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Sentenza — n. 27437/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27437/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27437/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Venezia, in data 27 gennaio 2020, ha parzialmente riformato in mitius nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la sentenza con la quale il Tribunale di Treviso, il 23 marzo 2018, aveva condannato Gerardo Parnnentola alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall'articolo 186, commi 2 lettera C, e 2-bis del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale), reato contestato come commesso il 29 novembre 2015 in Castello di Godego.

Regesto Legislator

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artt. 356 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27437/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge deducendo l'inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento ematico eseguito presso il Pronto soccorso, per mancanza di consenso da parte del Parmentola.

Parole chiave

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accertamento medico incompleto guida in stato di inattitudine omissione di soccorso mandato precauzionale consenso informato nonostante le contrarie riserve mediche

Disposizioni normative citate

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artt. 356 cod. proc. pen
Ed invero, secondo quest'ultimo orientamento, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARMENTOLA GERARDO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/12/1969 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nessuno è comparso per la difesa

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Venezia, in data 27 gennaio 2020, ha parzialmente riformato in mitius nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la sentenza con la quale il Tribunale di Treviso, il 23 marzo 2018, aveva condannato Gerardo Parnnentola alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall'articolo 186, commi 2 lettera C, e 2-bis del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale), reato contestato come commesso il 29 novembre 2015 in Castello di Godego.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Parmentola, con atto articolato in due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento all'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: avviso che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, era dovuto, ma che non é stato dato, né é stato ritenuto necessario dai giudici di merito: il deducente osserva che, sulla base degli atti del procedimento (nel corso del quale le parti avevano concordato l'acquisizione dell'intero fascicolo del Pubblico ministero), risulta che il prelievo ematico cui il Parmentola fu sottoposto presso il Pronto soccorso non fosse dovuto a ragioni sanitarie ma fosse conseguenza di richiesta avanzata in tal senso dalla Polizia giudiziaria: ciò che risulta dal fatto che i campioni ematici avevano formato oggetto di richiesta da parte degli operatori di polizia intervenuti sul luogo dell'incidente stradale e dal fatto che gli esiti di laboratorio del 15 dicembre 2015 erano stati inviati alla Polizia di Stato. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge deducendo l'inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento ematico eseguito presso il Pronto soccorso, per mancanza di consenso da parte del Parmentola.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente. Premesso che la questione dell'omissione dell'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia era stata tempestivamente eccepita dalla difesa dell'odierno ricorrente, dalla lettura della C.N.R. del 18 gennaio 2016, risulta evidente che la richiesta dell'accertamento etilometrico fu avanzata "dagli operatori di Polizia intervenuti sul luogo dell'incidente", ossia nell'immediatezza dello stesso; non vi é stata dunque, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, la mera acquisizione di esiti degli esami di laboratorio autonomamente effettuati presso un presidio sanitario per ragioni esclusivamente terapeutiche, ma tali risultati sono stati richiesti ed acquisiti all'evidenza perché il Parmentola presentava sintomi di ebbrezza ed era, conseguentemente, soggetto ad attività d'indagine.

Ciò é del resto agevolmente ricavabile sia dall'inoltro, in data 15 dicembre 2015, dei risultati degli esami di laboratorio alla Polizia di Stato - Sezione di Polizia Stradale di Treviso, sia dalla verbalizzazione della dinamica del sinistro a firma dell'Ass. C. Ziviani Stefano, da cui si ricava che nell'immediatezza dell'incidente tutti i conducenti dei veicoli coinvolti venivano sottoposti a test precursore con esito negativo, tranne appunto l'odierno ricorrente, per il quale venivano inviate via fax le richieste al Pronto Soccorso di Castelfranco Veneto.

Se ne ricava che, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale ormai accolto presso questa Corte, al Parmentola era dovuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Ed invero, secondo quest'ultimo orientamento, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolennico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, Sentenza n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281; v. anche P.G.

Firenze c. Traetta n. 27490 del 21 maggio 2019). Con le predette sentenze, si é chiarito che la ratio che é stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non é ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed é comune all'ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'é necessità di dare l'avviso é solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.

2. Nel caso di specie, peraltro, dalla lettura degli atti allegati al ricorso si ricava l'impulso dato dalla polizia giudiziaria alla rilevazione del tasso alcolennico sulla persona del Parmentola nell'ambito del prelievo ematico eseguito presso il nosocomio ove lo stesso era stato ricoverato, a nulla rilevando il fatto che egli fosse abbisognevole di cure in seguito all'incidente; perciò, in relazione ai principi da ultimo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e dianzi richiamati, é di tutta evidenza che anche in questo caso era dovuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Avviso che, come risulta in atti, non gli fu dato. Ne consegue l'inutilizzabilità degli esiti della rilevazione etilonnetrica effettuata con il ridetto prelievo ematico: ciò che travolge, sul piano probatorio, lo stesso fondamento dell'imputazione mossa a carico dell'odierno ricorrente.

3. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 24 giugno 202