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Sentenza — n. 27441/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27441/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27441/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 19 novembre 2019, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di Mariantoni Elisabetta, quale responsabile del reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.n.309/90, in concorso con Della Vecchia Espedito (contestualmente giudicato e non ricorrente) e Mascia Stefano (separatamente giudicato).

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 27441/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Conseguentemente, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso la possibilità di un bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei gravi precedenti a carico dell'imputata.La motivazione è pertanto immune da censure.

Parole chiave

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complicità inchiesta per reati di droga partecipazione al reato convivenza di fatto non dichiarata difesa contro le pratiche commerciali illecite comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett.
art. 133 cod. pen
Conseguentemente, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIANTONI ELISABETTA nato a ROMA il 23/08/1977 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente CARLA MENICHETTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore presente, avvocato STANISCIA ANGELO del foro di ROMA in difesa di MARIANTONI ELISABETTA che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 19 novembre 2019, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di Mariantoni Elisabetta, quale responsabile del reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.n.309/90, in concorso con Della Vecchia Espedito (contestualmente giudicato e non ricorrente) e Mascia Stefano (separatamente giudicato).

2. La vicenda è stata così ricostruita: nel corso di un controllo di persone sottoposte agli arresti domiciliari, all'interno di un giardino posto tra diverse palazzine, gli operanti di polizia giudiziaria notavano una donna, la Mariantoni, seduta nei pressi di una siepe, che al loro arrivo si alzava e si rivolgeva ad altre due persone vicino a lei - poi identificate per Della Vecchia e Mascia - che si disfacevano di due oggetti e tentavano di darsi alla fuga. I due oggetti, recuperati dai militari, consistevano in due piccoli contenitori contenenti complessivamente venti dosi di cocaina. Alla Mariantoni veniva attribuito il ruolo di "vedetta" e dunque un ruolo attivo nella detenzione a fine di spaccio dello stupefacente.

3. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, denunciando con due motivi violazione di legge, di norme processuali e vizio di motivazione relativamente all'affermazione di penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Sotto il primo profilo, ampiamente sviluppato, si assume la non univocità dell'elemento indiziario utilizzato a carico dell'imputata - l'aver cioè rivolto una frase ai coimputati - in mancanza di una prova certa del previo accordo riguardante la detenzione ai fini di cessione della droga, senza considerare elementi opposti di segno favorevole, ovvero la circostanza che la Mariantoni abita sul luogo, l'esito negativo della perquisizione domiciliare e la lecita provenienza della somma di 420 euro che le era stata originariamente sequestrata e poi restituita.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, ci si duole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di mera equivalenza e non di prevalenza, rispetto all'unica aggravante del numero delle persone, essendo stata esclusa dal Tribunale la recidiva semplice. Osserva la difesa sul punto che la stessa pena era stata applicata al Della Vecchia, gravato anche da recidiva reiterata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.2. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame. La Corte territoriale ha, invero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.

Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché —come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007;

Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:

a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali.

Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritannente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr.

Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

3. Alla luce di tali considerazioni in diritto appare del tutto logica la motivazione dei giudici di appello, laddove hanno ritenuto — in base agli oggettivi elementi in fatto caduti sotto la diretta percezione degli operanti, che esulano dal sindacato demandato a questa Corte di legittimità - il ruolo di "vedetta" e dunque di concorrente nel reato della Mariantoni, per l'attenzione prestata dall'imputata all'arrivo degli agenti di polizia giudiziaria e l'immediatezza del comportamento posto in essere al fine di evitare il controllo dei due uomini che si trovavano vicino a lei nel luogo considerato piazza di spaccio.

4. Quanto alla dosimetria della pena, giova rammentare che per giurisprudenza assolutamente pacifica, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Conseguentemente, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso la possibilità di un bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei gravi precedenti a carico dell'imputata.La motivazione è pertanto immune da censure.

5. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a