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Sentenza — n. 27440/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27440/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27440/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 28 maggio 2019 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Cosenza nei confronti di Greco Antonio, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art.186, commi 1 e 2 lett.c) Codice della Strada). Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per due motivi. 2.1. Con il primo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle risultanze processuali. Osserva che la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente la deposizione dell'operante di polizia giudiziaria per ritenere dimostrato che l'accertatore avesse reso edotto l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ed altresì che sarebbe stato sottoposto ad esami ematici per verificare il tasso etilico. Nel verbale di accertamento di atti irripetibili in realtà non vi era traccia né dell'avvertimento né del rifiuto di farsi assistere da un difensore di fiducia, donde il mancato raggiungimento della prova di una condotta colpevole. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale relativamente al mancato riconoscimento dell'esimente dell'art.131-bis cod.pen. Chiede quindi l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione di legge.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27440/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie i giudici di merito, nel richiamare la deposizione del teste Pacelli Andrea, agente di polizia giudiziaria intervenuto sul posto - il quale aveva riferito di aver rivolto al Greco l'avviso ex art.114 c.p.p. - non ha svolto nessun accertamento sull'attendibilità della testimonianza né sulle ragioni per le quali l'avviso dato oralmente non era stato verbalizzato. A Tale lacuna motivazionale induce all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per il necessario ulteriore approfondimento sul punto.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata colpa grave esame d'idoneità alla guida guida senza autorizzazione accertamento medico incompleto gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECO ANTONIO nato a ROVITO il 11/01/1962 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente CARLA MENICHETTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 maggio 2019 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Cosenza nei confronti di Greco Antonio, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art.186, commi 1 e 2 lett.c) Codice della Strada).

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per due motivi. 2.1. Con il primo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle risultanze processuali. Osserva che la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente la deposizione dell'operante di polizia giudiziaria per ritenere dimostrato che l'accertatore avesse reso edotto l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ed altresì che sarebbe stato sottoposto ad esami ematici per verificare il tasso etilico. Nel verbale di accertamento di atti irripetibili in realtà non vi era traccia né dell'avvertimento né del rifiuto di farsi assistere da un difensore di fiducia, donde il mancato raggiungimento della prova di una condotta colpevole. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale relativamente al mancato riconoscimento dell'esimente dell'art.131-bis cod.pen. Chiede quindi l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

2. Come recentemente precisato da questa Corte Suprema (Sez.4, n.18349 del 29/04/2021, Rv.281169), in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità della testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione.

Nel caso di specie i giudici di merito, nel richiamare la deposizione del teste Pacelli Andrea, agente di polizia giudiziaria intervenuto sul posto - il quale aveva riferito di aver rivolto al Greco l'avviso ex art.114 c.p.p. - non ha svolto nessun accertamento sull'attendibilità della testimonianza né sulle ragioni per le quali l'avviso dato oralmente non era stato verbalizzato. A Tale lacuna motivazionale induce all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per il necessario ulteriore approfondimento sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro- altra Sezione. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Presi 'e tensore DEPOSiTATOR,ICANC',-":1,El7lA Cari ichetti cf.ri .__:1 2 6 ___ LU G.