Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and genericity regarding criminal liability and prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, rejecting arguments about depenalization and prescription. The appellate court had already established criminal liability for all charges, implicitly excluding the alleged depenalization of the forgery charge. Consequently, the Court ruled that the main penalty remains enforceable and the prescription defense is irrelevant given the prior annulment with remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: In cases of partial annulment with remand, the main penalty remains enforceable for unconnected charges where liability is established, and subsequent prescription does not affect the penalty determination; appeals based on generic allegations of depenalization or prescription without specific factual or legal argumentation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giobbi Delio, nato a Monteprandone il 07/05/1954 avverso la sentenza del 18/01/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva presentata a sostegno del ricorso dall'avv. Alessandro Angelozzi nell'interesse del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 gennaio 2021, la Corte d'appello di Ancona, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte (Sez. 4, n. 23248 del 21 febbraio 2019), in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, riducendo l'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione in relazione al reato continuato di cui al capo c), già dichiarato in parte prescritto.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: alla mancata motivazione sull'intervenuta depenalizzazione del reato di falso contestato; all'intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La sentenza rescindente, nell'annullare con rinvio la precedente decisione resa dal giudice di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha espressamente dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per tutti reati ascritti, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., evidentemente escludendo, sia pur implicitamente, che il reato di falso fosse stato depenalizzato. Dando atto di tale circostanza, correttamente il giudice del rinvio ha pertanto disatteso le richieste di assoluzione per asserita depenalizzazione del reato di falso e di prescrizione dei reati.
Com'è stato di recente puntualizzato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è addirittura eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi) che non siano in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280261), essendo peraltro pacifico che non rileva la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della determinazione della pena (Sez. 5, n. 5219 del 17/01/2017, Praticò e aa., Rv. 269052).
Quanto alla dedotta depenalizzazione, va poi rilevato come il ricorso sia sul punto anche generico, non argomentando in alcun modo, in fatto e diritto, le ragioni dell'allegazione. Basti qui osservare come, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, permane la rilevanza penale delle condotte di falsificazione degli assegni bancari trasmissibili per girata (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021.