Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47022/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47022/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47022/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 18 maggio 2021 il Tribunale di Perugia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato le impugnazioni proposte da Mirco Ricci, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Umbria Motor, nei confronti del decreto del 1. aprile 2021 del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, in forza del quale era stato disposto sequestro preventivo, diretto e per equivalente per un ammontare di euro 8.001.364,38, nei confronti del Ricci, indagato per i reati di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché 81, 48 e 479 cod. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47022/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Umbria Motor, nei confronti del decreto del 1. aprile 2021 del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, in forza del quale era stato disposto sequestro preventivo, diretto e per equivalente per un ammontare di euro 8.001.364,38, nei confronti del Ricci, indagato per i reati di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché 81, 48 e 479 cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta sui veicoli a motore sequestro di un veicolo frode fiscale in materia doganale procedura per sottrazione d'imposta politica delle importazioni reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemenei per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

MPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Ricci Mirco, nato a Foligno il 24/07/1979 2. Umbria Motor s.r.I., in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 maggio 2021 il Tribunale di Perugia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato le impugnazioni proposte da Mirco Ricci, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Umbria Motor, nei confronti del decreto del 1. aprile 2021 del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, in forza del quale era stato disposto sequestro preventivo, diretto e per equivalente per un ammontare di euro 8.001.364,38, nei confronti del Ricci, indagato per i reati di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché 81, 48 e 479 cod. pen..

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione su un articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata dedotta la mancanza di motivazione circa la documentazione prodotta, relativa alla circostanza che l'attività di cd. nazionalizzazione delle autovetture rientrava tra le competenze delle società erroneamente ritenute cartiere. Del pari, non era stato valutato il diverso materiale documentale dal quale doveva evincersi la responsabilità delle sole presunte cartiere circa la falsificazione delle fatture del fornitore tedesco delle autovetture. In terzo luogo era censurata la carenza di argomentazioni relativamente alla pretesa consapevolezza del Ricci e di Umbria Motor in ordine al mancato pagamento dell'Iva da parte delle società ritenute cartiere, laddove non era stata presa in considerazione l'entità del prezzo di acquisto dei veicoli, parametro fondamentale cui ricollegare la sproporzione e quindi l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha dimesso note di conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi, tardivamente proposti, sono inammissibili. 5.1. In proposito, infatti, i ricorsi risultano presentati in data 28 giugno 2021. Dall'esame del fascicolo, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, si evince che l'ordinanza impugnata era stata depositata e comunicata in data 8 giugno 2021. 5.2. Ciò posto, va ricordato che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190). 5.2.1. Al momento della proposizione dell'impugnazione, pertanto, era lo già decorsi invece venti giorni dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale di Perugia.6. La tardività dell'impugnazione non può quindi che comportare l'inammissibilità dei ricorsi. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemenei per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico di ciascuna parte ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10/11/