Sentenza — n. 43935/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 6 maggio 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro il decreto di sequestro preventivo di una porzione di area demaniale marittima sulla quale insiste una struttura balneare occupata dalla Fratelli Lettiero s.a.s., società già concessionaria del suolo, essendo stato ravvisato nei confronti del legale rappresentante della stessa, Roberto Lettiero, il fumus del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. per abusiva occupazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 cod. proc. pen, art. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1161 cod. nav. per abusiva occupazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lettiera Roberto, nato a Napoli il 06/07/1978, quale I.r. della Fratelli Lettiero s.a.s. avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 6 maggio 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro il decreto di sequestro preventivo di una porzione di area demaniale marittima sulla quale insiste una struttura balneare occupata dalla Fratelli Lettiero s.a.s., società già concessionaria del suolo, essendo stato ravvisato nei confronti del legale rappresentante della stessa, Roberto Lettiero, il fumus del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. per abusiva occupazione.
2. Avverso detta ordinanza, il difensore fiduciario della predetta società ha proposto ricorso per cassazione, deducendone, con il primo motivo, la nullità per violazione della norma incriminatrice e degli artt. 321 e 325 cod. proc. pen., essendo stata illegittimamente esclusa l'insussistenza del fumus dell'elemento soggettivo del reato, con mancanza di motivazione sulle doglianze proposte con il riesame o, comunque, con motivazione apparente. In particolare, l'ordinanza non aveva considerato - senza rendere sul punto specifica motivazione - che vi era stato un incolpevole affidamento della società circa l'intervenuta proroga della concessione demaniale, derivante da reiterati atti e comportamenti della p.a., la quale aveva addirittura espressamente dato atto che la concessione demaniale marittima rilasciata nel 2006 era stata prorogata ope legis sino al 2020.
Sebbene nel 2016 la p.a. avesse revocato la concessione demaniale, con successivi atti aveva infatti mostrato di ritenere tamquam non esset il suddetto provvedimento, così implicitamente annullandolo. Del resto - si osserva - non era mai intervenuto un formale provvedimento di decadenza e l'amministrazione non aveva mai considerato la ricorrente come occupante sine titulo, avendo continuato a richiedere i canoni concessori anche per il periodo successivo al 2016.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta nullità dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione al ritenuto periculum in mora, non essendo ravvisabile alcun danno grave o irreparabile per l'amministrazione, che trarrebbe soltanto benefici dalla prosecuzione dell'attività commerciale svolta sull'area demaniale in questione, dovendosi altresì valutare i danni economici che il provvedimento arreca alla società.
4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore privo della prescritta procura speciale.Come si ricava dall'ordinanza impugnata, che proprio per questo ha ritenuto ammissibile la richiesta di riesame, il giudizio di merito era stato correttamente radicato dalla Fratelli Lettiero s.a.s., unico soggetto legittimato a contestare il decreto di sequestro preventivo quale asserito concessionario dell'area demaniale, avente pertanto diritto alla restituzione in caso di accoglimento del gravame cautelare. L'istanza di riesame era stata proposta dall'avv. Michele Di Fraia, nominato procuratore speciale dal legale rappresentante della Fratelli Lettiero s.a.s. con procura datata 21 aprile 2021, depositata nella cancelleria del tribunale del riesame il giorno successivo e allegata agli atti trasmessi a questa Corte. Con tale atto, tuttavia, al suddetto avvocato è stata soltanto conferita «apposita procura speciale al fine di proporre e depositare, con facoltà di subdelega, istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (all.
1) emesso dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria C.V. - dott. Enea - in data 09.04.2021». Detta procura non contemplava altresì il potere di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento sfavorevole eventualmente reso dal tribunale del riesame all'esito di quel giudizio di merito. Ciò nondimeno, il ricorso per cassazione è stato proposto dal citato legale della società senza che nell'atto d'impugnazione si faccia menzione di un'apposita procura speciale a tal fine rilasciata e, comunque, senza che essa sia stata allegata al ricorso o depositata nel fascicolo processuale. In conformità a consolidato orientamento, in difetto della necessaria procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto • della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021. Il Consigliere