Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47025/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47025/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47025/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 9 giugno 2012 il Tribunale di Trento, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Karen Di Benedetto, quale amministratore della s.r.l. Fingreen Nanotech, nei riguardi del decreto di sequestro preventivo per equivalente del 9 febbraio 2021, per un ammontare di euro 381.983,57, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, per l'ipotesi di reato - a carico di Roberto Di Benedetto legale rappresentante della s.r.l. Begreen Energy - di cui all'art. 1.0-bis digs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione alle annualità d'imposta 2014 e 2016.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 47025/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di rilevare l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difenscre del terzo interessato privo di procura speciale (nella fattispecie era stata ritenuta non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame) (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 2717221), non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per frode fiscale arretrati d'imposta segreto fiscale responsabilità civile del consulente fiscale omissione della contabilità complicità in sottrazione d'imposta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

MPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da Fingreen Nanotech s.r.I., in persona del legale rappresentante Di Benedetto Karen, nata a Trento il 31/01/1987 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste -del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 giugno 2012 il Tribunale di Trento, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Karen Di Benedetto, quale amministratore della s.r.l. Fingreen Nanotech, nei riguardi del decreto di sequestro preventivo per equivalente del 9 febbraio 2021, per un ammontare di euro 381.983,57, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, per l'ipotesi di reato - a carico di Roberto Di Benedetto legale rappresentante della s.r.l. Begreen Energy - di cui all'art. 1.0-bis digs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione alle annualità d'imposta 2014 e 2016.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per tassazione con articolato motivo di impugnazione da parte di Karen Di Benedetto, legale rappresentante della s.r.l. Fingreen Nanotech, intestataria del conto co -rente acceso presso la Banca Intesa San Paolo e oggetto di vincolo cauteiare, in quanto ritenuto nella disponibilità del Di Benedetto. 2.1. In particolare, invocando violazione di legge, la ricorrente ha riievato che non era stato compiuto alcun accertamento circa la piena disponibilità del conto di Fìngreen Nanotech da parte del Di Benedetto, sul quale invece quest'ultimo operava solamente nell'interesse di Fingreen Nanotech, di Cdi era dipendente in qualità di direttore tecnico.

Al riguardo erano state ignorate tutte le produzioni documentali effettuate dalla difesa, omettendo qualsivoglia accertamento. 2.2. Quanto alla dedotta illogicità di motivazione, l'ordinanza impugnata si era soffermata sulla p?esunta incapacità manageriale della stessa ricorrente, laddove al contrario avrebbe dovuto essere provata la disponibilità del conto da parte dell'indagato Di Benedetto.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRMO 5. Il ricorso è inammissibile per carenza di procura speciale. 5.1. In specie, infatti, risulta dal fascicolo che con atto depositato il 28 maggio 2021 la legale rappresentante della società ricorrente ebbe a ch edere formalmente il riesame del decreto di sequestro preventivo (facendo altresì presente che le somme sequestrate sul conto erano relative alla sola attività produttiva e commerciale della società rappresentata dalla stessa Di Beneoetto), contestualmente conferendo al difensore avvocato Mario Gesualdo Murgo procura speciale al fine di presentare richiesta di riesame "riservando allo stesso la facoltà di enunciare nuovi motivi a sostegno della richiesta di riesame e di revoca del provvedimento di sequestro sopra indicato" (ossia il sequestro preventivo presso Banca Intesa San Paolo delle somme depositate sul conto intestato alla società Fingreen Nanotech). 5.2.

Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di rilevare l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difenscre del terzo interessato privo di procura speciale (nella fattispecie era stata ritenuta non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame) (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 2717221), non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (cfr.

Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505). Vero è, in proposito, che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma terzo cod. proc. pen., può essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere (in quella fattispecie il testo della procura mancava di qualsiasi riferimento alla facoltà di impugnazione ed esplicitava il conferimento al difensore del potere di conc-Jdere e depositare comparsa conclusionale, che rendeva plausibile che la procura fosse stata rilasciata per un solo grado di giudizio)(Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013, Abíati e altro, Rv. 256972).

Nella presente vicenda, invero, il tenore richiamato della procura speciale non consente parimenti alcuna interpretazione in senso estensivo, essendo state attribuite al difensore (v. supra) espressamente specifiche facoltà da esercitarsi nella sola procedura di riesame, senza alcun riferimento possibile ad ulteriori gradi di giudizio (cfr. altresì Sez. 5, n. 42660 del 28/09/2010, Moretti, Rv. 249337). 5.2.1. La carenza, in tal senso, della procura speciale rende pertanto inammissibile il ricorso per cassazione.

6. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.