Cassation court annuls appeal judgment for theft charge due to statutory prescription after related crimes were acquitted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Appeal Court's judgment regarding the theft charge against a bank employee, ruling that the crime had expired due to prescription. The defendant argued for reclassification of the offense and the inclusion of an aggravating circumstance linked to other acquitted crimes. The court held that since the related crimes were no longer punishable, the teleological connection required for the aggravating circumstance was missing, triggering the statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.; Art. 61 n.2 c.p.: When a principal crime is extinguished by prescription because connected offenses are no longer punishable, the teleological link for aggravating circumstances is severed, rendering the principal crime prescribed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERRATI ALESSANDRO nato a LECCE il 30/04/1967 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente CARLA MENICHETTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Serratì Alessandro, funzionario della Unicredit Banca di Roma, filiale di Leverano, veniva tratto a giudizio del Tribunale di Lecce per rispondere dei seguenti reati:
a) artt.81, 61 n.2, 485 c.p. e 176 d.lgs.n.196/03;
b) artt.81, 61 n.2 c.p. e 55 d.lgs.n.231/07;
c) artt.81, 61 n.2, 624, 625 n.2 c.p.; secondo le condotte meglio specificate nei singoli capi di imputazione e poste in essere dall'8 luglio 2010 al 27 agosto 2010. Il Tribunale, con sentenza in data 16 marzo 2016, assolveva il Serratì dal reato di cui all'art.485 c.p. (perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato) e lo condannava alla pena di giustizia per gli altri reati, liquidando i danni in favore delle costituite parti civili. La Corte di Appello di Lecce, in riforma di detta sentenza così provvedeva: assolveva il Serratì dal reato di cui all'art.167 d.lgs.196/2003 (perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato); dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art.640-ter c.p., così diversamente qualificato il reato di cui al capo B) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione; rideterminava la pena per il reato di cui al capo C), confermando le statuizioni civili limitatamente ai reati di cui ai capi B), come riqualificato, e C).
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con due motivi la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale. 2.1. Con il primo motivo rileva che l'ipotesi di reato di cui al capo C) andava qualificata come appropriazione indebita ai danni della banca e non come furto ai danni del correntista, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, e chiede in subordine la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite perché la questione di diritto ha dato luogo a pronunce spesso contrastanti. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della decisione della Corte nella parte in cui, su un'interpretazione letterale dell'art.597, comma 5, c.p. non ha escluso d'ufficio le aggravanti del nesso teleologico tra le varie condotte e dell'uso del mezzo fraudolento, che avrebbe comportato la dichiarazione di prescrizione del reato sub C).
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art.61 n.2 c.p. e l'inammissibilità del ricorso nel resto.
4. La parte civile Unicredit spa ha depositato conclusioni scritte chiedendo la inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alle spese di giudizio.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
2. Il primo motivo è infondato. La Corte di Lecce, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto, ha correttamente escluso la possibilità di inquadrare la fattispecie di reato contestata al capo C) nell'ipotesi di appropriazione indebita, sia perché nella nozione di possesso possono rientrare vari casi di detenzione, ma sempre "nomine proprio" e non "nomine alieno", sia perché il mero dipendente bancario non ha alcuna disponibilità autonoma delle somme depositate sui conti correnti dei clienti, di proprietà dell'istituto di credito ai sensi dell'art.1834 c.c. Non vi sono quindi i presupposti per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, e ciò anche per quanto si dirà in ordine all'avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
3. Fondato è il secondo motivo di ricorso con riferimento alla esclusione dell'aggravante dell'art.61 n.2 c.p., contestata "in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con i reati di cui al capo A)", reati in relazione ai quali è intervenuta assoluzione trattandosi di condotte non più penalmente rilevanti. Indipendentemente da un motivo di impugnazione sul punto, l'aggravante doveva essere esclusa d'ufficio, per essere venuto meno il collegamento teleologico della condotta furtiva con altro reato. Ciò basta ai fini della pronuncia di prescrizione, essendo decorso il termine massimo di legge per il reato di furto monoaggravato. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio agli effetti penali, ferme le statuizioni civili e la condanna al pagamento di quelle sostenute dalla Unicredit spa, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo C), esclusa l'aggravante dell'art.61 n.2 cod.pen., perché estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Unicredit spa, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 13 luglio 2021 DEPO