Sentenza — n. 47027/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GARIBAY TAMAYO JUAN JOSE', nato in Perù il 26.8.1969 avverso la sentenza in data 6.7.2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, artt. 143 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47027/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché, potendo il Pubblico ministero e l'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il profilo censurato, attenente all'omessa traduzione della pronuncia impugnata in lingua conosciuta dal prevenuto, di nazionalità peruviana, esula all'evidenza dalle ipotesi tassativamente indicate dalla norma in esame.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GARIBAY TAMAYO JUAN JOSE', nato in Perù il 26.8.1969 avverso la sentenza in data 6.7.2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6.7.2021 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato nei confronti di Garibay Tamayo Juan Josè, su concorde richiesta delle parti, la pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.032,00 di multa, per i reati di cui all'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per detenzione a fini di spaccio di cocaina e di evasione ex art. 385 cod. pen., avvinti tra loro dal vincolo della continuazione, con confisca e distruzione della droga e di quanto in sequestro ad eccezione del denaro.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale si duole, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 143 cod. proc. pen. e 111 Cost. e al vizio motivazionale, della mancata traduzione della sentenza in lingua italiana, trattandosi di idioma non conosciuto dal prevenuto, di nazionalità straniera, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché, potendo il Pubblico ministero e l'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il profilo censurato, attenente all'omessa traduzione della pronuncia impugnata in lingua conosciuta dal prevenuto, di nazionalità peruviana, esula all'evidenza dalle ipotesi tassativamente indicate dalla norma in esame.
In secondo luogo, perché non emerge dalla prospettazione difensiva alcun elemento che consentisse al Tribunale meneghino di realizzare che l'imputato non comprendesse la lingua italiana, avendo egli, in sede di convalida dell'arresto reso dichiarazioni, nonché presenziato personalmente al processo richiedendo il patteggiamento senza aver mai formulato richiesta di un interprete, in tal modo mostrando di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento. In tema di traduzione degli atti, anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, vale, invero, il principio secondo il quale l'obbligo alla relativa traduzione così come alla nomina di un interprete in presenza di un imputato alloglotta non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide di costui, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. 2, Sentenza n. 30379 del 19/06/2018 - dep. 05/07/2018, Rv. 273246;
Sez. 2, Sentenza n. 8094 del 04/02/2016 - dep. 29/02/2016, Rv. 266238). Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso