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Sentenza — n. 44372/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44372/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44372/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 2.7.2021 il Tribunale di Arezzo ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti della Logistica I.T.C. s.r.l. finalizzato alla confisca diretta dei beni della società fino alla concorrenza di C 110,00, a tal fine rigettando l'istanza di riesame proposta da Michele Mosconi indagato per il reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 per aver emesso, in qualità di legale rappresentante della suddetta società, in favore della AutoLease s.r.l. una fattura per il trasporto di due trattori mai rinvenuta nella contabilità della committente e con caratteristiche anomale perché priva di riferimenti al mezzo utilizzato e con sottoscrizione identica da parte tanto del caricatore dei beni trasportati quanto del destinatario, e perciò ritenuta oggettivamente e soggettivamente inesistente.

Regesto Legislator

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art. 96 cod. proc. pen, art. 100 cod. proc. pen, art. 83 cod. proc. civ, art. 122 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44372/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dal momento che il Mosconi risulta coinvolto nel procedimento in esame esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della Logistica I.T.C. s.r.l. posto che in tale veste gli è stato contestato il reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 e che ad essere investita dalla misura reale è la sola società, destinataria del sequestro finalizzato alla confisca diretta, rilievo preliminare e, per vero, dirimente riveste la mancanza di procura speciale. Risultando, infatti, il perimetro dell'impugnazione necessariamente circoscritto alla sole contestazioni svolte nell'interesse della società, occorreva che in tale veste il ricorrente conferisse procura speciale al difensore, avv.

Parole chiave

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documenti mancanti lettera di carico paper trail trasmissione degli atti trasmissione automatica di mezzi di prova responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

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art. 96 cod. proc. pen
A differenza della posizione dell'indagato e dell'imputato i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, è sufficiente che, ove intendano essere assistiti da un difensore di fiducia, provvedano alla sua nomina configurante, al di là delle formalità prescritte dall'art. 96 cod. proc. pen.
art. 100 cod. proc. pen
35402 del 09/07/2003) e che comprende tutti i poteri di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'assistito, tutte le altre parti private devono, invece, stare nel giudizio penale, secondo quanto previsto dall'art. 100 cod. proc. pen., con il ministero di un difensore, munito di procura speciale.
art. 83 cod. proc. civ
art. 122 cod. proc. pen
Né a tale carenza può supplire il contestuale conferimento di "procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen." che riguarda solo gli atti ivi espressamente menzionati, ovverosia quello di chiedere giudizio abbreviato, di chiedere l'applicazione della pena ex art.
art. 444 cod. proc. pen
pen." che riguarda solo gli atti ivi espressamente menzionati, ovverosia quello di chiedere giudizio abbreviato, di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MOSCONI MICHELE, nato a Lucignano il 26.9.1969 avverso la ordinanza in data 2.7.2021 del Tribunale di Arezzo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Valentina Manuali, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2.7.2021 il Tribunale di Arezzo ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti della Logistica I.T.C. s.r.l. finalizzato alla confisca diretta dei beni della società fino alla concorrenza di C 110,00, a tal fine rigettando l'istanza di riesame proposta da Michele Mosconi indagato per il reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 per aver emesso, in qualità di legale rappresentante della suddetta società, in favore della AutoLease s.r.l. una fattura per il trasporto di due trattori mai rinvenuta nella contabilità della committente e con caratteristiche anomale perché priva di riferimenti al mezzo utilizzato e con sottoscrizione identica da parte tanto del caricatore dei beni trasportati quanto del destinatario, e perciò ritenuta oggettivamente e soggettivamente inesistente.

2. Avverso il suddetto provvedimento Michele Mosconi, agendo sia in proprio che nella veste di legale rappresentante della Logistica I.T.C. s.r.I., ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la motivazione apparente nonché il travisamento delle risultanze indiziarie per essere state pretermesse le contestazioni svolte dalla difesa, così come la documentazione dalla stessa prodotta, confondendo la posizione degli altri soggetti coinvolti in un'indagine per una frode carosello con quella del ricorrente, che era, invece, ad essa completamente estraneo essendosi limitato a svolgere il ruolo di vettore in un unico trasporto di due trattori per conto della AutoLease s.r.l..

Contesta che l'operazione in esame, per la quale era state emesse due regolari fatture in data 31.12.2016, fosse oggettivamente e soggettivamente inesistente essendo il trasporto dei due trattori realmente avvenuto, indipendentemente dal mancato rinvenimento delle fatture nella contabilità della società destinataria, indice eventualmente della mala fede di quest'ultima, ed essendo stato il fatto riferito dall'autista della Logistica I.T.C. nelle s.i.t. rese alla Guardia di Finanza nonché documentato dai DDT. Evidenzia come l'assenza di transiti telepass a mezzo di veicoli intestati alla Logistica I.T.C. s.r.l. tra i dati registrati nella data indicata dalla Società Autostrade trovasse spiegazione nel fatto che la società, in quanto facente parte del Consorzio costituito dalla Plose Union, utilizzasse in quel periodo i dispositivi telepass messi a disposizione dallo stesso Consorzio al quale erano stati fatturati i pedaggi autostradali e che, a sua volta, li rifatturava ai consorziati, circostanza della quale era stata fornita puntuale dimostrazione con la fattura dell'8.1.2017 attestante che l'autocarro targato DD155AR utilizzato per il trasporto in esame aveva percorso quel giorno il tratto autostradale dal casello di Arezzo a quello di Parma e viceversa.

Assume, pertanto, di aver puntualmente dimostrato come il trasporto in contestazione fosse stato regolarmente effettuato e che l'operazione attestata dalla fattura emessa nei confronti della AutoLeagele fosse stata effettivamente emessa dalla Logistica I.T.C.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dal momento che il Mosconi risulta coinvolto nel procedimento in esame esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della Logistica I.T.C. s.r.l. posto che in tale veste gli è stato contestato il reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 e che ad essere investita dalla misura reale è la sola società, destinataria del sequestro finalizzato alla confisca diretta, rilievo preliminare e, per vero, dirimente riveste la mancanza di procura speciale. Risultando, infatti, il perimetro dell'impugnazione necessariamente circoscritto alla sole contestazioni svolte nell'interesse della società, occorreva che in tale veste il ricorrente conferisse procura speciale al difensore, avv.

Massimiliano Dei, sottoscrittore del ricorso innanzi a questa Corte, carente invece del necessario potere rappresentativo. A differenza della posizione dell'indagato e dell'imputato i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, è sufficiente che, ove intendano essere assistiti da un difensore di fiducia, provvedano alla sua nomina configurante, al di là delle formalità prescritte dall'art. 96 cod. proc. pen. per la sua presentazione, un semplice negozio unilaterale di investitura per effetto del quale al professionista prescelto viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v.

SS.UU. n. 35402 del 09/07/2003) e che comprende tutti i poteri di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'assistito, tutte le altre parti private devono, invece, stare nel giudizio penale, secondo quanto previsto dall'art. 100 cod. proc. pen., con il ministero di un difensore, munito di procura speciale. Diversamente dalla nomina, quest'ultima si inserisce nello schema negoziale del mandato attraverso il quale il difensore viene incaricato dalla parte conferente la procura di svolgere la sua opera professionale che consiste nella rappresentanza nel compimento degli atti ivi espressamente indicati dal mandante in relazione a un determinato procedimento, analogamente alla procura ad litem prevista nel rito civile dall'art. 83 cod. proc. civ., come risulta dalla sostanziale identità del testo delle due norme che, in più punti, coincidono integralmente (dalle modalità di conferimento, al perdurare del mandato ed ai poteri conferiti al difensore: commi 2 e 3 dell'art. 100 cod. proc. pen., da leggere in raffronto ai commi terzo e quarto dell'art. 83 cod. proc. civ. nonché al tenore dell'art. 84 stesso codice).

Ne consegue che mentre la nomina, avendo ad oggetto il conferimento dello jus postulandi, consente al professionista di svolgere, all'infuori degli atti cd. personalissimi, qualunque attività riferita al processo per tutta la sua durata in nome e per conto dell'imputato, ivi compreso l'esercizio del diritto di impugnazione senza necessità di alcuna esplicitazione, la procura speciale deve, invece, quanto al suo contenuto, indicare quali siano gli specifici poteri conferiti al difensore in relazione a un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, la stessa non è nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del processo.

Proprio la sua sussumibilità nell'ambito del mandato ad litenn consente di distinguerla dalla procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen., la quale assolve alla diversa funzione di attribuire al difensore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale: per il compimento di singoli atti del procedimento penale (ma il discorso non cambia ove il difensore rappresenti la parte portatrice di interessi civilistici) sottesi alla disposizione di atti personalissimi, quali si configurano, in via esemplificativa, la richiesta di rito alternativo, art. 438, comma 3 e art. 446, comma 3, ovvero la rinuncia all'impugnazione, art. 589, comma 2), è previsto, affinchè il difensore possa esercitarli in nome e per conto del suo assistito, il conferimento di un'autonoma e specifica procura che deve contenere le indicazioni richieste specificamente dalla legge nonché la determinazione degli atti ai quali si riferisce.

Deve in conclusione ribadirsi, alla stregua di quanto già univocamente affermato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017 - dep. 09/01/2018, G.T. Auto, Rv. 271722; Sez. 6, Sentenza n. 1286 del 12/12/2013 - dep. 14/01/2014, Galluzzi, Rv. 258417; Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 15/05/2014 - dep. 13/06/2014, Pannunzio, Rv. 259847), che il terzo interessato, ovverosia il soggetto diverso dall'imputato, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, il contenuto della quale è quello specificato nel contenuto della procura stessa.

Tanto premesso, nel caso di specie all'avv. Massimiliano Dei, che si qualifica nell'intestazione del ricorso per cassazione "difensore di fiducia, già in atti nominato, di Mosconi Michele" risulta essere stata conferita procura ad litern espressamente riferita al procedimento penale n. 748/2020 della Procura della repubblica presso il Tribunale di Arezzo" (cfr. la procura allegata all'istanza di riesame), la quale non può, perciò, ritenersi estesa al potere di impugnativa innanzi a questa Corte dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in ordine al sequestro preventivo disposto nei confronti della società Logistica I.C.T. s.r.l..

Né a tale carenza può supplire il contestuale conferimento di "procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen." che riguarda solo gli atti ivi espressamente menzionati, ovverosia quello di chiedere giudizio abbreviato, di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo e secondo grado anche se emesse in contumacia dell'imputato, di proporre istanza di revoca della sentenza di condanna e di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Non rinvenendosi né in allegato al presente ricorso, né negli atti del fascicolo di ufficio alcuna procura speciale conferita al suddetto avvocato ex art. 100 cod. proc. pen., l'impugnativa da costui proposta non può conseguentemente essere ritenuta ammissibile Segue a tale esito, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo 4 (1-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000