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Ordinanza — n. 46828/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46828/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46828/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA visti gli atti, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Vito Di Nicola; nel procedimento suindicato per il quale si procede de plano senza l'intervento delle parti; Premesso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 28 settembre 2021 sul ricorso n. 17998/2021; Rilevato che l'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l'errore materiale può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità; Ritenuto che si verte in una ipotesi di errore materiale, essendo stato erroneamente indicato il giudice di rinvio, e che occorre pertanto procedere alla correzione di quanto contenuto nel ruolo di udienza in relazione al ricorso n. 17998/2021 nei confronti di Rellecke Nasi Matteo, nel senso che, nel dispositivo, dove è scritto "al tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p." si legga "alla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione";

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46828/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Vito Di Nicola; nel procedimento suindicato per il quale si procede de plano senza l'intervento delle parti; Premesso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 28 settembre 2021 sul ricorso n. 17998/2021; Rilevato che l'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l'errore materiale può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità; Ritenuto che si verte in una ipotesi di errore materiale, essendo stato erroneamente indicato il giudice di rinvio, e che occorre pertanto procedere alla correzione di quanto contenuto nel ruolo di udienza in relazione al ricorso n. 17998/2021 nei confronti di Rellecke Nasi Matteo, nel senso che, nel dispositivo, dove è scritto "al tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p." si legga "alla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione";

Parole chiave

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adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena rettificazione della decisione errore di calcolo revisione della sentenza penale risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA visti gli atti, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Vito Di Nicola; nel procedimento suindicato per il quale si procede de plano senza l'intervento delle parti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 28 settembre 2021 sul ricorso n. 17998/2021; Rilevato che l'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l'errore materiale può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità; Ritenuto che si verte in una ipotesi di errore materiale, essendo stato erroneamente indicato il giudice di rinvio, e che occorre pertanto procedere alla correzione di quanto contenuto nel ruolo di udienza in relazione al ricorso n. 17998/2021 nei confronti di Rellecke Nasi Matteo, nel senso che, nel dispositivo, dove è scritto "al tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p." si legga "alla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione";

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 28/09/2021, sul ricorso n. 17998/2021 di RELLECKE NASI MATTEO, nel senso che ove è scritto "al tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p." si legga "alla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione"; Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres