Sentenza — n. 43931/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26 novembre 2019 il tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Locri, avverso il provvedimento con il quale il Gip del medesimo tribunale aveva respinto la richiesta di sequestro di opere in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93. 94, 95 DPR 380/01, rigettava l'impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 bis cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43931/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 322 bis cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Locri, avverso il provvedimento con il quale il Gip del medesimo tribunale aveva respinto la richiesta di sequestro di opere in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93. 94, 95 DPR 380/01, rigettava l'impugnazione.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore del tribunale di Locri nel procedimento a carico di :
1. Marra Biagio nato a Cosenza il 05/08/1958;
2. Panzera Mario nato a Reggio Calabria il 12/09/1953;
3. Savoia Pierfrancesco nato a Roma il 02/03/1968;
4. Testi Fabrizio, nato a Roma il 18/06/1960;
5. Pisicchio Francesco nato a Bari il 15/11/1964;
6. Caligiuri Francesco nato a Marcellinara il 07/02/1953;
7. Basile Flavian nato a Benevento il 15/10/1985;
8. Fusco Mauro nato a Napoli il 09/05/1959;
9. Zinno Luigi Giuseppe nato a Marano Marchesato il 22/10/1954; 10.Loddo Caterina nata a Reggio Calabria il 30/07/1972; 11.Pirrotta Antonella nata a Biella il 18/08/1973;
12. Romano Raffaele nato a Napoli il 27/04/1976; 13.Laganà Giovanni nato a Reggio Calabria il 22/09/1968;
14. Lagrotteria Sergio nato a Catanzaro il 23/06/1967; 15.Lucioli Fabio nato a Roma il 21/03/1960; 16.Tripodi Paola nata a Reggio Calabria il 21/06/1970; 17.Tonti Salvatore Giuseppe nato a Reggio Calabria il 13/03/1964;
18. Ferrara Giuseppe nato a Potenza il 06/10/1966; 19.Luongo Giancarlo nato a Potenza il 23/01/1965; 20.Pallaria Domenico Maria nato a Curinga il 12/01/1959; 21.Lapenta Rocco nato a Moliterno il 15/01/1956;
22. Fagioli Oriele nato a Cesena il 12/03/1956; 23.Cosentino Pietro nato a Napoli il 04/10/1952; 24.Bevilacqua Antonio nato a Palermo il 26/12/1962; 25.Capozza Vincenzo nato a Locri il 19/08/1957;
26. Isola Pietrantonio nato a Riva del Garda il 29/04/1950;
27. Barbato Daniela nata a Napoli il 18/03/1947;
28. Montanari Federico nato a Roma il 05/03/1962; 29.Corbo Cosimo nato a Fragneto Monforte il 20/10/1966;
30. Di Vece Antonella Rita nata a Reggio Calabria il 27/01/1965;
31. Moladori Marco nato a Roma il 04/05/1971; 32.Petruzzelli Domenico nato a Bari il 24/10/1967; 33.Marzi Vincenzo nato a Bari i 19/05/1960; 34.Frateschi Carlo nato a Napoli il 06/08/1947; avverso la ordinanza del 26/11/2019 del tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti Iacopino Francesco anche quale sostituto processuale dell'avv.to Catanzariti Gianpaolo e Milicia Giuseppe, Polimeni Natale quale sostituto processuale dell'avv.to Elia Alessandro e Di Vece Biagio, Molinaro Ester quale sostituto processuale dell'avv.to Petrone Daniela, Danisi Massimo, Fares Andrea, Loiacono Pasquale quale sostituto processuale dell'avv.to Staropoli Elisabetta, Tocci Francesco, Costarella Fabrizio, Coratela Claudio, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 26 novembre 2019 il tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Locri, avverso il provvedimento con il quale il Gip del medesimo tribunale aveva respinto la richiesta di sequestro di opere in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93. 94, 95 DPR 380/01, rigettava l'impugnazione.
2. Avverso la suindicata ordinanza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Locri propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.
3. Con il primo, rappresenta il vizio di violazione di legge. Si premette che le opere in contestazione, realizzate dall'Anas, richiederebbero ex lege 64/74 che il progetto di ciascuna di esse sia preventivamente trasmesso al Genio Civile o altro ufficio pubblico competente, con successiva autorizzazione dello stesso. Autorizzazione mancante nel caso in esame. Si aggiunge che la legge regionale 31.5.2019 n. 15, citata dal tribunale per affermare che nell'attuale panorama normativo l'Anas non sarebbe più tenuta agli adempimenti di cui sopra, sarebbe stata abrogata dalla successiva legge 37/2019, la quale ha previsto all'art. 3 ter che "non rientrano nella competenza regionale la vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche, delle opere inerenti i servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale delle strade ed autostrade e relative pertinenze nonchè delle opere inerenti i trasporti e gli impianti fissi di inetresse nazionale la cui programmazione progettazione esecuzione e manutenzione sono svolte dalle competenti Amministrazioni..".
Si tratterebbe quindi, di una disciplina che/confermando l'imprenscindibilità di una vigilanza in materia sismica sulle opere pubbliche, sarebbe valevole solo per il futuro e inadeguata a "coprire" le opere in esame. La suindicata disposizione andrebbe peraltro armonizzata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 e soprattutto con il principio per cui la Regione non può stabilire quali siano i compiti dello Stato nella materia in questione. Né l'Anas potrebbe ricondursi al novero delle Amministrazioni citate nella suindicata norma.
Conseguirebbe che l'Anas e i suoi tecnici avrebbero dato corso ai lavori ogetto del procedimento senza nulla chiedere in punto di rispetto della legislazione antisismica ad organi tecnici statali o regionali e "terzi" ai sensi della legislazione antisismica, come invece fatto per l'esecuzione di lavori analoghi. Da qui la sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine alle contravvenzioni contestate e invece escluso dal tribunale. Si rappresneta pertanto l'incongruenza e illogicità della decisione impugnata laddove invece di stigmatizzare una chiara omissione si sarebbe spinta a "comprendere" un inammisisbile scaricabarile tra uffici pubblici.4.
Con il secondo motivo rappresenta, con riguardo alle esigenze cautelari, che le contravvenzioni relative alla disciplina antisismica sanzionano inosservanze formali, a prescindere dalla effettività della costruzione realizzata senza autorizzazione del Genio Civile e senza le prescritte comunicazioni. Tanto che la verifica postuma dell'assenza di pericolo e il rilascio di un provvedimento abilitativo successivo non incidono sulla illiceità della condotta. Si aggiunge che alla luce del dato notorio dell'elevatissimo rischio sismico caratterizzante l'intera fascia di territorio interessata dagli accertamenti della Procura di Locri, il sequestro di manufatti realizzati in violazione della normativa antisismica dovrebbe essere sostanzialmente automatico.
Da qui la violazione di legge nella misura in cui il tribunale non ha fatto applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. nel caso in esame. Con l'aggiunta per cui la prospettazione di successiva consegna delle stesse opere all'Anas troverebbe fondamento in altri casi analoghi.
5. Nell'interesse di Capozza Vincenzo è stata presentata nota difensiva illustrativa di una intervenuta richiesta di archiviazione del procedimento inerente il ricorso in esame.
6. Preliminarmente, va evidenziato e ribadito il condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., avverso la decisione del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata. Ciò in quanto in tema di misure cautelari reali, l'art.325 cod. proc. pen. non richiama nè riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale (Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018 Rv. 272858 - 01). Tale è il caso di specie atteso che il ricorso, siccome proposto dal P.M. del tribunale di Locri, non è stato presentato dal pubblico ministero di riferimento del tribunale del riesame di Reggio Calabria che ha adottato l'ordinanza contestata.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. t
P.Q.M.
dichiara inammissibi