Sentenza — n. 27426/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA seguito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Bergamo aveva assolto Marini Amedeo dal reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, in relazione all'omesso versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta (Mod. 770) delle ritenute operate dalla BRA-MAR s.r.I., di cui il Marini era legale rappresentante, nel periodo di imposta 2009, per la complessiva somma di euro 107.506,00. Il primo giudice aveva osservato come dagli atti fosse emerso che, nel corso degli anni 2008 e 2009, la BRE-MAR s.r.l. fosse stata investita da una profonda crisi finanziaria e commerciale, al punto che il bilancio si era concluso, per entrambe le annualità, con un deficit consistente. Il mancato adempimento degli obblighi verso l'Erario trovava ragione, secondo la sentenza di primo grado, nella difficoltà economica, non certo nella volontà di sottrarsi agli anzidetti obblighi, come peraltro dimostrava il fatto che, superata la crisi finanziaria, il Marini aveva chiesto e ottenuto di pagare il dovuto a mezzo di rate mensili, puntualmente rispettate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10-bis d.lgs. 74/2000; Sentenza — n. 27426/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Terza sezione di questa Corte, in accoglimento del predetto ricorso, rilevato che l'impossibilità assoluta di adempimento del debito tributario non risultava affatto dimostrata, nulla evidenziando, in tal senso, quanto riportato nei bilanci valorizzati dal giudice di merito, annullava con rinvio la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINI AMEDEO nato a FARA GERA D'ADDA il 23/07/1943 avverso la sentenza del 30/03/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; .udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo )_ALLA-10-~13-1-j& Q,e_d_
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A seguito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Bergamo aveva assolto Marini Amedeo dal reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, in relazione all'omesso versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta (Mod. 770) delle ritenute operate dalla BRA-MAR s.r.I., di cui il Marini era legale rappresentante, nel periodo di imposta 2009, per la complessiva somma di euro 107.506,00. Il primo giudice aveva osservato come dagli atti fosse emerso che, nel corso degli anni 2008 e 2009, la BRE-MAR s.r.l. fosse stata investita da una profonda crisi finanziaria e commerciale, al punto che il bilancio si era concluso, per entrambe le annualità, con un deficit consistente. Il mancato adempimento degli obblighi verso l'Erario trovava ragione, secondo la sentenza di primo grado, nella difficoltà economica, non certo nella volontà di sottrarsi agli anzidetti obblighi, come peraltro dimostrava il fatto che, superata la crisi finanziaria, il Marini aveva chiesto e ottenuto di pagare il dovuto a mezzo di rate mensili, puntualmente rispettate.
2. Avverso tale pronuncia aveva Proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo la violazione di legge, sul rilievo che l'imputato era stato assolto in base al presupposto che difettassero la coscienza e la volontà di evadere le imposte, dal momento che la società che egli rappresenta versava, negli anni 2008 e 2009, in condizioni di grave crisi finanziaria, come dimostrato dai bilanci. Per il Pubblico ministero ricorrente, tale assunto si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha sempre affermato che il reato de quo è integrato dal dolo generico, non rilevando, quindi, la circostanza della momentanea difficoltà economica.
3. La Terza sezione di questa Corte, in accoglimento del predetto ricorso, rilevato che l'impossibilità assoluta di adempimento del debito tributario non risultava affatto dimostrata, nulla evidenziando, in tal senso, quanto riportato nei bilanci valorizzati dal giudice di merito, annullava con rinvio la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
4. In sede di rinvio, la Corte di appello di Brescia, ritenuto che le varie ipotesi di crisi aziendale non possano scusare né con riferimento all'elemento oggettivo, né con riferimento all'elemento soggettivo, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli.
5. Avverso la sentenza di appello, interpone ricorso il difensore dell'imputato, sollevando due motivi con cui, rispettivamente, deduce inosservanza dell'art. 10-bis d. Igs. 74/2000; abolitio criminis parziale a seguito dell'art. 7, comma 1, lett. b), d. Igs. 158/2015, essendo stata innalzata la prevista soglia di punibilità ad euro 150.000; e vizio di motivazione in relazione al giudizio sulla sussistenza della tipicità del reato, per avere la Corte territoriale erroneamente reputato raggiunta la prova dell'elemento oggettivo del reato sulla base della sola dichiarazione proveniente dal datore di lavoro.
6. Il primo motivo è fondato e assorbente. La modifica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, intervenuta con l'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158 del 2015, che ha escluso la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all'ammontare di euro 150.000,00, ha determinato una abolitio criminis parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente, come appunto avvenuto nel caso di specie.
7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 9 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Pre nte Daniela Dawan 10."..".< A