Sentenza — n. 27446/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADaniele Piedimonte Cesareo ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 28 ottobre 2019, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Vercelli, il 17 aprile 2018, in relazione al delitto continuato di furto pluriaggravato, ritenuta la contestata recidiva reiterata. Unico il motivo di lagnanza, nel quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva, sulla sola base di pregresse condanne per ingiurie e molestie e per omessa tenuta delle scritture contabili. A fronte di ciò il ricorrente evidenzia che, dei predetti reati, alcuni sono costituiti da illeciti depenalizzati e altri hanno natura di contravvenzioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27446/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é infondato. Invero, in disparte la condanna del ricorrente per il delitto p. e p. dall'art. 217, comma 2, L.Fall. (commesso nel 2010), i precedenti delitti commessi dall'imputato e risultanti dal Certificato del casellario giudiziale (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, commesso nel 2000; delitto di ingiuria continuata, commesso nel 2004) sono bensì depenalizzati, ma costituiscono tuttavia precedenti pregiudicanti ai fini della configurabilità della recidiva, atteso che, ai fini del riconoscimento della recidiva é irrilevante che il reato pregiudicante sia stato oggetto di abolitio criminis (Sez. 5, Sentenza n. 35260 del 24/04/2013, Romano, Rv. 255768).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIEDIMONTE CESAREO DANIELE nato a VERCELLI il 10/10/1966 avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Daniele Piedimonte Cesareo ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 28 ottobre 2019, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Vercelli, il 17 aprile 2018, in relazione al delitto continuato di furto pluriaggravato, ritenuta la contestata recidiva reiterata. Unico il motivo di lagnanza, nel quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva, sulla sola base di pregresse condanne per ingiurie e molestie e per omessa tenuta delle scritture contabili. A fronte di ciò il ricorrente evidenzia che, dei predetti reati, alcuni sono costituiti da illeciti depenalizzati e altri hanno natura di contravvenzioni.
2. Il ricorso é infondato. Invero, in disparte la condanna del ricorrente per il delitto p. e p. dall'art. 217, comma 2, L.Fall. (commesso nel 2010), i precedenti delitti commessi dall'imputato e risultanti dal Certificato del casellario giudiziale (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, commesso nel 2000; delitto di ingiuria continuata, commesso nel 2004) sono bensì depenalizzati, ma costituiscono tuttavia precedenti pregiudicanti ai fini della configurabilità della recidiva, atteso che, ai fini del riconoscimento della recidiva é irrilevante che il reato pregiudicante sia stato oggetto di abolitio criminis (Sez. 5, Sentenza n. 35260 del 24/04/2013, Romano, Rv. 255768).
Perciò, pur a fronte dell'esclusione ai fini della contestazione della recidiva degli illeciti contravvenzionali (molestie) per i quali v'é condanna, sussistono ugualmente le condizioni per la configurabilità della recidiva reiterata contestata all'imputato. A nulla rileva, infine, la lagnanza riguardante il riconoscimento della recidiva a fronte dell'assenza di correlazioni tra i precedenti contestati e l'odierna imputazione, atteso che trattasi di questione attinente al merito e non suscettibile di sindacato in questa sede, a considerare che la rilevanza della correlazione tra i pregiudizi fondanti la recidiva e il reato per cui si procede sussiste unicamente laddove trattisi di contestazione avente ad oggetto recidiva specifica.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021. Il Consigliere ensore La P DEPOSNA30 (Giuseppe ich) (Carla et