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Sentenza — n. 27430/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27430/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27430/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, con sentenza del 24/1/2019, all'esito di giudizio abbreviato, condannava l'odierno ricorrente Sa- guatti Pietro alla pena di mesi quattro di arresto e mille euro di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente di guida per un anno e della confisca del veicolo, avendolo riconosciuto col- pevole del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 178 cod. proc. pen, art. 469 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27430/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la desumibilità dagli apporti della consulenza tecnica di parte e dalle risultanze dell'esame del Prof. Fabio Cen- tini in data 24/1/2019 dell'insussistenza del fatto reato contestato a causa del tempo trascorso tar la condotta di guida che aveva determinato l'incidente e l'ac- certamento alcolemico. Il ricorrente evidenzia il suo interesse a ricorrere e ad ottenere una sentenza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 co. 9 bis c.d.s. e la successiva estinzione del reato in luogo della dichiarata estinzione per prescri- zione in ragione dei più favorevoli effetti che si produrrebbero in termini di sanzioni amministrative accessorie. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente incidente stradale esame d'idoneità alla guida delitto di fuga abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
469 ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
e come non vi sia dubbio che la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.
art. 469 cod. proc. pen
Ciò perché la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 28954/2017
Richiamato, tuttavia, anche il dictum di Sez. Un. n. 28954/2017, il ricorrente evidenzia allora gli elementi che nel caso che ci occupa dovevano a suo avviso indurre la Core territoriale, e dovrebbero indurre oggi questa Corte di legittimità, a pronunciare il proscioglimento del Saguatti ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAGUATTI PIETRO nato a BOLOGNA il 22/09/1976 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell'Avv. Massimiliano Dei che ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, con sentenza del 24/1/2019, all'esito di giudizio abbreviato, condannava l'odierno ricorrente Sa- guatti Pietro alla pena di mesi quattro di arresto e mille euro di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente di guida per un anno e della confisca del veicolo, avendolo riconosciuto col- pevole del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett.

c) e 2bis c.d.s. (con un tasso alcole- mico accertato pari a 1,5 e 1,61 g/l), fatto commesso in Arezzo il 6/4/2014. Proponeva appello l'imputato, lamentando:

1. L'inosservanza e/o erronea ap- plicazione dell'art. 186 c.d.s. e l'ingiustizia della condanna;

2. La mancata deru- bricazione dell'ipotesi contestata in quella di cui all'art. 186 co. 2 lett.

b) c.d.s.;

3. l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62bis, 69 e 163 c.p. e la carenza di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche;

4. La mancata concessione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186 co. 9bis c.d.s.;

5. La mancata concessione della sospen- sione condizionale della pena. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 1/10/2019, in riforma della sentenza impugnata - decidendo all'esito di una camera di consiglio fissata senza avviso alle parti e senza la loro partecipazione - dichiarava non doversi procedere nei confronti del Saguatti per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Saguatti, deducendo, quale unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea ap- plicazione degli artt. 127, 469, 601 cod. proc. pen. e totale mancanza di motiva- zione sui motivi di gravame e sull'eventuale assoluzione ex art. 129 co. 2 cod. proc. pen. Il ricorrente ricorda il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di sentenza pre- dibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. e come non vi sia dubbio che la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.

Richiamato, tuttavia, anche il dictum di Sez. Un. n. 28954/2017, il ricorrente evidenzia allora gli elementi che nel caso che ci occupa dovevano a suo avviso indurre la Core territoriale, e dovrebbero indurre oggi questa Corte di legittimità, a pronunciare il proscioglimento del Saguatti ai sensi dell'art. 129 co. 2 cod. proc. pen, ovvero:

1. l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto l'odierno ricorrente si sarebbe rimesso alla guida dell'autovettura con cui aveva avuto l'incidente solo su richiesta degli operanti;

2. la desumibilità dagli apporti della consulenza tecnica di parte e dalle risultanze dell'esame del Prof. Fabio Cen- tini in data 24/1/2019 dell'insussistenza del fatto reato contestato a causa del tempo trascorso tar la condotta di guida che aveva determinato l'incidente e l'ac- certamento alcolemico. Il ricorrente evidenzia il suo interesse a ricorrere e ad ottenere una sentenza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 co. 9 bis c.d.s. e la successiva estinzione del reato in luogo della dichiarata estinzione per prescri- zione in ragione dei più favorevoli effetti che si produrrebbero in termini di sanzioni amministrative accessorie. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso e il Difensore dell'imputato, Avv. Massimiliano Dei, che, richiamata l'ordinanza con cui la Prima Sezione Penale n.32262 del 30/10/2020, ha rimesso alle Sezioni Unite la riconsiderazione — in quanto non condivisa — di quanto deciso dalle SS.UU. con la sentenza "Iannelli" del 2017, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. Ed invero, come ricorda anche il ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno da tempo chiarito che, nell'ipotesi di sentenza d'appello pro- nunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per pre- scrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'impu- tato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, co. 2, cod. proc. pen. (Sez.

Un., n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810; conf. Sez. 2, n. 46776 del 26/9/2018, Vitolo, Rv. 274465; Sez. 3, n. 52834 del 31/5/2018, Caputi, Rv. 274562). Il dictum della Sezioni Unite del 2017, ad avviso del Collegio, appare condivi- sibile ed attuale, diversamente da quanto ritenuto da Sez. 1 con l'ordinanza 32262/2010 richiamata dal ricorrente. Corretto appare il rilievo che nel giudizio d'appello non è consentita la pro- nuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ov- vero dell'art. 129 cod. proc. pen. (così le richiamate Sez.

Un. n. 28954/2017 che richiamano, a loro volta, Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv. 267498;Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862). Ciò perché la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.

Né la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con ef- fettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest'ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr.

Sez. Un., n. 12283 del 25/1/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. Un., n. 17179 del 27/2/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. Un., n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555).

3. Non v'è dubbio, pertanto, che in un caso come quello che ci occupa la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per inter- venuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capo- dicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/6/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/5/2011, Palau Giovan- netti, Rv. 250499). Ciò perché il contraddittorio tra le parti - come giustamente lamenta il ricorrente- ha valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza EDU, ed è il postulato inde- fettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito. Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti proces- suali necessariamente integra la massima violazione del contraddittorio e, quindi, risulta viziata da nullità assoluta ed insanabile.

4. Tuttavia, le più volte citate SSUU Iannelli hanno anche chiarito che la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sem- preché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, e che è questa Corte di Cassazione, chiamata nel caso ad adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Questa Corte di legittimità -hanno chiarito le Sezioni Unite nel 2017- ben può pronunciare, anche d'ufficio, la formula di merito di cui al comma 2 dell'art. 129 rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, ex art. 620 comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

La condizione è che l'evidenza della prova risulti dalla motivazione della sen- tenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 - in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione. In pratica, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'impu- tato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di "constatazione" che non a quello di "apprezzamento", senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede, invece, un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (cfr.

Sez. Un., n. 35490 del 28/5/2009; Tettarnanti, Rv. 244274). Le Sezioni Unite Tettamanti del 2009 hanno esaminato proprio il problema dell'ambito del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione in presenza di cause di estinzione del reato. Ebbene, richiamando gli arresti delle sentenze Cre- monese e Conti, le Sezioni Unite Tettamanti hanno ribadito la prevalenza della causa di estinzione del reato, con la conseguenza che, in presenza di una causa di estinzione del reato, in sede di giudizio di legittimità è da escludere la rilevazione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe condurre all'an- nullamento con rinvio ("in caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di le- gittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il prin- cipio dell'immediata applicabilità della causa estintiva").

Muovendo dalla considerazione che per l'applicazione dell'art. 129, co. 2, cod. proc. pen., è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, le Se- zioni Unite hanno affermato, altresì, il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, soltanto nei casi in cui le circo- stanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolu- tamente non contestabile; così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

5. Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorso per cassazione proposto nell'inte- resse dell'imputato dev'essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse. Infatti, se è indubbiamente fondato il rilievo della nullità assoluta ed insanabile della sentenza predibattimentale impugnata, siccome emessa de plano, in viola- zione del contraddittorio, tuttavia ciò non comporta la regressione del procedi- mento alla fase del merito, in quanto il giudice del rinvio non potrebbe far altro che confermare il medesimo esito terminativo del processo. Ciò perché dal com- plesso delle questioni e degli argomenti sollevati con il secondo motivo di ricorso non emergono, e neppure sono stati dedotti, elementi che rendano evidente ictu ocu// la prova dell'innocenza dell'imputato.

Sicché il giudice del rinvio dovrebbe svolgere accertamenti istruttori ulteriori ai fini di una complessa rivalutazione degli elementi di prova, incompatibili con l'obbligo dell'immediata declaratoria di estin- zione del reato prescritto. E nemmeno vi è quell'evidenza dell'innocenza dell'imputato che potrebbe e dovrebbe portare questa Corte di legittimità, secondo il sopra ricordato insegna- mento di SSUU Tettamanti del 2009 e Iannelli del 2017, a pronuncia pronunciare, anche d'ufficio, la formula di merito di cui al comma 2 dell'art. 129 rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, ex art. 620 comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

Il ricorrente ripropone temi (il fatto che siano stati gli agenti operanti a chie- dergli di tornare sul luogo del sinistro con l'auto incidentata, il tempo decorso tra l'esame alcolimetrico e la condotta di guida che aveva portato all'incidente) che erano stati già analiticamente scandagliati dal giudice di prime cure e che, al più, lasciano intravedere carenze motivazionali, non evidenziandosi, per contro, circo- stanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale che emergano dagli atti in modo as- solutamente non contestabile, così che la valutazione che questo giudice di legit- timità, secondo l'insegnamento di SSUU Tettamanti del 2009, è chiamato a com- piere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu//, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento 6.

Diverso sarebbe stato l'esito qualora il ricorrente, anche in questa sede, avesse rinunciato alla prescrizione avendo questa Corte di legittimità chiarito (cfr. Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272 che in tema di ricorso per cas- sazione, la sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contraddi- torio tra le parti, che, in riforma della decisione di condanna di primo grado, di- chiari l'estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio, con tra- smissione degli atti al giudice d'appello, allorché l'imputato rinunci alla prescrizione (nella specie, contenuta nella procura speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità) allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso.

Il che, tuttavia, nel caso che ci occupa non è avvenuto.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa