Sentenza — n. 27449/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla violazione degli artt. 157, 179, 161 cod.proc.pen., stante l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione del giudizio di primo grado presso il domicilio eletto, risultante anche dalle sentenze di merito, in Rende, Via Kennedy n. 55, con conseguente verificazione di una nullità assoluta insanabile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod.pen, art. 624 cod.pen, art. 56 cod.pen; Sentenza — n. 27449/2021 — snpen · Corte di Cassazione: l'inosservanza dell'art. 56 cod.pen., atteso che, con riferimento al capo A, pur essendo stato ritenuto il reato tentato e non consumato, non è stata applicata la riduzione di pena.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLITANO GABRIELE MARIA nato a COSENZA il 04/11/1967 avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; trattato il giudizio con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado con cui Gabriele Maria PAitano è stato condannato, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 624-bis cod.pen. in quello di cui all'art. 624 cod.pen., alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per i reati in continuazione di cui al capo A (tentato furto di due maglie e tredici camice, in data 14 maggio 2013) e B (furto di quattro maglioni, un pantalone, varie camice, in data 12 maggio 2013).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto;
1) la violazione degli artt. 157, 179, 161 cod.proc.pen., stante l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione del giudizio di primo grado presso il domicilio eletto, risultante anche dalle sentenze di merito, in Rende, Via Kennedy n. 55, con conseguente verificazione di una nullità assoluta insanabile;
2) l'inosservanza dell'art. 56 cod.pen., atteso che, con riferimento al capo A, pur essendo stato ritenuto il reato tentato e non consumato, non è stata applicata la riduzione di pena.
3. Il giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente ha chiesto in via principale annullarsi la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ed in subordine accogliersi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2. In ordine alla prima censura, avente ad oggetto la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, occorre ricordare che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna al difensore al di fuori dei casi previsti dagli artt. 161, comma 4 e 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., integra una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che può essere sanata soltanto dalla comparsa (o dalla espressa rinuncia a comparire) dell'imputato in udienza, ovvero da atti personali di difesa che evidenziano la conoscenza della "vocatio in ius" (v.
Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018 ud. - dep. 15/10/2018, Rv. 274475 - 02). Nel caso di specie, tuttavia, come si evince dallo stesso ricorso (in cui si dà atto dei numerosi rinvii del processo di primo grado per omessa notifica del decreto che disponeva il giudizio) e dagli atti del fascicolo del giudizio di merito (in particolare dalle relate di notifica), a cui la Corte di cassazione ha accesso laddove sia dedotto un error in procedendo (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 cc. - dep. 21/02/2013, Rv. 255304 — 01, secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali), la notifica del decreto di citazione del giudizio di primo grado è stata effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., essendo impossibile la notificazione, effettivamente tentata, presso il domicilio dichiarato dall'imputato in Rende, Via Kennedy n. 55.
3. La seconda censura, avente ad oggetto la quantificazione della pena, è manifestamente infondata, atteso che già in primo grado il delitto di cui al capo A è stato qualificato come tentato e, trattandosi di reato meno grave rispetto a quello consumato di cui al capo B, la pena è stata quantificata come un mero aumento rispetto a quella base per la violazione più grave, in misura del tutto congrua e compatibile con le regole di cui agli artt. 56, 81 e 133 cod.pen.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P te Franc