Sentenza — n. 27433/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20/11/2019 il Giudice di pace di Lucca condannava Rebecchi Veronica alla pena della multa di 1500 euro, con sospensione della pa- tente di guida per un mese, avendola ritenuta colpevole del delitto p. e p. dall'art.590 cod. pen. perché, in violazione delle regole di prudenza, diligenza e perizia nella circolazione dei veicoli a motore, nello specifico omettendo di controllare il mezzo all'interno della carreggiata senza invadere la corsia opposta, con violazione degli art. 143 e 146 c.d.s. e procedendo altresì in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze alcoliche (tasso alcolemico rilevato 1,39 g/I) con vio- lazione dell'art. 186 c.d.s., mentre era alla guida dell'auto Fiat Panda tg BW3I6AV lungo la via Nuova per Pisa in direzione Pisa-Lucca, nell'effettuare una semicurva, invadeva l'opposta carreggiata di marcia, andando ad impattare frontalmente con l'auto Fiat 500 tg.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 590 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 27433/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si rileva che alla data della commissione del fatto, l'art 590 cod. pen. non era stato ancora riformato, pertanto la pena applicabile era da 258 euro a 2582 euro, ai sensi dell'art. 52 comma 2 lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REBECCHI VERONICA nato a PISA il 09/04/1990 avverso la sentenza del 20/11/2019 del GIUDICE DI PACE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. -t
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/11/2019 il Giudice di pace di Lucca condannava Rebecchi Veronica alla pena della multa di 1500 euro, con sospensione della pa- tente di guida per un mese, avendola ritenuta colpevole del delitto p. e p. dall'art.590 cod. pen. perché, in violazione delle regole di prudenza, diligenza e perizia nella circolazione dei veicoli a motore, nello specifico omettendo di controllare il mezzo all'interno della carreggiata senza invadere la corsia opposta, con violazione degli art. 143 e 146 c.d.s. e procedendo altresì in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze alcoliche (tasso alcolemico rilevato 1,39 g/I) con vio- lazione dell'art. 186 c.d.s., mentre era alla guida dell'auto Fiat Panda tg BW3I6AV lungo la via Nuova per Pisa in direzione Pisa-Lucca, nell'effettuare una semicurva, invadeva l'opposta carreggiata di marcia, andando ad impattare frontalmente con l'auto Fiat 500 tg.
D5422PS condotta dalla PO Picchi Monica, causandole con colpa lesioni personali consistenti in "trauma toracico con pnx a dx, trauma rachide ver- tebrale, trauma bacino e contusione ginocchio dx" con prognosi di giorni 20 (re- ferto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Lucca del 29/11/2013). Fatto accaduto a Lucca il 29/11/2013.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Rebecchi Veronica, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 35 D. Lgs. 274/2000. Ci si duole della dichiarata inapplicabilità della causa di estinzione del reato. Il giudice di pace avrebbe omesso la valutazione sull'idoneità delle attività riparatorie e risarcitorie sull'erroneo presupposto della non riferibilità dell'avvenuto risarcimento all'imputata.
Si richiama, quindi, il principio che prevede l'applicabilità della causa estintiva anche nel caso in cui il risarcimento provenga da un terzo, evidenziando l'illogicità e ingiustizia della pretesa che il risarcimento debba provenire dall'imputato. Si evidenzia, inoltre, il comportamento processuale dell'imputata che ha age- volato il riconoscimento del diritto al risarcimento della parte lesa. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla de- terminazione della pena principale e della sanzione amministrativa irrogata.
Si rileva che alla data della commissione del fatto, l'art 590 cod. pen. non era stato ancora riformato, pertanto la pena applicabile era da 258 euro a 2582 euro, ai sensi dell'art. 52 comma 2 lett.
a) D.Lgs. 274/2000. Di conseguenza il giudice 2 avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui ha ritenuto di applicare una pena di quasi sei volte superiore al minimo edittale. Ciò - ci si duole- non è avvenuto. La stessa considerazione viene avanzata anche per la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che è stata disposta per mesi uno discostandosi dal minimo edittale di giorni 15, operando un apparente motivazione priva di specifiche ragioni. Si richiamano, quindi, i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in tema di funzione della pena e da questa Corte in tema di obbligo di motivazione. Si sottolinea l'evidente violazione dell'art. 133 cod. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento e la riforma della sentenza impugnata, con pronuncia di non doversi procedere ex art. 35 D. Lgs. 272/2000, o per gli ulteriori motivi, con rinvio o senza, con le disposizioni consequenziali necessarie.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è inammissibile.
2. Ed invero, quanto al primo profilo di doglianza correttamente il giudice di pace lucchese ha ritenuto che, anche se la persona offesa ha riferito dì avere ot- tenuto una somma a risarcimento da parte del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, senza sapere se è stata integralmente risarcita, si può comunque riscon- trare la inapplicabilità dell'art. 35 dIg.vo 274/00 poiché non vi è stata alcuna con- dotta riparatoria da parte dell'imputato, né direttamente né tramite il proprio as- sicuratore (visto che emergeva la sua scopertura assicurativa).
Il diniego, pertanto, è pienamente conforme alla ratio dell'art. 35 d.lgs 274/00, che ancora la condotta riparatoria ad un agire dell'imputato, anche attra- verso la sua compagnia assicurativa (cfr. Sez. 4, n. 34888 del 14/6/2017, Balboni, Rv. 270725; conf. Sez. 4, n. 37968 del 17/5/2012, Lucivero, Rv. 254362), ma in questo caso del risarcimento non si è fatto carico l'imputato, che non aveva polizza assicurativa, ma la collettività attraverso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. La sentenza, pertanto si pone nel solco del principio affermato con la pronun- cia di questa Sez. 4, n. 38957 del 23/05/2014, Cannatella ed altro, Rv. 262091 secondo la quale nel procedimento dinanzi al giudice di pace per lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale, non costituisce fatto idoneo a determinare l'applicazione della speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il risarcimento corrisposto dalla compagnia assicuratrice del terzo proprietario del veicolo estraneo al processo, essendo ad esso estranea l'attivazione dell'imputato per l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito attra- verso interventi concreti atti ad assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiu- dizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico.
3. Manifestamente infondato è anche il motivo che attiene alla dosimetria della pena aspetto su cui il richiamo alla gravità del fatto lesivo consente di ritenere adeguata la motivazione. Per il giudice di pace va irrogata una pena di 1500 euro di multa -"avuto ri- guardo a tutti criteri di cui all'art. 133 cod. pen., visto il minimo e massimo edittale, della gravità del fatto lesivo come da certificazione medica e della graduazione della pena". Si tratta di una pena, come finisce per riconoscere lo stesso difensore ricor- rente, non molto distante dal c.d. medio edittale e questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso - che, peraltro, come visto, non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283;
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella di- screzionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo au- mento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delin- quere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ra- giona-mento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla mi- sura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).
Analogamente, ai sensi dell'art. 222 co. 2 c.d.s., il giudice di pace ha ritenuto di contenere in un mese la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nei limiti indicati, graduando la durata con riferimento al caso in esame.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il