Sentenza — n. 27442/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DUMITRU ELENA nato il 29/01/1977 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; trattato il giudizio con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod.pen; Sentenza — n. 27442/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputata, che ha dedotto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla propria richiesta di sospensione condizionale della pena - richiesta fondata sulla lieve entità della pena e sulla circostanza che l'imputata risulta gravata da un solo precedente, peraltro, non recente. 3.11 giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DUMITRU ELENA nato il 29/01/1977 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; trattato il giudizio con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il reato come tentato, ha rideterminato la pena nei confronti di Elena Dumitru, in 4 mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa, confermandone la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod.pen. (tentato furto di 70 confezioni di lamette da barba, del valore di euro 847,47, prelevate dagli scaffali di un supermercato, esclusa la recidiva, concesse le generiche ed operata la riduzione per il rito abbreviato, in data 13 giugno 2019) 2.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputata, che ha dedotto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla propria richiesta di sospensione condizionale della pena - richiesta fondata sulla lieve entità della pena e sulla circostanza che l'imputata risulta gravata da un solo precedente, peraltro, non recente. 3.11 giudizio è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la Corte di appello ha respinto, con argomentazioni congrue e del tutto ragionevoli, la richiesta di sospensione condizionale della pena, evidenziando che Elena Dumitru ha già beneficiato una volta di tale beneficio e ritenendo che la non occasionalità della condotta in esame, destinata al successivo commercio illecito della refurtiva, stante la tipologia e quantità del bene sottratto, unitamente alla reiterazione delittuosa ed alle mancate indicazioni circa un percorso di re-inserimento sociale della prevenuta, precludano la prognosi favorevole, necessaria ai sensi dell'art. 163 cod.pen.
Del resto, il ricorso neppure si è confrontato con tale motivazione. Va, pertanto, ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007, Rv. 236945 - 01; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della l necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).
Il ricorso si limita, difatti, ad una elencazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento, peraltro, nel suo corpo ad una imputata diversa (Tudorache Mariana), probabilmente protagonista di uno degli altri casi esaminati e citati dalla Suprema Corte.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Consigliere esten