Sentenza — n. 45634/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 19/5/2021, il Tribunale del riesame di Santa Maria CE ma Vetere rigettava l'appello proposto da Antonio Felaco, in proprio e quale legale rappreseltante della Energy Trasporti s.r.I., avverso l'ordinanza del 18/3/2021 con la quale il Giudice pei• le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato l'istanza di disseque: :ro dl due motrici/trattori, sottoposte a vincolo preventivo con riguardo alla contestazbrie d cui N'art. 40, d. Igs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45634/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il Felaco, anche nella qualità, deducendo con unico motivo, la mancanza e/o l'apparenza della motivazione. Pur a fronte di due , precise e strutturate censure, concernenti l'inapplicabilità - al caso di specie - dell'art. 4z•, d. Igs. r 504 del 1995 e l'assenza di un qualunque pericolo di reiterazione del reato, il TribunAe av-ebbe omesso ogni motivazione sulla prima (che, dunque, potrebbe anche esser ritenuta accolta) ed argomentato in modo apodittico ed apparente sulla seconda, addirittura neganco l'esistenza stessa della doglianza. Con requisitoria scritta del 25/9/2021, il Procuratore generale presso ogJesta Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Felaco Antonio, nato a Sessa Aurunca (Ce) il 9/4/1955 avverso l'ordinanza del 19/5/2021 del Tribunale del riesame di Santa Mara CE p J a Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato'e generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/5/2021, il Tribunale del riesame di Santa Maria CE ma Vetere rigettava l'appello proposto da Antonio Felaco, in proprio e quale legale rappreseltante della Energy Trasporti s.r.I., avverso l'ordinanza del 18/3/2021 con la quale il Giudice pei• le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato l'istanza di disseque: :ro dl due motrici/trattori, sottoposte a vincolo preventivo con riguardo alla contestazbrie d cui N'art. 40, d. Igs. 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Propone ricorso per cassazione il Felaco, anche nella qualità, deducendo con unico motivo, la mancanza e/o l'apparenza della motivazione. Pur a fronte di due , precise e strutturate censure, concernenti l'inapplicabilità - al caso di specie - dell'art. 4z•, d. Igs. r 504 del 1995 e l'assenza di un qualunque pericolo di reiterazione del reato, il TribunAe av-ebbe omesso ogni motivazione sulla prima (che, dunque, potrebbe anche esser ritenuta accolta) ed argomentato in modo apodittico ed apparente sulla seconda, addirittura neganco l'esistenza stessa della doglianza. Con requisitoria scritta del 25/9/2021, il Procuratore generale presso ogJesta Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello cautelare, ha innanzitutto r :hiarr ato il provvedimento di rigetto del G.i.p., in forza del quale l'istanza di dissequestro aanza :a dal Felaco non aveva individuato elementi di novità rispetto all'ordinanza genetica, così dove ndosi confermare fumus e periculum allora riscontrati; la confisca, peraltro, doveya ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995. Di seguito, il Collegio 7h: esposto il contenuto dell'appello cautelare, individuato nella sola censura di inapplicabilità al cilso di specie - proprio dell'art. 44 citato. Infine, il Tribunale si è pronunciato sl 'impugna done, rigettandola sul presupposto che la libera disponibilità - da parte dell'indagato - dei beni in sequestro renderebbe "del tutto evidente il pericolo di reiterazione del real:o, tnittandosi di beni comunque utilizzati per commettere il reato"; con la precisazione, peraltro, ct C tale profilo non era stato sollevato nell'appello, limitato all'operatività dell'art. 44 citato.
5. Così richiamato il contenuto dell'ordinanza impugnata, ritiene la Corte che la !tessa debba esser annullata proprio per quanto lamentato nel ricorso. Se per un verso, infatti, la censura relativa all'art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995, è stata soltanto menzionata nell'ordir anza, ma non trattata (pur ritualmente proposta), così, per altro verso, lue la relativa all'insussistenza del periculum è stata addirittura negata, sul presupposto - e -ronel: - che non fosse stata sollevata e che, come accennato, il gravame si fosse concentrato soltanto sulla confiscabilità dei beni. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per nuovo giudizio, attesa la carenza assoluta di motivazione. a
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna e di santa Maria Capua Vetere. Così dec