Sentenza — n. 27450/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 6 maggio 2019,, confermava 62autn..et e.Ft la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca nei confronti di Spallino quale responsabile del reato di furto aggravato, così descritto in imputazione: "artt-110, 624, 625 nn.2 e 4 c.p., perché, in concorso con altro soggetto rimasto ignoto, al fine di procurarsi un profitto, dopo aver simulato un piccolo incidente stradale tra la sua autovettura e quella condotta da Montalbano Maria Caterina, inducendo costei a fermarsi ed a scendere dall'automobile, mentre lei la distraeva dicendole di aver subito il danneggiamento dello specchietto retrovisore, con destrezza consistita nell'aprire lo sportello della macchina della persona offesa, richiudendolo con gesto fulmineo e risalendo a bordo della propria autovettura, poi allontanandosi rapidamente nel mentre diceva che non era successo nulla di grave, senza consentire a Montalbano Maria Caterina di avvedersene, si impossessava della borsa di costei, sottraendo il poco denaro ivi contenuto e poi gettando la medesima borsa con i relativi effetti personali nei pressi dell'abitazione della medesima persona offesa".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27450/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Così argomentando la Corte non solo ha modificato il capo di imputazione, ma ha considerato la medesima situazione di fatto, ovvero la simulazione dell'incidente, idonea ad integrare entrambe le aggravanti (della destrezza e dell'uso di mezzo fraudolento).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPALLINO GIUSEPPINA nato a UDINE il 24/06/1970 avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente CARLA MENICHETTI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 6 maggio 2019,, confermava 62autn..et e.Ft la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca nei confronti di Spallino quale responsabile del reato di furto aggravato, così descritto in imputazione: "artt-110, 624, 625 nn.2 e 4 c.p., perché, in concorso con altro soggetto rimasto ignoto, al fine di procurarsi un profitto, dopo aver simulato un piccolo incidente stradale tra la sua autovettura e quella condotta da Montalbano Maria Caterina, inducendo costei a fermarsi ed a scendere dall'automobile, mentre lei la distraeva dicendole di aver subito il danneggiamento dello specchietto retrovisore, con destrezza consistita nell'aprire lo sportello della macchina della persona offesa, richiudendolo con gesto fulmineo e risalendo a bordo della propria autovettura, poi allontanandosi rapidamente nel mentre diceva che non era successo nulla di grave, senza consentire a Montalbano Maria Caterina di avvedersene, si impossessava della borsa di costei, sottraendo il poco denaro ivi contenuto e poi gettando la medesima borsa con i relativi effetti personali nei pressi dell'abitazione della medesima persona offesa".
In Menfi, il 23.1.2013 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, prospettando come unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della destrezza. Rileva che la Corte territoriale - diversamente dalla condotta descritta nel capo di imputazione e ritenuta dal Tribunale - ha evidenziato che la destrezza non era consistita "nell'aprire lo sportello della macchina della persona offesa, richiudendolo con un gesto fulmineo e risalendo a bordo della propria autovettura ma nel fatto di avere distratto la persona offesa, prospettandole il danneggiamento dello specchietto retrovisore.....e quindi creando una condizione di minorata difesa".
Così argomentando la Corte non solo ha modificato il capo di imputazione, ma ha considerato la medesima situazione di fatto, ovvero la simulazione dell'incidente, idonea ad integrare entrambe le aggravanti (della destrezza e dell'uso di mezzo fraudolento).
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Giova ricordare che, secondo univoca giurisprudenza di questa Corte Suprema, per configurare la circostanza aggravante della destrezza non è necessario l'uso di una eccezionale abilità, ma è sufficiente che l'autore della condotta furtiva approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla cosa e, dunque, di una condizione di minorata difesa, quale quella di colui che la perda di vista, per una breve frazione di tempo (S.U., n.34090 del 27/04/2017, Rv.270088;
Sez.4, n.2340 del 29/11/2017, Rv.271757). Ed allora, posto che la simulazione dell'incidente stradale ha integrato l'uso del mezzo fraudolento, la destrezza, come ben descritto in imputazione e ritenuto dal giudice di primo grado, è consistita nell'approfittamento fulmineo della distrazione della persona offesa ovvero di quella condizione di minorata difesa della Montalbano evidenziata dalla Corte di Appello, la quale ha rimarcato correttamente che la Spallino aveva dimostrato dapprima una particolare astuzia e scaltrezza architettando il falso incidente al fine di distrarre la persona offesa, e poi approfittato di questa circostanza di fatto per porre in essere con abilità un'azione repentina di impossessamento della borsetta che si trovava all'interno dell'autovettura.
Non vi è stata dunque alcuna modifica del capo di imputazione né sovrapposizione tra le due circostanze aggravanti.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Presiden nsore Carla etti