo, padre di Francesco. Quindi ha evidenziato le comunicazioni captate alle quali aveva preso parte anche Soloperto Francesco, al tempo posto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, cogliendo in esse, nonostante il ridotto numero e l'arco temporale, gli indizi della partecipazione al sodalizio.
2. Nei confronti dell'ordinanza così sintetizzata ha proposto ricorso Soloperto Francesco a mezzo dei difensori avv. Salvatore Maggio e Fabio Falco, deducendo la violazione dell'art. 267, co.1 e 271 cod. proc. pen. in quanto le captazioni sono state svolte mediante captatore informatico, il cui utilizzo non è stata motivato in modo specifico, essendo state esposte le medesime ragioni che sostengono il ricorso alle intercettazioni ordinarie. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione di legge perché il Tribunale non ha considerato il vincolo cautelare al quale era sottoposto il ricorrente al tempo della ritenuta condotta partecipativa; vincolo che non gli consentiva di avere rapporti all'esterno con altri concorrenti o partecipi ai reati, salvo i pochi giorni di godimento di permesso concesso dalla struttura comunitaria.
Il Tribunale non ha preso in esame neppure il concetto giuridico di affectio societatis, individuando gli elementi indiziari gravi che consentissero di ritenere la specifica consapevolezza e volontà di Soloperto Francesco di far parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale condividendo il programma e affiancando gli altri sodali. Nel corso dei colloqui intercettati nei tre giorni del permesso Soloperto Angelo aveva fatto conoscere al figlio solo che l'attività di spaccio andava a gonfie vele e non invece la costituzione o l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio.
Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che Soloperto Angelo non aveva mai fatto riferimento all'operato di sodali e dal proposito di Soloperto Francesco di lucrare per se stesso. Questa ultima circostanza, peraltro, esclude l'esistenza di una cassa comune e quindi il vincolo associativo. Il ricorrente ha poi considerato la telefonata nella quale Soloperto Angelo si lamentava con il figlio di uno sperpero di danaro da parte di questi; la risposta del figlio, che avrebbe avuto nuove entrate, dimostrerebbe che questi non partecipava agli utili del sodalizio.
Manifestamente illogica è l'interpretazione data alla circostanza del recupero di denaro da parte di un acquirente di Soloperto Angelo ad opera di tale denominato Topolone ed il fatto che Soloperto Francesco avesse discusso della qualità e del prezzo della droga acquistata dal padre. L'esiguità delle conversazioni per l'esponente non è sufficiente a ritenere organicamente inserito nell'associazione Soloperto Francesco. La motivazione impugnata è manifestamente illogica anche laddove considera un apprezzamento fatto a riguardo di Franco Alessandro da parte di Soloperto Francesco come indizio di manifestazione di consapevolezza della condivisione degli scopi del sodalizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 267, co. 1 cod. proc. pen. "il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono".
Nel caso di specie già il TribUnale ha evidenziato che la motivazione del decreto esplicita, quale ragione del ricorso al captatore informatico, l'impossibilità di identificare altrimenti gli autori dei reati, continuamente in movimento sul territorio. Ove si consideri che il captatore è volto all'apprensione di comunicazioni tra presenti appare evidente che non vi è alcuna coincidenza con le ragioni che giustificano il ricorso alle intercettazioni telefoniche. 3.2. Il secondo motivo è fondato. Pur in unione ad affermazioni che concretizzano apprezzamenti degli elementi fattuali alternativi a quelli operati dal Tribunale - e come tali non consentiti in sede di legittimità perché non compresi tra i vizi ivi denunciabili, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. - il ricorrente censura correttamente la motivazione in ordine alla affectio societatis.
Risulta più volte riproposta la massima secondo la quale l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (Sez. 1 - , Sentenza n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Rv. 275053 - 01; così anche Sez. 6, Sentenza n. 3742 del 09/01/2013, Rv. 254216 - 01 ed altre precedenti).
Essa trae origine da Sez. 6, Sentenza n. 13919 del 28/02/2005 Cc. (dep. 14/04/2005 ) Rv. 232033, che tuttavia in motivazione svolge un'affermazione non esattamente coincidente. Nel caso di specie il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 292, co. 2-ter cod. proc. pen. da parte del giudice della cautela e in replica a tale censura la Corte di cassazione ha osservato che "La disposizione in parola, dunque, non impone al giudice - in sede di applicazione della misura - la indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ne' tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti da fondamento delle decisioni cautelari".
Non vi è quindi un onere motivazionale diverso da quello che si riconosce esistente su un piano più generale. E' sufficiente rammentare che "in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della .sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione" (Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988 - 01).
Ne discende che la motivazione non può mancare di considerare ogni elemento acquisito, integrandolo nel complessivo quadro ricostruito. La selezione di parte delle circostanze senza alcuna esplicitazione della valutazione operata di quelle pretermesse astrattamente incidenti integra il vizio della motivazione. Nel caso di specie il Tribunale ha fondato il proprio giudizio sul tenore delle conversazioni che in un ristretto arco di tempo avevano avuto Soloperto Angelo e Soloperto Francesco, traendone il convincimento che quest'ultimo svolgesse per il sodalizio diretto dal padre compiti di approvvigionamento.
Si è considerato che il 15 ottobre 2018, in occasione di una visita che Soloperto Angelo aveva fatto al figlio presso la Comunità ove questi era ristretto, Soloperto Francesco aveva fatto riferimento ad un possibile fornitore di droga; che il 24 dicembre 2018, in permesso per una visita ai familiari, Soloperto Francesco aveva chiesto al padre a quanto avesse pagato una fornitura di 'erba' e notizie sulla riscossione dei crediti, affidata a tale Topolone, ed aveva rappresentato a Franco Alessandro, sodale pure presente, che la droga poteva essere venduta a prezzo più elevato, continuando poi a discutere con il padre di qualità e prezzo dello stupefacente; il 25 dicembre Soloperto Francesco aveva riscosso un credito del padre; il 26 dicembre i due avevano conversato facendo riferimento a trattative per l'acquisto di stupefacente.
Tuttavia non vi è traccia nella motivazione impugnata di una qualche valutazione di una pluralità di circostanze: lo stato di detenzione domiciliare di Soloperto Francesco, che richiedeva di esplicitare le modalità di svolgimento di quel compito; la relazione familiare con il vertice del sodalizio, che richiedeva di identificare gli elementi capaci di svelare la funzione non solo informativa ma anche strumentale agli scopi del sodalizio di quanto Soloperto Angelo aveva comunicato al figlio; i riferimenti di Soloperto Francesco a guadagni personali, che imponevano di collocare i medesimi nel quadro ipotizzato della partecipazione agli utili conseguiti dal sodalizio.
Siffatti elementi, pur enunciati dal Tribunale, non hanno trovato integrazione nella complessiva ricostruzione. A tal riguardo non va dimenticato che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, Sentenza n. 44963 del 22/09/2016 Cc. (dep. 26/10/2016) Rv. 268128 - 01); e che in materia di applicazione di misure cautelari, la sussistenza di gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen., in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da un singolo episodio. criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione.
Tuttavia, occorre pur sempre una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (Sez. 6, Sentenza n. 6867 del 14/01/2008, Rv. 239670 - 01). Da ciò discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, Per nuovo esame, al Tribunale di Lecce. Manda alla cancelleria per gli adempim