Sentenza — n. 27448/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: NEGRU MIHAI CIPRIAN nato il 01/03/1984 avverso la sentenza del 15/05/2019 del TRIBUNALE di ROVIGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. trattato il giudizio con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 593 cod.proc.pen, art. 623 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27448/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia, che ha dedotto la violazione dell'art. 186- bis, comma 5, ultimo periodo e dell'art. 186, comma 2, lett. c, quinto periodo, cod. strada, atteso che, pur non potendo il mezzo essere confiscato, in quanto appartenente a persona giuridica estranea al reato (come emerge dal verbale di accertamenti della polizia stradale, allegato al ricorso), la sanzione accessoria della sospensione della patente non è stata raddoppiata, come prescritto dalla legge ed è stata, pertanto, quantificata in misura inferiore al minimo legale. 3.11 giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: NEGRU MIHAI CIPRIAN nato il 01/03/1984 avverso la sentenza del 15/05/2019 del TRIBUNALE di ROVIGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. trattato il giudizio con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Rovigo ha condannato Negru Mihai Ciprian, concesse le generiche, alla pena sospesa di sei mesi di arresto e euro 1.500,00 di ammenda, con la sospensione della patente per due anni, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, e 186-bis cod.strada (perché, quale conducente che esercita trasporto di cose, guidava in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 2,82 g/I, in data 27 aprile 2018).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia, che ha dedotto la violazione dell'art. 186- bis, comma 5, ultimo periodo e dell'art. 186, comma 2, lett. c, quinto periodo, cod. strada, atteso che, pur non potendo il mezzo essere confiscato, in quanto appartenente a persona giuridica estranea al reato (come emerge dal verbale di accertamenti della polizia stradale, allegato al ricorso), la sanzione accessoria della sospensione della patente non è stata raddoppiata, come prescritto dalla legge ed è stata, pertanto, quantificata in misura inferiore al minimo legale. 3.11 giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, mentre l'imputato ha chiesto rigettarsi il ricorso, evidenziando che dalla sentenza risulta che il veicolo è di proprietà dell'imputato e che, pertanto, la sanzione della sospensione della patente è stata correttamente quantificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento, atteso che la sentenza impugnata, come denunciato dalla parte pubblica, è incorsa nella violazione dell'art. 186, lett. c, cod.strada, ai sensi del quale, all'accertamento del reato, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato, nel qual caso la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Nel caso di specie, difatti, non è stata disposta la confisca del veicolo, come se il mezzo fosse di proprietà di un terzo estraneo al sinistro, ma, nello stesso tempo, la sanzione amministrativa, espressamente quantificata nella massima misura, in ragione della gravità della condotta, non è stata raddoppiata. I e A ciò si aggiunga che, conformemente a quanto dedotto dalla parte pubblica ricorrente, in base al verbale di polizia specificamente richiamato, il veicolo risulta di proprietà di un terzo (Dianthus Company s.r.l.). La difesa dell'imputato, nell'asserire la circostanza contraria, si è limitata a richiamare le proprie conclusioni riportate nella sentenza impugnata e non un accertamento del giudice di merito.
2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed il giudizio deve essere rinviato al Tribunale di Rovigo in diversa composizione ai fini della sua corretta determinazione. Per completezza va precisato che la parte pubblica non era legittimata all'appello ai sensi dell'art. 593 cod.proc.pen. e che il giudice del rinvio va, pertanto, individuato in base alla regola generale di cui all'art. 623 cod.proc.pen., in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per "saltum" disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equi-ordinato a quello che ha emesso la sentenza (Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019 ud. - dep. 01/04/2020, Rv. 278791 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Rovigo in diversa composizione. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr Francesca Picar