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Sentenza — n. 27458/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27458/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27458/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22/11/2019, il Tribunale di Frosinone, adito in sede di riesame, aveva confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di Valinotti Carlo e Antonucci Roberto, succedutisi nella veste di amministratori e legali rappresentanti della Winners Rally Team nel periodo in contestazione e indagati per il reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000, per avere utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto riferite agli anni di imposta 2016 e 2017, al fine di evadere le relative imposte, fatture apparentemente riferibili ad attività di sponsorizzazione o di fornitura, invece inesistenti, emesse nell'ambito di un'operazione fraudolenta organizzata su larga scala, da parte di società cartiere, ovverosia anch'esse fittizie, che incassavano mediante bonifico il danaro relativo alla prestazione fatturata per poi trasferirlo, previa deduzione della commissione/provvigione, su conti personali di soggetti privi di attività lavorativa o inattivi nel campo imprenditoriale.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27458/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò detto, giova ricordare che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo "per violazione di legge", in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Parole chiave

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contratto di sponsoring bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie indagine su reati finanziari traffico dei pagamenti fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Ciò detto, giova ricordare che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'art. 325, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VALINOTTI CARLO nato a TORINO il 19/11/1962 ANTONUCCI ROBERTO nato a MILANO il 01/04/1969 avverso l'ordinanza del 24/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/11/2019, il Tribunale di Frosinone, adito in sede di riesame, aveva confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di Valinotti Carlo e Antonucci Roberto, succedutisi nella veste di amministratori e legali rappresentanti della Winners Rally Team nel periodo in contestazione e indagati per il reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000, per avere utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto riferite agli anni di imposta 2016 e 2017, al fine di evadere le relative imposte, fatture apparentemente riferibili ad attività di sponsorizzazione o di fornitura, invece inesistenti, emesse nell'ambito di un'operazione fraudolenta organizzata su larga scala, da parte di società cartiere, ovverosia anch'esse fittizie, che incassavano mediante bonifico il danaro relativo alla prestazione fatturata per poi trasferirlo, previa deduzione della commissione/provvigione, su conti personali di soggetti privi di attività lavorativa o inattivi nel campo imprenditoriale.

2. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli indagati avevano congiuntamente proposto ricorso per cassazione con cui deducevano, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, di aver documentato che i pagamenti effettuati in favore di Graziano De Santis e fatturati a società riconducibili al medesimo erano relativi a prestazioni di servizi e cessioni di beni realmente effettuati, consistiti, stante l'attività di sponsorizzazione delle attività commerciali esercitate dai propri clienti nel settore delle competizioni sportive svolta dalla società WRT-Winner Rally Team, nell'apposizione da parte di Girolamo De Santis, esperto pilota di auto, di decalcomanie sulle auto in gara nei rally destinate alla pubblicizzazione delle attività commerciali dei clienti della stessa società.

Prova dell'espletamento del suddetto servizio era costituita dalle immagini fotografiche riproducenti le auto in gara con le relative scritte pubblicitarie, nonché dai contratti stipulati a sua volta dalla società con i singoli clienti. Lamentavano che, a fronte di tale copiosa produzione documentale, il Tribunale del riesame non avesse reso alcuna motivazione al riguardo, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni spese dal Pubblico ministero e dal GIP quando ancora la difesa non aveva offerto alcuna dimostrazione dell'insussistenza del reato. 2.1.

La Terza sezione di questa Corte annullava l'ordinanza impugnata sul rilievo che la stessa non aveva spiegato le ragioni per le quali gli elementi indizianti, declinati come indicativi del consorzio criminale, si coniugassero con la documentazione prodotta dalla difesa: i giudici della cautela, pur avendo dato atto che la società amministrata dagli odierni ricorrenti svolgeva effettivamente attività di sponsorizzazione dei prodotti dei propri clienti nel settore delle competizioni sportive automobilistiche, avevano omesso di esaminare analiticamente non solo le singole fatture riferite alla suddetta società, ma soprattutto i documenti, costituiti da book fotografici contenenti, a detta della difesa, le immagini dei rally in cui gareggiava con l'affissione delle scritte pubblicitarie proprio Graziano De Santis, pilota automobilistico, nonché, secondo gli stessi giudici del riesame, gestore operativo dei conti correnti nominalmente facenti capo all'impresa di Giuseppe De Santis, così come i contratti stipulati dalla WRT con i propri committenti e i pagamenti da costoro ricevuti che i ricorrenti assumevano costituire la prova dell'effettività delle prestazioni ricevute.

Non venendo, pertanto, effettuata alcuna comparazione tra gli elementi indizianti e quelli forniti dalla difesa al fine di valutare la capacità di tenuta del costrutto accusatorio ai fini del fumus commissi delicti, la sentenza di annullamento aveva rilevato su tale punto una grave carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, integrante a tutti gli effetti il vizio di violazione di legge previsto dall'art. 325 cod. proc. pen.

3. In sede di rinvio, il Tribunale di Frosinone, in data 24/07/2020, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Frosinone.

4. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di Valinotti Carlo e di Antonucci Roberto, lamentando, preliminarmente, l'omessa notifica ad Antonucci Roberto del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione del riesame. Quanto alla motivazione del provvedimento impugnato, la stessa sarebbe inesistente giacché identica alla precedente avendo omesso di esprimersi circa la prestazione relativa alla fattura n. 4 del 02/02/2016, indicante nell'oggetto "trasporto 2 vetture rally in Romania". Si ricorda come nel corso del proprio interrogatorio, il De Santis, con riguardo alle operazioni effettuate con il Valinotti, avesse escluso l'utilizzo di fatture false o gonfiate.

Incomprensibile appare l'affermazione secondo cui i contratti stipulati tra WRT e altri operatori economici non possano assumere valenza probatoria perché estranei al "circuito" De Santis e inconferenti rispetto all'oggetto del procedimento. Agli atti non vi è alcun elemento indiziario circa la consapevolezza, in capo al Valinotti, di fare parte di un sodalizio criminale; né vi è prova di alcun contatto di questi con altri soggetti indagati nel medesimo procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Preliminarmente, con riguardo alla censura relativa all'omessa notifica all'imputato Antonucci del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione del riesame, si osserva che la stessa è manifestamente infondata. Risulta, infatti, che entrambi i prevenuti siano stati avvisati mediante notifica via pec al loro difensore in data 07/07/2020.

3. Ciò detto, giova ricordare che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo "per violazione di legge", in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce delle Sezioni semplici (ex multis, Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

4. Deve, inoltre, ricordarsi che, in tema di misure cautelari reali, la verifica del Tribunale non deve tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ma deve investire solo la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ciò non significa, ovviamente, che sia sufficiente, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, la mera postulazione da parte del pubblico ministero dell'esistenza del reato, perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta al suo esame (Sez. 4, n. 4049 del 30/11/2011, Proc. Trib. Firenze in proc. Sereni ed altri).

5. Tutto ciò premesso, certamente non può dirsi "inesistente" la motivazione del provvedimento impugnato la quale, richiamato il poderoso materiale investigativo, ha ricordato come tutte le società riferibili a De Santis Girolamo Graziano, per sua stessa ammissione, devono essere qualificate come vere e proprie cartiere, deputate ad emettere fatture per operazioni inesistenti, a ricevere il pagamento mediante bonifico per poi restituire il denaro contante al debitore apparente (previa decurtazione di una percentuale ricompresa tra il 10 e ilo13°/0), ha adeguatamente illustrato come la WRT - e, con essa, il Valinotti, prima e l'Antonucci poi - abbia beneficiato del sistema criminale ideato da De Santis Girolamo Graziano per aver negoziato e autorizzato l'emissione di fatture false, lasciando al De Santis (considerato promotore e capo della contestata associazione) il compito di specificare l'oggetto, solo fittizio, dell'operazione sottostante; abbia bonificato gli importi (non) dovuti a società cartiera, talora su IBAN riferibile a terzi; abbia poi utilizzato siffatte false fatture nelle proprie dichiarazioni fiscali (dopo aver ricevuto la restituzione del denaro in nero, secondo il consolidato schema usato dal "clan" facente capo al De Santis); abbia accettato il rischio connesso a tali operazioni, senza potere dimostrare l'autenticità/esistenza delle prestazioni contenute nelle fatture false (avendo il Tribunale reputato del tutto inconferente la documentazione prodotta).

Non privo di significatività, tra altri, è il passaggio di una conversazione intercorsa tra il Valinotti e il De Santis, di cui dà conto l'ordinanza impugnata, in cui il primo accenna al secondo di compravendite la natura del cui oggetto è indifferente ("se poi sono gomme o sono come mi dicevi abbigliamento o altre cose vedi tu"), «probabilmente riferendosi a quello che poi De Santis Girolamo Graziano deciderà di scrivere su un contratto o sulla fattura relativa». Alla medesima stregua, il Tribunale evidenzia che, con riguardo ad un bonifico del 09/02/2017, oggetto di altra conversazione intercettata, pur essendo la fattura intestata alla MDM, l'Iban indicato era quello, utilizzato per le precedenti transazioni, della ditta De Santis Giuseppe (mera cartiera) che non può aver eseguito alcuna prestazione, anche per l'intervenuta cessazione dell'attività nel 2016.

Tutto ciò considerato, il Collegio rileva che, con la dedotta violazione di legge, si lamenta in realtà una inesistente carenza motivazionale relativa alla asserita mancanza di elementi indiziari, sollecitandosi un vaglio peraltro precluso a questa Corte di legittimità.

6. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio