Sentenza — n. 27459/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 11 novembre 2020 la Corte di Appello di Salerno ha rigettato la domanda formulata da Saverio Riviezzo per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare in carcere per un periodo di 2346 giorni, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale partecipante in qualità di promotore di un'associazione di tipo mafioso, nonché ai reati di porto e detenzione di armi, traffico di stupefacenti, aggravato dalla finalità mafiosa, dai quali veniva assolto dalla Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio, con la formula 'perché il fatto non sussiste'.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27459/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale nell'affrontare il nodo centrale del giudizio relativo alla sussistenza di un comportamento dell'interessato colposamente rivolto ad ostacolare il tempestivo accertamento della sua estraneità ai fatti, così contribuendo all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare, compie una valutazione che si sofferma sulla partecipazione di Saverio Riviezzo ad un consesso malavitoso, di cui, nondimeno, è stata esclusa la connotazione mafiosa, in quanto l'unico episodio certo attribuibile al gruppo è quello dell'estorsione ai danni di un imprenditore, giudicato dal giudice del merito non idoneo a rappresentare la forza intimidatrice instrinseca dell'associazione di stampo mafioso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIVIEZZI SAVERIO nato a PIGNOLA il 27/06/1964 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11 novembre 2020 la Corte di Appello di Salerno ha rigettato la domanda formulata da Saverio Riviezzo per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare in carcere per un periodo di 2346 giorni, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale partecipante in qualità di promotore di un'associazione di tipo mafioso, nonché ai reati di porto e detenzione di armi, traffico di stupefacenti, aggravato dalla finalità mafiosa, dai quali veniva assolto dalla Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio, con la formula 'perché il fatto non sussiste'.
2. L'ordinanza ritiene sussistente la condotta ostativa di cui all'art. 314, comma 1^ cod. proc. pen. essendo l'emissione ed il mantenimento della misura cautelare stato giustificata 'dalla sua attiva partecipazione a gravi vicende criminali della Basilicata,' ed in particolare alla 'parallela vicenda dell'estorsione ai danni di De Vito', nonché dalla sua vicinanza a contesti criminali ed a esponenti apicali del clan Basilischi e dei sottogruppi da questo originati' ciò emergendo dai precedenti penali evincibili dal certificato del casellario giudiziale, attinenti alla violazione di misure di prevenzione' circostanze che hanno innescato una più grave e severa valutazione in ordine al suo agire, da parte del giudice della cautela 'al punto da potersi affermare che il ricorrente abbia concorso a determinare una colpa grave'.
3. Avverso l'ordinanza propone ricorso Saverio Riviezzo, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo.
4. Con la doglianza fa valere la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Ricorda che il giudice della riparazione deve valutare i fatti accertati dal giudice per verificare se indipendentemente dalla loro rilevanza penale nelle condotte della persona sottoposta a misura cautelare detentiva possano ravvisarsi elementi di dolo o colpa grave che abbiano avuto efficacia causale nel provocare la privazione della libertà. Rimprovera alla Corte territoriale di avere fondato il diniego all'equa riparazione sulla base non della motivazione della sentenza di assoluzione della Corte di appello di Salerno, ma su quella della Suprema Corte con cui è stata annullata la sentenza della Corte di appello di Potenza.
Così, nondimeno, ha finito per fondare il diniego sul coinvolgimento di Riviezzo in una vicenda — definita parallela dal giudice della motivazione- quale l'estorsione ai danni dell'imprenditore De Vito, rispetto alla quale l'interessato non è mai stato imputato. Sottolinea che a ciò la Corte ha aggiunto che la colpa grave del ricorrente va ricercata, altresì, nei precedenti penali del medesimo, che avrebbero legittimamente indotto una severa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria in sede cautelare. Denuncia l'illegittimità di un simile argomentare che, da un lato, fonda il giudizio di ostatività della condotta su una circostanza ipotetica (il coinvolgimento nel reato di estorsione), senza neppure accertare l'efficacia causale di quella circostanza, non avendo la Corte territoriale acquisito l'ordinanza di custodia cautelare, dall'altro sulle risultanze del certificato penale, facendo sostanzialmente riferimento a due condanne, successive all'emissione della misura.
Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata..
5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ribadito che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del compendio probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.
3. La Corte territoriale nell'affrontare il nodo centrale del giudizio relativo alla sussistenza di un comportamento dell'interessato colposamente rivolto ad ostacolare il tempestivo accertamento della sua estraneità ai fatti, così contribuendo all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare, compie una valutazione che si sofferma sulla partecipazione di Saverio Riviezzo ad un consesso malavitoso, di cui, nondimeno, è stata esclusa la connotazione mafiosa, in quanto l'unico episodio certo attribuibile al gruppo è quello dell'estorsione ai danni di un imprenditore, giudicato dal giudice del merito non idoneo a rappresentare la forza intimidatrice instrinseca dell'associazione di stampo mafioso.
Il giudice della riparazione, ricordato che il collaboratore Antonio Cossidente, ex membro del clan Basilischi ha rfierito che da detto sodalizio sarebbero derivate due diverse associazioni l'una dal medesimo capeggiata e l'altra con al vertice Saverio Riviezzo, soggetto stimato dalle principali famiglie 'ndraghestiste', entrato nel 1995 nel clan Basilischi, precisa, tuttavia, che la Corte di Salerno, in sede di rinvio, assolvendo l'interessato, ha affermato che la mafiosità non si eredita' e che 'non può farsi riferire alla fama criminale del gruppo originario Basilischi' quella dei gruppi da quello scaturiti.
E ciò perché non è stato provato nel giudizio, che le sue associazioni 'avessero conseguito, sul territorio, in concreto, nell'ambiente lucano, un'effettiva forza di intimidazione' non potendo ciò rinvenirsi negli unici due episodi di intimidazione e violenza' riconducibili 'con certezza al c.d. gruppo dei pignolesi', non essenso siffatta circostanza idonea a riflettersi sulla prova della forza intimidatrice dell'associazione. Fatta questa premessa, nondimeno, il provvedimento gravato riconosce la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo 'nella partecipazione a gravi vicende criminali della Basilicata, come la parallela vicenda dell'estorsione ai danni di De Vito, culminata addirittura con la chiusura del cantiere', aggiungendo che la vicinanza ad ambienti criminali prima del clan Basilischi e poi dei sottogruppi da questo originati emergerebbe dai precedenti penali e dalla violazione degli obblighi derivanti dalla misure di prevenzione, il che giustificherebbe di per sé la valutazione del giudice cautelare in ordine al suo coinvolgimento, tanto da potersi affermare che della stessa 'storia criminale' dell'interessato, costitusica quella 'colpa grave' determinante l'ostacolo alla riparazione.
4. La lettura dell'ordinanza, per la verità, dimostra che la decisione, pur assumendo di muoversi sul piano della valutazione autonoma dei fatti 'non esclusi dal giudice della cognizione', finisce, in realtà, per far coincidere la condotta ostativa con la commissione dei reati estorsivi da parte di soggetti diversi, nei quali Riviezzo non era implicato, ricavando la vicinanza all'ambiene criminale dai soli precedenti penali e dalla violazione degli obblighi della misura di prevenzione, antecedente i fatti per cui la cautela è stata adotatta. Simili considerazioni, nondimeno, trascendono il compito del giudice della riparazione, che deve verificare ex ante, se colui che viene assoggettato alla restrizione della libertà, in via cautelativa abbia posto in essere una condotta che vi ha dato causa -diversa dalla condotta illecita addebitata con l'imputazione provvisoria- sia essa giudiziale o extragiudiziale, ma comunque inerente al fatto per il quale egli è stato sottoposto alla misura custodiale, non potendo ciò rinvenirsi solo nei precedenti penali, che di per sé non giustificano mai l'emissione di un provvedimento cautelare.
5. Invero, secondo il fondamentale principio elaborato dalle Sezioni Unite questa Corte, con alcune pronunce che, seppure risalenti, costituiscono ancora la sintesi dei presupposti applicativi del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: la condotta dell'imputato "deve essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale" (cfr. (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664;
Sez. Un. 26.6.2002, Di Benedictis), che, va ribadito, deve essere proprio quello per cui la misura è stata emessa. A questo proposito, invero, va ricordato che la prossimità ad ambienti malavitosi costituisce certamente elemento pertinente, valutabile ai fini ostativi, ma il suo rilievo deve essere argomentato in modo circostanziato e, comunque, incidente sulla contestazione elevata nei confronti dell'interessato, quale elemento che insieme con altri a contribuito alla composizione del quadro indiziario, non potendo il solo coinvolgimento in precedenti episodi delittuosi, ancorché cristallizzata in sentenze divenute irrevocabili, fondare di per sé né la misura restrittiva, in assenza di altri elementi, né tantomeno il rigetto dell'istanza di riparazione.
6. Ebbene, la motivazione dimentica questi principii, palensando i vizi di illogicità e contraddittorietà lamentati dal ricorrente.
7. Va, dunque, conclusivamente annullata l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame Cosi deciso il