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Sentenza — n. 45980/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45980/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45980/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 20 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Trapani ha rigettato l'appello proposto avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala del 20 maggio 2021, da Tommaso Geraci ed Antonino Geraci ed ha dichiarato Inammissibile quello proposto da Irene Geraci per carenza di interesse, per l'assenza di sequestro su beni dell'indagata. 1.1, Con l'istanza si rappresentò che il decreto genetico era stato emesso per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000; l'azione penale non sarebbe stata esercitata per tale reato' ma per quello ex art. 646 cod. pen., pur essendo identico il fatto contestato. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 2 d.lgs. 74/2000, art. 646 cod. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45980/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale del riesame, per quanto nell'udienza preliminare si sia proceduto alla correzione dell'errore materiale della richiesta di rinvio a giudizio relativo al capo e), poi contestando il reato ex art. 2 d.igs. 74/2000 in luogo del delitto ex art. 646 cod. pen., ha ritenuto che, non essendo corretta la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in sostanza, l'azione penale per il reato ex art. 2 d.igs, 74/2000 non sia stata ancora esercitata. Ha rilevato, inoltre, che per tale reato non era stata presentata alcuna richiesta di archiviazione, con la conseguenza che le ragioni del sequestro preventivo erano ancora valide, anche per la formazione del giudicato cautelare, per essere stato il decreto genetico confermato dal Tribunale del riesame.

Parole chiave

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sequestro fiscale procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta appropriazione indebita di imposte alla fonte azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 2 d.lgs. 74/2000
1.1, Con l'istanza si rappresentò che il decreto genetico era stato emesso per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000; l'azione penale non sarebbe stata esercitata per tale reato' ma per quello ex art.
art. 646 cod. pen
74/2000; l'azione penale non sarebbe stata esercitata per tale reato' ma per quello ex art. 646 cod. pen., pur essendo identico il fatto contestato.
art. 130 cod. proc. pen
pen., ha ritenuto che, non essendo corretta la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in sostanza, l'azione penale per il reato ex art.
art. 591 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen.: l'interesse ad impugnare di Irene Geraci deriverebbe dal sequestro delle quote sociali di G.I.A.
art. 415-bis cod. proc. pen
La mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Pertanto, l'appello era inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GERACI TOMMASO nato a CASTELVETRANO il 08/12/1954 GERACI ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/04/1982 GERACI IRENE nato a MAZARA DEL VALLO il 04/01/1987 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il PG chiede dì dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 20 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Trapani ha rigettato l'appello proposto avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala del 20 maggio 2021, da Tommaso Geraci ed Antonino Geraci ed ha dichiarato Inammissibile quello proposto da Irene Geraci per carenza di interesse, per l'assenza di sequestro su beni dell'indagata. 1.1, Con l'istanza si rappresentò che il decreto genetico era stato emesso per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000; l'azione penale non sarebbe stata esercitata per tale reato' ma per quello ex art. 646 cod. pen., pur essendo identico il fatto contestato. 1.2.

Il Tribunale del riesame, per quanto nell'udienza preliminare si sia proceduto alla correzione dell'errore materiale della richiesta di rinvio a giudizio relativo al capo e), poi contestando il reato ex art. 2 d.igs. 74/2000 in luogo del delitto ex art. 646 cod. pen., ha ritenuto che, non essendo corretta la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in sostanza, l'azione penale per il reato ex art. 2 d.igs, 74/2000 non sia stata ancora esercitata. Ha rilevato, inoltre, che per tale reato non era stata presentata alcuna richiesta di archiviazione, con la conseguenza che le ragioni del sequestro preventivo erano ancora valide, anche per la formazione del giudicato cautelare, per essere stato il decreto genetico confermato dal Tribunale del riesame.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 321, 324 e 292 cod. proc. pen. L'omessa archiviazione del procedimento non giustificherebbe il mantenimento della misura cautelare reale perché la contestazione provvisoria avrebbe ceduto il passo a quella definitiva contenuta nell'esercizio dell'azione penale. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen.: l'interesse ad impugnare di Irene Geraci deriverebbe dal sequestro delle quote sociali di G.I.A. s.r.i. di sua proprietà.

CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e l'omesso esercizio dell'azione penale per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 non sono cause di revoca del sequestro preventivo. Il sequestro preventivo deve, infatti, essere revocato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità (art. 321, comma 3, cod. proc. pen.); non quando non sia stata (ancora) esercitata l'azione penale. E, infatti, incontestato che non sia stata neanche richiesta l'archiviazione per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000.

Manifestamente infondato è poi il ricorso laddove invoca l'applicazione dell'art.292 cod. proc. pen.: il procedimento de quo è infatti un appello cautelare reale. Compito del Tribunale del riesame era quindi rispondere ai motivi di appello, per il principio devolutivo, e ciò è avvenuto.

2. Quanto al secondo motivo, relativo alla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Irene Geraci, per quanto la ricorrente abbia dimostrato che sono state sottoposte a sequestro preventivo anche le quote sociali della G.I.A. s.r.I., di sua proprietà, deve però osservarsi che Irene Geraci non è imputata del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000. Dal decreto genetico di sequestro preventivo risulta che ella era indagata per i reati ex art. 648-bis (capo g) e 648- ter (capo k) cod. pen.; dalla richiesta di rinvio a giudizio risulta che l'azione penale è stata esercitata solo per tale ultimo reato. Pertanto, l'appello era inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. perché le argomentazioni si riferivano ad un reato non ascritto all'indagata, senza neanche che fosse dimostra l'incidenza sulla sua posizione. L'inammissibilità dell'appello cautelare reale può essere rilevata anche in questa sede, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così