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Ordinanza — n. 45975/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45975/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45975/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il tribunale di Roma, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di Ganapini Maurizio per la restituzione allo stesso di un manufatto previa revoca del già disposto dissequestro del medesimo immobile in favore di 0.4 tffilt"re "anta, Roma Capitale, corysentenzaldel 22 ottobre 2020, rigettava l'istanza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45975/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere convertito in opposizione contro il provvedimento censurato. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., come nel caso di specie, non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, e l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del corollario di cui al brocardo "utile per inutile non vitiatur", di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (ex multis, sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017 Rv. 271460 - 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166).

Parole chiave

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diritto di riprendere il possesso della cosa restituzione della proprietà sequestro di beni immobili sottrazione di cose sequestrate diritto al ritorno restituzione dei conferimenti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ganapini Maurizio nato a Carpineti il 21/12/1950, avverso la ordinanza del 18/06/2021 del tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale di Roma, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di Ganapini Maurizio per la restituzione allo stesso di un manufatto previa revoca del già disposto dissequestro del medesimo immobile in favore di 0.4 tffilt"re "anta, Roma Capitale, corysentenzaldel 22 ottobre 2020, rigettava l'istanza.

2. Avverso la suindicata pronuncia del predetto tribunale Ganapini Maurizio propone ricorso, mediante il proprio difensore, sollevano un motivo di impugnazione.

3. Deduce la violazione della legge penale per mancata applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato oltre al vizio di carenza e illogicità della motivazione. Il giudice avrebbe affrontato solo l'eccezione sulla demanialità dell'immobile mentre non avrebbe valutato il rilievo difensivo relativo alla restituzione dell'immobile in ragione del principio per cui la restituzione dell'immobile abusivo deve di regola essere effettuata in favore di colui cui sia stata sottratta la disponibilità del medesimo al momento del sequestro. Si osserva invero come la questione della ammissibilità della usucapione rivendicata dall'istante sull'immobile e rientrata nel fuoco della valutazione del giudice costituiva solo un argomento incidentale rispetto a quello principiale suindicato, rimasto inevaso.

4. Il ricorso deve essere convertito in opposizione contro il provvedimento censurato. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., come nel caso di specie, non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, e l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del corollario di cui al brocardo "utile per inutile non vitiatur", di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (ex multis, sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017 Rv. 271460 - 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166).

5. Consegue che i motivi del ricorso sono assorbiti dal contenuto della presente pronuncia.

P.Q.M.

qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4, c. p. p., dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Roma quale giudice competente Così deciso il 03/11/2021. Il pnsigliere estensore Il Presid