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Sentenza — n. 27451/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27451/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27451/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Bari, in data 26 settembre 2019, ha parzialmente riformato - derubricando in furto semplice pluriaggravato l'iniziale imputazione di furto in abitazione pluriaggravato e rideterminando la pena - la sentenza, nel resto confermata, con la quale Giovanni Caiato era stato condannato dal Tribunale di Trani, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione alla sottrazione di materiale vario dagli uffici della SIAE di Corato, aggravata dall'aver commesso il fatto in ore notturne (con minorata difesa) e con violenza sulle cose (avendo forzato la porta d'accesso agli uffici predetti): fatti commessi in data 12 ottobre 2018.

Regesto Legislator

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art. 442 cod.proc.pen, art. 131-bis cod.pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 624 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' perciò chiaro che, stante la sussistenza delle contestate aggravanti - e indipendentemente dal loro bilanciamento con le attenuanti generiche, stante il chiaro disposto del comma 4 dell'art. 131-bis cod.pen. -, la pena edittale del reato riconosciuto dalla Corte di merito é ostativa alla definizione del giudizio con assoluzione per particolare tenuità del fatto.

Parole chiave

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furto di lieve entità reati violenti aggravamento della pena reato di poca entità reato di coazione circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod.proc.pen
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 442 cod.proc.pen., per non avere la Corte di merito operato la diminuzione di un terzo della pena, che invero nella determinazione del trattamento sanzionatorio non risulta esplicitata.
art. 131-bis cod.pen
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena: vi é contraddittorietà, infatti, fra la considerazione del fatto come particolarmente tenue (al punto che l'assoluzione ex art. 131-bis cod.pen.
art. 533 cod. proc. pen
Si ricorda al riguardo che il principio dellmo/tre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen.
art. 624 cod.proc.pen
Va dichiarata irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAIATO GIOVANNI nato a CORATO il 02/11/1984 avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bari, in data 26 settembre 2019, ha parzialmente riformato - derubricando in furto semplice pluriaggravato l'iniziale imputazione di furto in abitazione pluriaggravato e rideterminando la pena - la sentenza, nel resto confermata, con la quale Giovanni Caiato era stato condannato dal Tribunale di Trani, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione alla sottrazione di materiale vario dagli uffici della SIAE di Corato, aggravata dall'aver commesso il fatto in ore notturne (con minorata difesa) e con violenza sulle cose (avendo forzato la porta d'accesso agli uffici predetti): fatti commessi in data 12 ottobre 2018.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Caiato, articolando tre motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che la Corte di merito ha escluso per il superamento della pena edittale massima per l'accesso alla predetta causa di non punibilità. In realtà, obietta l'esponente, la Corte distrettuale erra nell'affermare con certezza che il Calato abbia esercitato violenza sulle cose, poiché nessuno lo vide nell'atto di forzare il portone d'ingresso, né il Caiato é risultato in possesso di arnesi atti allo scasso.

A completamento del motivo il ricorrente richiama alcuni stralci dell'atto d'appello, contenenti alcune prospettazioni alternative dell'odierno ricorrente a proposito della prova circa la sussistenza dell'aggravante de qua. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 442 cod.proc.pen., per non avere la Corte di merito operato la diminuzione di un terzo della pena, che invero nella determinazione del trattamento sanzionatorio non risulta esplicitata. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena: vi é contraddittorietà, infatti, fra la considerazione del fatto come particolarmente tenue (al punto che l'assoluzione ex art. 131-bis cod.pen. viene esclusa solo in relazione alla pena edittale prevista per il reato) e l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale, così come quest'ultima statuizione, priva di percorso argomentativo, contrasta con il contemporaneo riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato e proposto, in parte, per ragioni non consentite in sede di legittimità. Risulta acclarato, alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, che il furto contestato fu certamente commesso dall'imputato con violenza sulle cose e approfittando della minorata difesa stante l'orario notturno: ciò sulla base di un percorso argomentativo che fa buon governo del materiale probatorio e ne trae le debite conclusioni anche sul piano logico, atteso che il Caiato fu scoperto nella flagranza del reato commesso (da lui peraltro ammesso sia al momento della scoperta, sia in sede di giudizio) e che risulta motivata in modo del tutto logico (stante la mancanza di plausibili alternative) anche l'avvenuta effrazione, a lui ascrivibile, della porta d'accesso, la cui serratura veniva resa inutilizzabile.

Si ricorda al riguardo che il principio dellmo/tre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte é chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, Sentenza n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519).

E' perciò chiaro che, stante la sussistenza delle contestate aggravanti - e indipendentemente dal loro bilanciamento con le attenuanti generiche, stante il chiaro disposto del comma 4 dell'art. 131-bis cod.pen. -, la pena edittale del reato riconosciuto dalla Corte di merito é ostativa alla definizione del giudizio con assoluzione per particolare tenuità del fatto.

2. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso. Va innanzitutto chiarito che il fatto che la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis sia stata rigettata in relazione all'ostatività della pena edittale massima non significa in alcun modo che per il resto la Corte di merito abbia ritenuto il fatto "particolarmente tenue", ma solo che la pena massima prevista per il reato commesso dall'imputato é dirimente ai fini dell'inapplicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto. Del pari va chiarito che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di commisurazione della pena, non esiste alcuna contraddittorietà logico-giuridica tra la concessione delle attenuanti generiche, ancorché giudicate prevalenti sulle aggravanti, e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, stante l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito é chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso (Sez. 6, Sentenza n. 1694 del 22/12/1998, dep. 1999, Esposito, Rv. 212505).3.

E' invece fondato il secondo motivo, relativo alla motivazione circa il trattamento sanzionatorio e, in specie, con riguardo alla diminuente per la scelta del rito abbreviato: deve invero constatarsi che, nel determinare la pena, la Corte di merito ha adottato criteri che non risultano enunciati, neppure in modo sommario, e soprattutto non é dato comprendere se e in che termini sia stata applicata - come necessario, avuto riguardo al rito prescelto - la diminuente per esso prevista. Non essendo infatti noti i singoli passaggi che hanno condotto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non é possibile stabilire se la detta diminuente (che nel rito abbreviato é prevista, come noto, in misura fissa) sia stata calcolata in modo corretto in rapporto alla pena dalla quale essa doveva essere decurtata: ciò si riverbera nell'impossibilità di verificare la legalità della pena medesima, suscettibile di controllo anche nei passaggi intermedi del calcolo.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Bari, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato. Va dichiarata irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di penale