Sentenza — n. 27447/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 25 giugno 2019, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti di Lanzillotti Dario, quale responsabile del reato di furto pluriaggravato di un paio di occhiali, fatto commesso all'interno del negozio di "Ottica" situato nel centro commerciale Punta di Ferro.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27447/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale valutazione di non necessarietà è stata condivisa e ribadita in sede di gravame non potendosi dubitare della genuinità e della veridicità delle dichiarazioni del teste, attendibilità che del resto il ricorrente non contesta. Non sussiste pertanto alcun vizio motivazionale né di violazione di legge processuale, essendo stato del tutto rispettato il disposto dell'art.603 c.p.p., che consente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti o quando sia assolutamente necessaria, presupposti che, motivatamente, non sono stati ravvisati nella fattispecie in esame.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANZILLOTTI DARIO nato il 16/09/1986 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente CARLA MENICHETTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso udito il difensore presente, avvocato BETTI GIANLUCA del foro di FORLI' in difesa di LANZILLOTTI DARIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 25 giugno 2019, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti di Lanzillotti Dario, quale responsabile del reato di furto pluriaggravato di un paio di occhiali, fatto commesso all'interno del negozio di "Ottica" situato nel centro commerciale Punta di Ferro.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dll'art.507 c.p.p. per mancata assunzione del querelante, nonostante espressa richiesta della difesa e mancanza di motivazione in ordine al rigetto del relativo motivo di appello. Osserva che la condanna si fonda esclusivamente sulla deposizione del Maresciallo Vagaggini, che dopo aver visionato le immagini del DVD consegnatogli dal Blasi Francesco, responsabile della sicurezza all'interno del centro commerciale, aveva riconosciuto il Lanzillotti: la mancanza in atti di tale DVD e dunque l'impossibilità per la difesa di prenderne visione, rendevano necessaria l'audizione del teste per confermarne l'autenticità. 2.2.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt.189 e 234 c.p.p. in ordine alla nullità ed inutilizzabilità della prova testimoniale del Maresciallo Vagaggini sul contenuto delle immagini della videosorveglianza dell'esercizio commerciale "Ottica" e mancanza di motivazione in ordine al rigetto del relativo motivo di appello. La Corte di Appello ha omesso di motivare sul motivo riguardante la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste in assenza di un vaglio di autenticità del video visionato dallo stesso, stante la mancata allegazione processuale del supporto magnetico, che ha impedito anche di comprendere le modalità di estrapolazione delle immagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
2. La difesa lamenta il primo luogo carenza di motivazione dell'ordinanza con la quale era stata disattesa la richiesta di audizione del querelante ed inoltre, pur non contestando l'attendibilità del teste Vagaggini, considera non raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato perché, mancando in atti il DVD contenente le riprese filmate dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale ove era avvenuto il furto, in difetto dell'audizione del teste che ne avrebbe dovuto confermare l'autenticità, non poteva essere utilizzata la deposizione del Maresciallo che aveva raccolto la querela del Blasi.
3. Le doglianze sono infondate e ripropositive di analoghi motivi di gravame, sui quali la Corte territoriale si è adeguatamente e correttamente soffermata nella motivazione della impugnata sentenza.4. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere la deposizione del Blasi, i giudici di appello hanno infatti richiamato sul punto l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato "siccome non assolutamente necessaria ai fini del decidere" la richiesta di audizione del querelante, anche per evitare una superflua dilatazione dei tempi processuali, ritenendo pienamente sufficiente la testimonianza del Maresciallo Vagaggini ai fini del raggiungimento della prova di responsabilità dell'imputato.
Tale valutazione di non necessarietà è stata condivisa e ribadita in sede di gravame non potendosi dubitare della genuinità e della veridicità delle dichiarazioni del teste, attendibilità che del resto il ricorrente non contesta. Non sussiste pertanto alcun vizio motivazionale né di violazione di legge processuale, essendo stato del tutto rispettato il disposto dell'art.603 c.p.p., che consente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti o quando sia assolutamente necessaria, presupposti che, motivatamente, non sono stati ravvisati nella fattispecie in esame.
5. Ugualmente priva di pregio la censura riguardante la inutilizzabilità della prova testimoniale per contrasto con gli artt.189 e 234 c.p.p. Hanno evidenziato i giudici di appello che la difesa non ha mai chiesto l'acquisizione del supporto informatico contenente le videoriprese del sistema di sorveglianza del negozio ove avvenne il furto e che tali immagini sono state osservate e visionate personalmente dal teste, che ha riferito in merito nel corso dell'audizione dibattimentale: ciò posto, del tutto adeguata ed immune dai vizi denunciati appare l'argomentazione sviluppata a fondamento della responsabilità dell'imputato, personalmente conosciuto dal militare operante, e da questi identificato con assoluta certezza anche perché indossava i medesimi abiti con i quali era stato ripreso nel negozio di ottica al momento del furto.
6. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile - stante la manifesta infondatezza e ripetitività dei motivi dedotti - ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Presi e tensore Car