Sentenza — n. 27438/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERESI MASSIMO nato a MILANO il 29/06/1968 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto O. MIGNOLO, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato TERESI Massimo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Marsala lo aveva condannato per il reato di furto di energia elettrica, concesse le generiche equivalenti sull'aggravante della violenza sulle cose, dichiarandolo estinto per prescrizione, limitatamente alla frazione temporale sino al 2/11/2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 27438/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Trattasi di principio del tutto coerente con quanto affermato dal S.C. di questa Corte di legittimità: l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto ,alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERESI MASSIMO nato a MILANO il 29/06/1968 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto O. MIGNOLO, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato TERESI Massimo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Marsala lo aveva condannato per il reato di furto di energia elettrica, concesse le generiche equivalenti sull'aggravante della violenza sulle cose, dichiarandolo estinto per prescrizione, limitatamente alla frazione temporale sino al 2/11/2010.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il TERESI a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto volazione di legge processuale e correlativo vizio della motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente apprezzato la specificità dei motivi d'appello, avuto riguardo alla valutazione dell'apporto dichiarativo della ex moglie dell'imputato, alla sussistenza dell'allaccio abusivo e alla verifica dell'identità del soggetto effettivo utilizzatore dell'immobile, assumendo la mancata valutazione dei temi proposti. Con il secondo, ha dedotto la sopravvenuta prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza impugnata.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituo O. Mignolo, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda sulla scorta dei dati incontestati emersi dalla istruttoria. In sede di verifica da parte dei tecnici ENEL, sollecitata a seguito di una segnalazione della ex moglie del TERESI, alla quale il predetto aveva confidato di avere eseguito l'allaccio abusivo che alimentava l'alloggio ove si era trasferito dopo la fine della convivenza matrimoniale, era stata riscontrata l'esistenza di un allaccio diretto alla line esterna di distribuzione, realizzato con cavi volanti. L'accesso era stato rimandato per assenza del TERESI all'uopo contattato, ma era stato accertato che l'immobile era sfornito di allaccio per essere stata la fornitura, intestata allo stesso TERESI, già interrotta più volte per morosità, come emerge dalla sentenza appellata.
I tecnici avevano verificato che i cavi erano percorsi da energia, entrando direttamente nell'abitazione occupata dall'imputato, il quale, sprovvisto di allaccio regolare, siccome interrotto dall'ente fornitore, ne godeva certamente a prescindere dalla circostanza che fosse stato lui stesso a realizzare l'abusivo collegamento. Quanto alla identificazione dell'occupante dell'alloggio, il Tribunale aveva precisato che il TERESI era stato contattato dai tecnici ENEL e che, nell'occorso, si era limitato a dire di trovarsi fuori per lavoro, senza obiettare che l'abitazione fosse nella disponibilità di terzi.
Peraltro, la disponibilità dell'immobile in capo al TERESI era confermata dalla titolarità in capo al medesimo del contratto di fornitura interrotto. Con il gravame di merito la parte aveva rilevato la inutilizzabilità delle dichiarazioni della ex moglie per difetto di attendibilità, siccome provenienti da soggetto che nutriva astio nei confronti dell'imputato; la incertezza sull'esistenza dell'allaccio abusivo;' la mancata dimostrazione che il TERESI fosse l'effettivo utilizzatore dell'allaccio; infine, il difetto del dolo specifico. La Corte d'appello ha ritenuto che, a fronte dei dati oggettivi sopra riportati, la parte avesse proposto doglianze del tutto distoniche rispetto al tessuto motivazionale, rilevando che il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni della ex moglie, anche ove dimostrato, restava assorbito dagli accertamenti effettuati dai tecnici ENEL, rispetto ai quali, invece, l'appellante aveva riproposto temi esaminati dal Tribunale, senza allegare una diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con l'appello la parte si è limitata a contestare la condanna, senza formulare alcuna critica effettiva alla ricostruzione del fatto, fatta eccezione per la presunta inattendibilità del riferito della ex moglie, riconducibile a un non meglio precisato astio della stessa, del tutto indifferente rispetto ai dati,emersi a seguito dell'accertamento effettuato dai tecnici ENEL. Questa Corte ha ormai da tempo chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017), Galtelli, Rv. 268822, opportunamente richiamata anche nel provvedimento censurato). La Corte territoriale ha rilevato il vizio di genericità dell'appello del difensore, partendo dalla considerazione che il deducente non aveva tenuto conto degli esiti dell'accertamento operato e che non aveva proposto rilievi critici rispetto ad essi, ma solo una generica contestazione di circostanze corroborate da tali accertamenti, neppure operando uno specifico riferimento ai passaggi della sentenza di merito nei quali si era evidenziata la non decisività delle dichiarazioni rese dall'ex coniuge.
4. Quanto, poi, alla dedotta estinzione del reato, è stato più volte chiarito che, se è vero che nel giudizio di appello sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove nel frattempo sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti alla sussistenza di un'aggravante, tale principio non opera nel caso di inammissibilità dell'impugnazione (cfr. sez. 5, n. 29225 del 4/6/2018, Triolo, RV. 273370; sez. 3, n. 43431 del 17/6/2014, Fonti, Rv. 260976).
Trattasi di principio del tutto coerente con quanto affermato dal S.C. di questa Corte di legittimità: l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto ,alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Pertanto, in maniera coerente con tale indirizzo, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. (cfr. sez. 6, n. 45763 del 13/9/2018, rv. 274152), a prescindere dal fatto che la dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata 'e che sia stata impugnata anche la declaratoria di inammissibilità, come nella specie, una volta che il motivo che la sia ritenuto manifestamente infondato.
5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 24 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il P Gabriella Cappello Ca