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Sentenza — n. 44355/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44355/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44355/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 1° dicembre 2020, la Corte di appello di Pa nermo confermava la sentenza del 21 giugno 2018, con la quale il Tribunale di Palermo, all'esito di rito abbreviato e per quanto in questa sede rileva, aveva condannate Tommaso Di Falco alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di mu fa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 349 cod. pen., a lu contestato per aver violato i sigilli apposti il 30 marzo 2013 al terreno di circa 1.30( mq., sito in via Ernesto Basile, al fine di assicurare la conservazione e l'icentita delle opere; fatto commesso in Palermo in data anteriore e prossima al 6 luglio 2013.

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44355/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di Di Falco deve essere luindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statc presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata ,n via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali recidiva nell'infrazione risarcimento per atto illecito crimine errore nella commisurazione della pena formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Con il terzo motivo, infine, oggetto di doglianza è la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., rilevandosi in proposito che il fatto contestato è qualificabile in termini di particolare tenu
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di Di Falco deve essere luindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Falco Tommaso, nato a Palermo il 29-01-1937, avverso la sentenza del 01-12-2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 1::7 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gelerale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 1::7 del 2020 dall'avvocato Massimo Spoto, difensore di fiducia di Di Falco, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1° dicembre 2020, la Corte di appello di Pa nermo confermava la sentenza del 21 giugno 2018, con la quale il Tribunale di Palermo, all'esito di rito abbreviato e per quanto in questa sede rileva, aveva condannate Tommaso Di Falco alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di mu fa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 349 cod. pen., a lu contestato per aver violato i sigilli apposti il 30 marzo 2013 al terreno di circa 1.30( mq., sito in via Ernesto Basile, al fine di assicurare la conservazione e l'icentita delle opere; fatto commesso in Palermo in data anteriore e prossima al 6 luglio 2013.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, Di Falco, trarlite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, eviden;:iando che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, il TribunalE! non aveva irrogato a Di Falco una pena corrispondente al minimo edittale, essendo partito da una pena base pari a mesi 9 di reclusione e a 900 euro di multa. Inoltre il giudice di primo grado, contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata, non aveva fatto alcun riferimento alla recidiva, né nel dispositi ,io, né nella motivazione, limitandosi a menzionare i precedenti dell'imputato so o per escludere la concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Con il secondo motivo, la difesa invoca la mancata declaratoria di estinzione del reato, rilevando che la condotta illecita risale al 6 luglio 2013, per cui è decorso il termine massimo di 7 anni e 6 mesi, non potendosi rilenere operante la recidiva, che non è stata applicata o riconosciuta dal primo giue ce. Con il terzo motivo, infine, oggetto di doglianza è la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., rilevandosi in proposito che il fatto contestato è qualificabile in termini di particolare tenu

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando per ragioni di ordine sistematico dal terzo motivo e prenesso che nel ricorso non è stato contestato il giudizio sulla configurabilità del reato ascritto al ricorrente, deve rilevarsi che il diniego della causa di non punib ità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non presta il fianco alle censure difensive. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'08/11/2018, Rv. 274647 e Sez. 3, n. 3411 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'a r:. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che, nella vicenda in esame, il mancato riconoscimento dell'istituto invocato dalla difesa riveli criticità, avendo la Corte di appello rimarcato la particolare offensività della condotta di Di Falco, il quale si è introdotto nell'area recintata sottoposta a sequestro circa tre mesi prima, utilizzando le chiavi di cui disponeva, trasportando fuori dal terreno, unitamente al coimputato Benedetto Sirchia (assolto perché ritenuto all'oscuro dell'esistenza del sequestro del terreni:), un apparecchio meccanico di sua proprietà, che era pronto per essere calcato su un furgone parcheggiato nelle immediate vicinanze, inibendo l'insieme cli tali elementi una valutazione di particolare tenuità del fatto oggetto di giudizio.

Orbene, il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, in quanto 1:c -dato su considerazioni tutt'altro che illogiche, resiste senz'altro alle obiezioni difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.

2. La medesima conclusione si impone anche per il primo irotivo, dovendosi osservare che, anche nella parte dedicata al trattainento sanzionatorio, non sono ravvisabili vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero il Tribunale ha determinato la pena a carico di Di Falco in 6 rr esi di reclusione e 600 euro di multa, cui è pervenuto applicando sulla pena base di 9 mesi e 900 euro la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. La Corte di appello ha ritenuto corretta la quantificazione della pena operata dal primo giudice, in particolare confermando il diniego delle attenuanti generi::he in ragione dei precedenti penali dell"imputato, avendo sul punto già il Tribunale rilevato, in modo pertinente, che l'eliminazione delle iscrizioni nel certificato del casellario conseguenti al compimento dell'ottantesimo anno di età da parte di Di Falco non impedisce di tener conto dei comportamenti illeciti cristallizzati nelle sentenze definitive a suo tempo riportate, valendo ciò sia in punto di pena, sia ai fini del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Ora, è vero che sono errate le affermazioni della Corte di appello secondc cui il Tribunale ha determinato la pena base in misura pari al minimo edittale e che ha operato un aumento per la recidiva inferiore alla metà, posto che la pena base è stata fissata in mesi 9. mentre il minimo edittale risulta pari a mesi 6, e ncn vi è stato alcun aumento di pena per la recidiva; tuttavia, tali imprEicisior i non valgono a inficiare la tenuta logica sottesa alla determinazione della pena, avendo la Corte di appello sostanzialmente confermato un'impostaz one, quella del primo giudice, sorretta da argomentazioni ragionevoli, dovendosi in ogni caso escludere che il computo della pena sia stato ispirato da particolare rigore.F-6 • • E ciò sia per il lieve discostamento della pena base dal minimo edittale, sia per la mancata considerazione della recidiva reiterata, pure formalmente contestata.

Da ciò consegue chAvi è spazio per l'accoglimento della censura difensiva.

3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, pur convenendosi sul fatto che non è stata applicata all'imputato la recidiva addebitatagli nel capo di imputazione, deve tuttavia evidenziarsi che, all'epoca della sentenza impugnata, il reato per cui si procede non era prescritto. Il fatto risulta obrnmesso infatti "in epoca anteriore e prossima al 6 luglio 2013", giorno in cui l'imputato è stato sorpreso da personale del Commissariato cli P.S. di Porta Nuova nell'atto di spingere l'apparecchio meccanico fucri dall'area sottoposta a sequestro, per cui, alla data della sentenza impugnata (1° dicembre 2020), non era ancora decorso il termine massimo di 7 anni e 6 mesi, maturando la prescrizione quantomeno agli inizi del mese di gennaio del 2021.

Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria de; ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di Di Falco deve essere luindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statc presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata ,n via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore