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Sentenza — n. 27445/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27445/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27445/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 21 febbraio 2020 ha confermato la sentenza con la quale, il 15 gennaio 2019, il Tribunale tarantino aveva condannato Cosimo Vozza alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di furto di documenti custoditi in un marsupio ed appartenenti a Salvatore Lanzo, che li aveva lasciati all'interno della sua autovettura: ragione per la quale é stata ritenuta l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti.

Regesto Legislator

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art. 624 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27445/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio con riferimento all'aggravante dell'esposizione della res furtiva alla pubblica fede, di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., che questa Corte elimina. Va tuttavia disposto il rinvio della sentenza medesima alla Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in considerazione del fatto che, pur a seguito dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, risulta nella specie integrata la condizione di procedibilità prevista per il furto semplice, avendo la persona offesa presentato denuncia-querela. Nel resto il ricorso va rigettato e va dichiarata irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Parole chiave

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furto aggravato infrazione privilegiata furto di lieve entità circostanza aggravante comunicazione degli elementi a carico altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod.proc.pen
Visto l'art. 624 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOZZA COSIMO nato a SAVA il 14/10/1969 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al punto concernente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. e il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 21 febbraio 2020 ha confermato la sentenza con la quale, il 15 gennaio 2019, il Tribunale tarantino aveva condannato Cosimo Vozza alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di furto di documenti custoditi in un marsupio ed appartenenti a Salvatore Lanzo, che li aveva lasciati all'interno della sua autovettura: ragione per la quale é stata ritenuta l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti.

2. Avverso la prefata sentenza d'appello il Vozza propone tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo egli lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante dell'esposizione della res furtiva alla pubblica fede: circostanza che é stata ravvisata a fronte dei difformi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali l'aggravante non sussiste se i beni asportati dal veicolo in cui erano stati lasciati non costituiscano parte essenziale o dotazione del veicolo stesso, oppure se non possono essere agevolmente portati con sé dal detentore nell'allontanarsi dalla vettura.

Nella specie trattavasi di beni non facenti parte della normale dotazione del veicolo e di facile asportabilità a cura del detentore. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, stante l'irrisorietà del pregiudizio economico arrecato alla persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é fondato. Invero, secondo la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita (Sez. 5, Sentenza n. 30358 del 21/06/2016, Ahuman, Rv. 267466, é stata esclusa l'aggravante in relazione ad un furto avente ad oggetto generi alimentari lasciati nell'abitacolo di un automezzo in sosta sulla pubblica via; si veda anche, in termini, Sez. 5, Sentenza n. 44580 del 30/06/2015, Usai e altro, Rv. 264744).

In base ad analoghi principi si é affermato che l'aggravante é configurabile in relazione a cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, o ad oggetti ivi custoditi per necessità o comodità (Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119). Nella specie la Corte di merito si é limitata a valutare in termini astratti e apodittici la presunta scomodità del prelevamento del marsupio dalla vettura da parte del detentore, senza alcun elemento deponente per l'effettiva necessità di lasciare la res all'interno dell'autovettura o per la configurabilità della consuetudine in base alla quale la res medesima sarebbe rimasta nel veicolo.

2. Non é invece fondato il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in relazione ai documenti personali del Lanzo: invero, secondo il prevalente e qui condiviso indirizzo giurisprudenziale in casi analoghi, é inapplicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, poiché, in tale ipotesi, il valore da considerare per la valutazione del danno non é quello dello stampato, ma il valore, certamente non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento che lo stampato ha consentito di formare (Sez. 1, Sentenza n. 8019 del 04/07/1985, Doré, Rv. 170393; conforme Sez. 2, Sentenza n. 39825 del 22/05/2009, Coppola, Rv. 245235).

3. Quanto al terzo motivo, afferente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, esso pure é infondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure del ricorrente, in quanto descrittiva della particolare sfrontatezza dell'azione criminosa, sintomatica della particolare pericolosità dell'autore del reato; quanto in particolare al diniego delle attenuanti generiche invocate dall'odierno ricorrente, la Corte di merito evidenzia ex adverso i plurimi e gravi precedenti specifici del Vozza, e tanto basta a destituire di fondamento la doglianza sul punto, in linea con la pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Va da sé peraltro che, stante l'accoglimento del primo motivo di ricorso, s'impone il rinvio alla corte d'appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione, da parte di questa Corte di legittimità, dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen..

4. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio con riferimento all'aggravante dell'esposizione della res furtiva alla pubblica fede, di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., che questa Corte elimina. Va tuttavia disposto il rinvio della sentenza medesima alla Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in considerazione del fatto che, pur a seguito dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, risulta nella specie integrata la condizione di procedibilità prevista per il furto semplice, avendo la persona offesa presentato denuncia-querela. Nel resto il ricorso va rigettato e va dichiarata irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'aggravante dell'art. 625 n. 7 cod.pen., aggravante che elimina, e rinvia alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilit