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Sentenza — n. 27423/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27423/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27423/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Piacenza nei confronti di Pilato Riccardo, imputato del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen., perché, in concorso con altre persone allo stato non identificate, in orario notturno e al fine di procurarsi un ingiusto profitto, previa disattivazione del sistema di allarme, si introduceva all'interno dello stabilimento della società PIACENZA PETROLI S.p.A. e si impossessava, sottraendoli da un serbatoio, di 26.000n litri di gasolio, aspirandolo a mezzo di un tubo di gomma.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27423/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen., perché, in concorso con altre persone allo stato non identificate, in orario notturno e al fine di procurarsi un ingiusto profitto, previa disattivazione del sistema di allarme, si introduceva all'interno dello stabilimento della società PIACENZA PETROLI S.p.A. e si impossessava, sottraendoli da un serbatoio, di 26.000n litri di gasolio, aspirandolo a mezzo di un tubo di gomma.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito reato di poca entità furto di lieve entità imputazione di furto ricettazione traffico di cocaina
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PILATO RICCARDO nato a ANDRIA il 09/10/1964 avverso la sentenza del 17/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo ft -(2-7 OLO2- (1't

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Piacenza nei confronti di Pilato Riccardo, imputato del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen., perché, in concorso con altre persone allo stato non identificate, in orario notturno e al fine di procurarsi un ingiusto profitto, previa disattivazione del sistema di allarme, si introduceva all'interno dello stabilimento della società PIACENZA PETROLI S.p.A. e si impossessava, sottraendoli da un serbatoio, di 26.000n litri di gasolio, aspirandolo a mezzo di un tubo di gomma.

2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato, deducendo, con un solo motivo, vizio di motivazione. La sentenza impugnata mancherebbe di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti il reato contestato, oltre che alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello.

3. il ricorso è inammissibile.

4. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come avvenuto nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Si dica poi che l'asserito riferimento alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello è del tutto destituito di fondamento, atteso che non vi è stato, nel caso di specie, alcun concordato in appello.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente )EPOSITATO gki