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Sentenza — n. 27422/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27422/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27422/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma nei confronti di Caushaj Taulant e Caushaj Sarbin, ritenuti responsabili del reato loro ascritto, riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Appreso che i fratelli Caushaj svolgevano attività di spaccio nell'abitazione (in via Vincenzo Petra, 9) ove erano ristretti agli arresti domiciliari, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia predisponevano un servizio di osservazione. Dopo aver visto diverse persone accedere all'appartamento, decidevano di entrarvi per effettuare una perquisizione. All'interno, oltre agli imputati, si trovavano la madre e le compagne con i figli. Dentro un cassetto di un mobile della cucina, nascosta sotto alcuni canovacci, veniva rinvenuta la scatola di plastica contenente sostanza del tipo marijuana. Dalla consulenza tecnica emergeva che dalla sostanza in sequestro, pari a grammi netti 29,700 e con THC medio pari a 7,5% fosse possibile ricavare 89 dosi medie singole.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 27422/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90. Appreso che i fratelli Caushaj svolgevano attività di spaccio nell'abitazione (in via Vincenzo Petra, 9) ove erano ristretti agli arresti domiciliari, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia predisponevano un servizio di osservazione. Dopo aver visto diverse persone accedere all'appartamento, decidevano di entrarvi per effettuare una perquisizione. All'interno, oltre agli imputati, si trovavano la madre e le compagne con i figli. Dentro un cassetto di un mobile della cucina, nascosta sotto alcuni canovacci, veniva rinvenuta la scatola di plastica contenente sostanza del tipo marijuana. Dalla consulenza tecnica emergeva che dalla sostanza in sequestro, pari a grammi netti 29,700 e con THC medio pari a 7,5% fosse possibile ricavare 89 dosi medie singole.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga traffico qualificato di eroina consumo di canapa possesso illecito di stupefacenti abuso di sostanze prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma nei confronti di Caushaj Taulant e Caushaj Sarbin, ritenuti responsabili del reato loro ascritto, riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAUSHAJ TAULANT nato il 24/11/1992 CAUSHAJ SARBIN nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA pp che ha concluso chiedendo -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma nei confronti di Caushaj Taulant e Caushaj Sarbin, ritenuti responsabili del reato loro ascritto, riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. Appreso che i fratelli Caushaj svolgevano attività di spaccio nell'abitazione (in via Vincenzo Petra, 9) ove erano ristretti agli arresti domiciliari, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia predisponevano un servizio di osservazione. Dopo aver visto diverse persone accedere all'appartamento, decidevano di entrarvi per effettuare una perquisizione. All'interno, oltre agli imputati, si trovavano la madre e le compagne con i figli. Dentro un cassetto di un mobile della cucina, nascosta sotto alcuni canovacci, veniva rinvenuta la scatola di plastica contenente sostanza del tipo marijuana. Dalla consulenza tecnica emergeva che dalla sostanza in sequestro, pari a grammi netti 29,700 e con THC medio pari a 7,5% fosse possibile ricavare 89 dosi medie singole.

3. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, sollevando un solo motivo con cui deducono vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se il quantitativo rinvenuto fosse destinato alla vendita e non operare una mera presunzione fondata sui precedenti specifici e sulla circostanza che i due imputati, privi di stabile occupazione lavorativa, non possano permettersi di acquistare droga per uso personale. Inoltre, contrasta con la ricostruzione accusatoria il fatto che lo stupefacente rinvenuto non fosse suddiviso in dosi.

4. I ricorsi sono inammissibili. La censura sollevata, oltre ad essere manifestamente infondata, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove, come nel caso di specie, siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ((Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430).).

6. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e, perciò, insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal Giudice a quo laddove afferma che la destinazione allo spaccio dello stupefacente, rinvenuto in un cassetto del mobile della cucina nell'abitazione dei due imputati, non può essere posta seriamente in dubbio, non avendo gli stessi provato di avere un reddito lecito sufficiente per potersi permettere l'acquisto di una scorta di marijuana sicuramente in un quantitativo maggiore di quello rinvenuto (atteso che i prevenuti hanno sostenuto di aver acquistato la droga circa un mese prima); e dovendosi, inoltre, considerare il fisiologico decadimento degli effetti psicotropi della marijuana con il decorso del tempo.

7. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende:- Così deciso il 9 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il P e te