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Sentenza — n. 43914/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43914/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43914/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30 giugno 2020 la corte di appello di Bologna riformava la sentenza del 18 gennaio 2018 del tribunale di Modena, con cui Borsari Marco era stato assolto dal reato ascrittogli, di cui all'art. 171 ter comma 1 lett. Avverso la predetta sentenza della corte di appello di Bologna, Borsari Marco ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43914/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 171 ter comma 1 lett. Avverso la predetta sentenza della corte di appello di Bologna, Borsari Marco ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

Parole chiave

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pirateria confisca di valori patrimoniali documenti sequestrati sequestro di dati informatici confisca dei beni assicurazione contro il furto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Borsari Marco nato a Mirandola il 11/01/1972; avverso la sentenza del 30/06/2020 della corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della disposta confisca con restituzione di quanto in sequestro.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 giugno 2020 la corte di appello di Bologna riformava la sentenza del 18 gennaio 2018 del tribunale di Modena, con cui Borsari Marco era stato assolto dal reato ascrittogli, di cui all'art. 171 ter comma 1 lett.

d) L. 633/41, confermandola nel resto.

2. Avverso la predetta sentenza della corte di appello di Bologna, Borsari Marco ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 546 e 530 cod. proc. pen. e 171 sexies L. 633/41. La corte non avrebbe formulato alcuna motivazione a supporto della decisione di confermare nel resto la sentenza di primo grado. Cosicchè permane la confisca di 2259 cd/DVD senza alcuna spiegazione. Nè si tratterebbe di beni di cui all'art. 240 cpv. c.p. o di cui all'art. 171 sexies comma 2 L. 633/41. I supporti confiscati, seppur privi di contrassegno SIAE erano originali, come rilevato anche nella sentenza ) impugnata.

4. Il ricorso è fondato. Il ricorrente è stato assolto sul rilievo per cui i supporti di cui alla contestazione l pur in assenza di contrassegno SIAE I erano originali, con conseguente insussistenza del fatto. La confisca confermata in sentenza, degli stessi, non trova, dunque, alcun fondamento normativo, con conseguente violazione di legge.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, che ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. si elimina.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, che elimina. Così deciso il 13.10.2021. Il onsigliere esten