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Sentenza — n. 27424/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27424/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27424/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di Burgio Luigi, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento (uso di un magnete). Il sopralluogo effettuato dal maresciallo dei Carabinieri, Vitobello Luca e dal verificatore Enel, Virzì Francesco, riguardava un locale di Campobello di Licata, un tempo adibito ad attività di ristorazione, nel quale si trovava un unico contatore che alimentava, oltre alla cessata attività di ristorazione svolta da un conduttore dell'immobile di proprietà del Burgio, anche il negozio di autoricambi gestito dall'imputato nonché il suo appartamento, atteso che nessun altro contatore veniva materialmente rinvenuto in loco.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 27424/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalle risultanze probatorie era emerso che il locale era gestito, con regolare contratto di locazione commerciale a far data dal 13/06/2011 (con scadenza il 12/06/2017), da Montana Pietro Angelo; che, al momento dell'accertamento, era sì chiuso ma ancora nella gestione del Montana che lo utilizzava per eventi e ricevimenti.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia pigione abusiva imputazione di furto abuso di impianti di telecomunicazioni usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., nonché manifesta illogicità e carenza della motivazione.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURGIO LUIGI nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 24/03/1962 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo LA- 14" (AIL 1nC01/à0-

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di Burgio Luigi, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento (uso di un magnete).

2. Il sopralluogo effettuato dal maresciallo dei Carabinieri, Vitobello Luca e dal verificatore Enel, Virzì Francesco, riguardava un locale di Campobello di Licata, un tempo adibito ad attività di ristorazione, nel quale si trovava un unico contatore che alimentava, oltre alla cessata attività di ristorazione svolta da un conduttore dell'immobile di proprietà del Burgio, anche il negozio di autoricambi gestito dall'imputato nonché il suo appartamento, atteso che nessun altro contatore veniva materialmente rinvenuto in loco.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 192, 546 e 603 cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., nonché manifesta illogicità e carenza della motivazione. La Corte territoriale non ha assunto la prova decisiva consistente nella copia delle bollette e della fornitura Enel (anno 2014), relative al contatore dell'abitazione del ricorrente. La prova della colpevolezza dell'imputato è stata tratta da valutazioni illogiche e puramente presuntive; la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata è frutto di travisamento dei fatti, come si desume dal verbale dell'accertamento compiuto dai funzionari dell'Enel, dalle dichiarazioni del tecnico Enel, Virzì - che non ha escluso la presenza di un contatore autonomo nell'abitazione del Burgio - e da quelle del teste Merlo Salvatore - il quale ha affermato che l'imputato disporle di un autonomo contatore nella propria abitazione.

Dalle risultanze probatorie era emerso che il locale era gestito, con regolare contratto di locazione commerciale a far data dal 13/06/2011 (con scadenza il 12/06/2017), da Montana Pietro Angelo; che, al momento dell'accertamento, era sì chiuso ma ancora nella gestione del Montana che lo utilizzava per eventi e ricevimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità.

2. Quanto alla lamentata mancata assunzione della copia delle bollette e della fornitura Enel afferente all'anno 2014, relative al contatore dell'abitazione del ricorrente, si osserva che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte distrettuale non ha provveduto alla rinnovazione istruttoria unicamente perché l'imputato, pur avendo preannunciato il deposito dell'anzidetta documentazione, non ha dato seguito alla richiesta avanzata nell'atto di appello.3. La sentenza impugnata dà poi conto, oltre che della idoneità del magnete, rinvenuto nel contatore, ad alterare la registrazione dei consumi in maniera significativa, della mancanza di qualsiasi prova sull'esistenza di un autonomo contatore presso l'abitazione dell'imputato.

Invero, i Giudici di appello hanno ritenuto generica, in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto, l'affermazione del teste a difesa sull'esistenza di un diverso contatore. Hanno, per contro, valorizzato le contrastanti e disinteressate affermazioni del teste di polizia giudiziaria il quale ha riferito che il contatore manomesso, il solo in quel fabbricato, alimentava, oltre il locale commerciale, anche le tre unità abitative ivi presenti e l'immobile adibito a rivendita di autoricambi. Gli asseriti travisamenti e lacune motivazionali si traducono, in realtà, in una diversa lettura dei dati probatori, non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2021