Sentenza — n. 27429/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Salerno, in data 16 aprile 2019, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania, il 3 aprile 2018, aveva condannato Miniaci Dilip alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall'articolo 186, commi 2 lettera C, 2-bis e 2-sexies del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza, con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e dell'aver commesso il fatto in orario notturno), reato contestato come commesso il 3 aprile 2014 in Agropoli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 disp.att.c.p, art. 356 cod. proc. pen, art. 114 disp. att. cod. proc. pen, artt. 356 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27429/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, disposto in primo grado senza alcuna argomentazione circa la prognosi di astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, e confermato in appello con motivazione affatto apparente. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo al diniego del beneficio della non menzione della condanna, argomentato dalla Corte di merito con le medesime considerazioni riservate alla sospensione condizionale della pena, pur a fronte della diversità dei due benefici.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINIACI DILIP nato a CALCUTTA( INDIA) il 10/09/1991 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore E' presente l'avvocato BOVE GINO del foro di SALERNO in difesa di MINIACI DILIP che, illustrando i motivi del ricorso, insiste per l'accoglimento. ,4
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Salerno, in data 16 aprile 2019, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania, il 3 aprile 2018, aveva condannato Miniaci Dilip alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall'articolo 186, commi 2 lettera C, 2-bis e 2-sexies del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza, con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e dell'aver commesso il fatto in orario notturno), reato contestato come commesso il 3 aprile 2014 in Agropoli.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Miniaci, con atto articolato in tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e travisamento del fatto con riferimento all'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: avviso che, nella specie, non é stato dato, né é stato ritenuto necessario dai giudici di merito, sebbene il prelievo ematico cui il Miniaci fu sottoposto presso il Pronto soccorso non fosse dovuto a ragioni sanitarie ma fosse conseguenza di richiesta avanzata in tal senso dalla Polizia giudiziaria: ciò che risulta dal verbale di accettazione e delle prestazioni sanitarie del Pronto Soccorso allegato al ricorso. 2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, disposto in primo grado senza alcuna argomentazione circa la prognosi di astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, e confermato in appello con motivazione affatto apparente. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo al diniego del beneficio della non menzione della condanna, argomentato dalla Corte di merito con le medesime considerazioni riservate alla sospensione condizionale della pena, pur a fronte della diversità dei due benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo é fondato e assorbente. Invero, premesso che la questione dell'omissione dell'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia era stata tempestivamente eccepita dalla difesa dell'odierno ricorrente, deve darsi atto che la Corte territoriale, nel reputare non necessario l'avviso di cui all'art. 114 disp.att.c.p.p. in vista del prelievo ematico eseguito presso il Pronto soccorso, si uniforma ad un orientamento giurisprudenziale precedentemente espresso da questa Corte, ma oggi mutato. In base a tale orientamento, si riteneva che il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientrasse tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussisteva alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016 - dep. 17/10/2016, Virdis, Rv. 268505;
Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013 - dep. 18/09/2013, P.G. in proc. Grazioli, Rv. 257573). In epoca recente il predetto orientamento ha però subito un'evoluzione progressiva, il cui punto d'arrivo é di segno decisamente diverso rispetto a quello dell'indirizzo testé richiamato. Ed invero, secondo l'orientamento ormai prevalente e qui condiviso, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, Sentenza n. 11722 del 19/02/2019 Ud. (dep. 18/03/2019 ), Ellera, Rv. 275281; v. anche P.G.
Firenze c. Traetta n. 27490 del 21 maggio 2019). Con le predette sentenze, si é chiarito che la ratio che é stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non é ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed é comune all'ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'é necessità di dare l'avviso é solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.
2. Nel caso di specie, peraltro, é dalla lettura della medesima sentenza impugnata (e ancor più dalla lettura del verbale di pronto soccorso allegato al ricorso) che si ricava l'impulso dato dalla polizia giudiziaria alla rilevazione del tasso alcolemico sulla persona del Miniaci nell'ambito del prelievo ematico eseguito presso il nosocomio ove lo stesso era stato ricoverato, a nulla rilevando il fatto che egli fosse abbisognevole di cure in seguito all'incidente; perciò, in relazione ai principi da ultimo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e dianzi richiamati, é di tutta evidenza che anche in questo caso era dovuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Avviso che, come risulta in atti, non gli fu dato. Ne consegue l'inutilizzabilità degli esiti della rilevazione etilometrica effettuata con il ridetto prelievo ematico: ciò che travolge, sul piano probatorio, lo stesso fondamento dell'imputazione mossa a carico dell'odierno ricorrente.
3. Per le ragioni che precedono, venendo meno la prova su cui si é incardinato l'addebito dell'ebbrezza alla guida, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Cos