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Sentenza — n. 45976/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45976/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45976/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 17 giugno 2021 il Tribunale di Catania ha confermato il sequestro preventivo disposto in data 4 maggio 2021 dal GIP del Tribunale di Catania e avente a oggetto i beni strumentali alla commissione del reato di cui agli art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989 contestato ad Antonio Padovani e altri.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45976/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. La difesa ha apparentemente lamentato il vizio di violazione di legge, ma ha contestato in realtà la motivazione del Tribunale del riesame, ciò che è precluso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Secondo la prospettazione della ricorrente, non vi sarebbe alcun elemento per ricondurre l'attività di raccolta di scommesse di piazza Palestro 19 allo zio Francesco Cocimano, titolare dell'omonima ditta iscritta nel 2010 e già indagato nel 2011 per il reato di cui agli art. 4 e 4-bis I. n. 401 del 1989, in relazione proprio a quella sala giochi.

Parole chiave

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conduttore di locali commerciali luogo del sequestro confisca dei proventi di reato sfratto da locali commerciali sequestro cautelare fermo di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cocimano Grazia, nata a Catania il 24/04/1997, avverso l'ordinanza in data 17/06/2021 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17 giugno 2021 il Tribunale di Catania ha confermato il sequestro preventivo disposto in data 4 maggio 2021 dal GIP del Tribunale di Catania e avente a oggetto i beni strumentali alla commissione del reato di cui agli art. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989 contestato ad Antonio Padovani e altri.

2. Grazia Cocimano, terza interessata, presenta due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge, perché erroneamente il GIP aveva ritenuto che i locali, ove svolgeva l'attività di rivendita al dettaglio di articoli di cartoleria ed elaborazioni elettroniche dei dati nonché internet point, in Catania, alla piazza Palestro 18/A e 19, erano riconducibili a Francesco Cocimano, indagato nell'ambito del procedimento penale a carico di Antonio Padovani e altri. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché era la conduttrice dei locali dal luglio 2018.

Precisa che il precedente' specifico del 2011 a carico del Cocimano non poteva giustificare l'adozione della misura cautelare reale. Aggiunge che le intercettazioni telefoniche da agosto a dicembre 2018 tra il Cocimano e gli altri indagati, senza alcun richiamo ai locali oggetto di sequestro, non consentivano d'inquadrare la condotta criminosa nel reato né di ravvisare il nesso di pertinenzialità tra lo stesso e la , res o le conseguenze future dell'illecito, potenzialmente configurabili ove vi sia la disponibilità della cosa. Precisa che il richiamo alla denuncia a piede libero e alle comunicazioni telefoniche non consentivano di fondare il sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La difesa ha apparentemente lamentato il vizio di violazione di legge, ma ha contestato in realtà la motivazione del Tribunale del riesame, ciò che è precluso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Secondo la prospettazione della ricorrente, non vi sarebbe alcun elemento per ricondurre l'attività di raccolta di scommesse di piazza Palestro 19 allo zio Francesco Cocimano, titolare dell'omonima ditta iscritta nel 2010 e già indagato nel 2011 per il reato di cui agli art. 4 e 4-bis I. n. 401 del 1989, in relazione proprio a quella sala giochi.

L'assunto è destituito di fondamento, perché il Tribunale del riesame ha ben spiegato che, proprio dalle intercettazioni eseguite da agosto a dicembre 2018, era stato possibile individuare il perdurante interesse del Cocimano negli affari del centro scommesse, dove per giunta si trovava al momento del sequestro. Al di là dell'esistenza del contratto di locazione in favore della ricorrente, di per sé non significativo, nessun elemento è stato addotto dalla difesa a sostegno dell'estraneità del Cocimano alla gestione illecita di scommesse. Peraltro, il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., al fine di evitare la prosecuzione del reato, sicché non costituisce un formale ostacolo l'intestazione fittizia dei beni a terzi.

La motivazione del Tribunale del riesame è immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, 1'11 novembre 2021 Il Consigliere estenso