Sentenza — n. 27454/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Traversi Giuseppe, nei confronti del quale, in data 26/09/2008, il Gip del Tribunale di Foggia aveva emesso ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari per diversi reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, eseguita il 07/10/2008. Il 07/04/2009, il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, sostituiva l'anzidetta misura con quella dell'obbligo di dimora.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27454/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, ai appalesa generico giacché si limita ad una mera elencazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAVERSI GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 20/10/1983 avverso l'ordinanza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Traversi Giuseppe, nei confronti del quale, in data 26/09/2008, il Gip del Tribunale di Foggia aveva emesso ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari per diversi reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, eseguita il 07/10/2008. Il 07/04/2009, il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, sostituiva l'anzidetta misura con quella dell'obbligo di dimora.
2. Il medesimo Tribunale assolveva il Traversi dagli addebiti di cui ai capi 1) e 2) per insussistenza del fatto, condannandolo, invece, per i reati sub 3) e 4), dai quali- veniva poi assolto dalla Corte di appello di Bari, con sentenza divenuta irrevocabile il 17/09/2014, per insussistenza del fatto.
3. Il giudice della riparazione ha ravvisato la colpa grave, ostativa al richiesto indennizzo, nell'avere l'istante avuto diversi contatti, finalizzati ad incontri con personaggi gravitanti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, in ordine ai quali il Traversi nulla aveva detto, per chiarire la sua posizione, essendosi avvalso, nell'interrogatorio di garanzia, della facoltà di non rispondere.
4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari, ricorre il Traversi, per il tramite del difensore. Deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen, in riferimento alla colpa grave. La ritenuta sussistenza della stessa si fonda sugli indizi che indussero il Gip ad applicare la misura cautelare ma che la sentenza di assoluzione ha reputato non precisi, gravi e concordanti. Le conversazioni con soggetti gravitanti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti non implicano che il contenuto delle medesime avesse ad oggetto condotte illecite; il giudice della riparazione, attribuendo valore negativo alla legittima facoltà dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere non ha adeguatamente valutato gli ulteriori elementi atti a fondare la colpa grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, ai appalesa generico giacché si limita ad una mera elencazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione.
2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione perj ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.
Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.
È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).
La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).
3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico- motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati, laddove ha ritenuto determinante, al fine dell'insorgenza dell'erroneo convincimento del Gip, il contenuto di conversazioni intercettate tra il ricorrente e tale Lastella Francesco, soggetto coinvolto nel traffico di cocaina, nonché la sussistenza di una serie di contatti finalizzati ad incontri con personaggi gravitanti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, di cui non è stata accertata la ragione.
In merito, l'ordinanza impugnata valorizza il silenzio serbato dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ove si era avvalso della facoltà di non rispondere, con ciò omettendo di fornire una plausibile spiegazione degli elementi indiziari che gli venivano contestati. Altrettanto correttamente, l'ordinanza impugnata ricorda che all'esercizio della facoltà di non rispondere può correlarsi un profilo di colpa grave in tutti quei casi in cui una plausibile spiegazione dei comportamenti tenuti avrebbe potuto indurre gli inquirenti ad un più penetrante scrutinio della piattaforma indiziaria.
La Corte di appello ha così fatto buon governo del principio costantemente affermato da questa Suprema Corte secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (ex m ultis Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Ministero Economia Finanze ed altro, Rv. 267393;
Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760).
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2021 Il