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Ordinanza — n. 43926/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43926/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43926/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GENERALE ORDINANZA n. 9030 del 2021. nel giudizio sul ricorso proposto da: INVERARDI Mauro, nato a Orzinuovi (Br) il 5 dicembre 1958 avverso la sentenza n. 1164 del Gup del Tribunale di Brescia del 27 settembre 2019; sentito il Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano TOCCI, che ha chiesto procedersi alla correzione; rilevato che nella intestazione della sentenza n. 4263/2021 pronunziata da questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione in data 13 novembre 2020, i cui motivi sono stati depositati il successivo 3 febbraio 2021, nella elencazione dei componenti del Collegio giudicante è stato erroneamente indicato il nominativo del consigliere Alessandro Maria ANDRONIO, in luogo di quella del consigliere Ubalda MACRI'; che, trattandosi di mero errore materiale, è possibile procedere alla sua correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43926/2021 — snpen · Corte di Cassazione: GENERALE ORDINANZA n. 9030 del 2021. nel giudizio sul ricorso proposto da: INVERARDI Mauro, nato a Orzinuovi (Br) il 5 dicembre 1958 avverso la sentenza n. 1164 del Gup del Tribunale di Brescia del 27 settembre 2019; sentito il Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano TOCCI, che ha chiesto procedersi alla correzione; rilevato che nella intestazione della sentenza n. 4263/2021 pronunziata da questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione in data 13 novembre 2020, i cui motivi sono stati depositati il successivo 3 febbraio 2021, nella elencazione dei componenti del Collegio giudicante è stato erroneamente indicato il nominativo del consigliere Alessandro Maria ANDRONIO, in luogo di quella del consigliere Ubalda MACRI'; che, trattandosi di mero errore materiale, è possibile procedere alla sua correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia correzione di errore materiale difetto formale di procedura revisione processuale modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

GENERALE ORDINANZA n. 9030 del 2021. nel giudizio sul ricorso proposto da: INVERARDI Mauro, nato a Orzinuovi (Br) il 5 dicembre 1958 avverso la sentenza n. 1164 del Gup del Tribunale di Brescia del 27 settembre 2019; sentito il Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano TOCCI, che ha chiesto procedersi alla correzione; rilevato che nella intestazione della sentenza n. 4263/2021 pronunziata da questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione in data 13 novembre 2020, i cui motivi sono stati depositati il successivo 3 febbraio 2021, nella elencazione dei componenti del Collegio giudicante è stato erroneamente indicato il nominativo del consigliere Alessandro Maria ANDRONIO, in luogo di quella del consigliere Ubalda MACRI'; che, trattandosi di mero errore materiale, è possibile procedere alla sua correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.;

PQM Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel frontespizio della sentenza n. 4263 del 2021 del 13 novembre 2020 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione, nel senso che, lì dove è indicato tra i componenti del Collegio il Cons. Alessandro Maria Andronio, deve intendersi e scriversi: "dott.ssa Ubalda Macrì". Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente