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Sentenza — n. 27456/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court for omitting mandatory administrative license revocation or suspension under traffic code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27456/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a Brescia court's sentencing decision, arguing it failed to apply the mandatory administrative sanction of license revocation or suspension required by the Traffic Code. The Court of Cassation found the lower court had indeed omitted this statutory penalty. Consequently, the judgment was annulled regarding this omission and remanded to the trial court for a new ruling on the administrative sanction.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma 1 e 2, cod. strada; In cases of criminal sentencing, the court must apply the mandatory administrative accessory sanction of license revocation or suspension prescribed by the Traffic Code, and failure to do so constitutes a ground for cassation appeal.

Parole chiave

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omitted administrative sanction license revocation requirement Traffic Code penalty accessory criminal sanction remand for new ruling guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 222, commi 1 e 2, cod. strada
Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di Brescia non ha applicato all'imputato alcuna sanzione amministrativa accessoria (revoca ovvero sospensione della patente di guida), così come previsto dall'art. 222, commi 1 e 2, cod. strada.
Art. 444 ss. cod. proc. pen.
Art. 590-bis cod. proc. pen.
pen., nei confronti di D'Autilia Antonio, imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 590-bis cod. proc. pen
pen., nei confronti di D'Autilia Antonio, imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: D'AUTILIA ANTONIO nato a PALERMO il 28/01/1937 avverso la sentenza del 20/01/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., nei confronti di D'Autilia Antonio, imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. proc. pen.

2. Deduce la violazione dell'art. 222 cod. strada in relazione all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato.

4. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).

5. Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di Brescia non ha applicato all'imputato alcuna sanzione amministrativa accessoria (revoca ovvero sospensione della patente di guida), così come previsto dall'art. 222, commi 1 e 2, cod. strada.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia. Così deciso il 9 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il P te Daniela Dawan Carla etti 144A'r </t ca-- 1.1"~ DEPOSITATO N CANCELLERIA