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Sentenza — n. 43934/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43934/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43934/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 10 maggio 2021, il Tribunale di Agrigento ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente Agostino Antonio Balsamo contro il decreto di sequestro preventivo nei suoi confronti emesso in relazione al profitto per equivalente del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato come commesso quale amministratore unico della ABM Group Srl.

Regesto Legislator

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art. 322 ter cod. pen, art. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43934/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato come commesso quale amministratore unico della ABM Group Srl.

Parole chiave

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società per azioni azionista unico difetto di legittimazione dell'azionista socio principale titolare del conto società immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 322 ter cod. pen
Balsamo ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 322 ter cod. pen.
art. 100 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Balsamo Agostino Antonio, nato a Licata il 07/07/1971 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 10 maggio 2021, il Tribunale di Agrigento ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente Agostino Antonio Balsamo contro il decreto di sequestro preventivo nei suoi confronti emesso in relazione al profitto per equivalente del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato come commesso quale amministratore unico della ABM Group Srl.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, il sig. Balsamo ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 322 ter cod. pen. per essere stato il sequestro eseguito sul denaro giacente su un conto corrente intestato, ed effettivamente pertinente, ad una società estranea ai reati, la Tecnocom Srl, di cui egli era mero legale rappresentante (senza neppure essere socio). Benché, in tale qualità, egli avesse il diritto di operare sul conto corrente, il relativo denaro non poteva considerarsi nella sua disponibilità, non trattandosi peraltro di uno schermo giuridico fittizio.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Secondo l'allegazione del ricorrente, il sequestro preventivo dell'equivalente del profitto del reato fiscale a lui provvisoriamente ascritto è stato eseguito su denaro appartenente alla Tecnocom Sri, soggetto diverso ed estraneo al reato. Il ricorrente, in quanto mero indagato nel procedimento, non ha dunque alcun interesse che giustifichi il diritto a richiederne la restituzione, né lo ha allegato. Ed invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753;

Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231). In casi come quello di specie, soltanto la società titolare dei beni sequestrati - soggetto terzo rispetto al procedimento penale in corso, secondo quanto sostenuto in ricorso - è legittimata a contestare in sede di riesame il provvedimento di sequestro nei suoi confronti eseguito, ma con l'onere di conferire ad un difensore un'apposita procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505;

Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729). Il ricorso per cassazione — come già la richiesta di riesame, stando al contenuto del provvedimento impugnato - è stato invece proposto dal difensore di fiducia dell'indagato, non avendo questi agito in qualità di legale rappresentante della Tecnocom Srl, sicché non può ritenersi proposto dall'unico soggetto che, secondo la prospettazione in fatto del ricorrente, potrebbe vantare il diritto alla restituzione del denaro in sequestro, vale a dire la predetta società, che non risulta aver peraltro rilasciato alcuna procura speciale al difensore che ha proposto l'impugnazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giann