Sentenza — n. 43625/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ares 2002 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 546 cod.proc.pen; Sentenza — n. 43625/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 546 cod.proc.pen. ed alla motivazione in generale per l'accertamento dei fatti ai quali dipende l'applicazione di norme processuali in riferimento alla legittimazione attiva per la proposizione della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (artt. 322 e 324 cod.pro.pen.), deducendo che il rapporto di locazione sulla base del quale era stato rilevato il difetto di legittimazione della ricorrente era inesistente, non essendo mai stato concluso un contratto di locazione tra la proprietaria e la Edil Moter s.r.I.; tanto integrava un difetto assoluto di motivazione, denunciabile in sede di legittimità.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ares 2002 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 15/06/2021, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per difetto di interesse ad impugnare la richiesta di riesame proposta, nell'interesse della Ares 2002 s.p.a. in persona del legale rappresentante pt, avverso il decreto emesso in data 27/05/2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'area sita in Fiumicino, loc. Fregene, Lungomare di Levante, fg 706 part 2044, 2045 e 2046 in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 2 d.lgs 152/2006.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Ares 2002 s.p.a., in persona del legale rappresentante pt, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione ai criteri di legittimazione attiva per la proposizione della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (artt. 322 e 324 cod.pro.pen.). Argomenta che l'ordinanza impugnata era errata in diritto in quanto fondata sull'inesatta interpretazione delle categorie soggettive legittimate, a norma degli artt. 322 e 324 cod.pro.pen. a proporre richiesta di riesame, con riferimento alla posizione di chi vanti il diritto alla restituzione del bene; la giurisprudenza della Suprema Corte, disattendendo il precedente indirizzo condiviso dal Tribunale, ha riconosciuto la legittimazione del proprietario del bene ceduto in locazione a terzi, in quanto titolare di un diritto reale sul bene oggetto di sequestro preventivo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 546 cod.proc.pen. ed alla motivazione in generale per l'accertamento dei fatti ai quali dipende l'applicazione di norme processuali in riferimento alla legittimazione attiva per la proposizione della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (artt. 322 e 324 cod.pro.pen.), deducendo che il rapporto di locazione sulla base del quale era stato rilevato il difetto di legittimazione della ricorrente era inesistente, non essendo mai stato concluso un contratto di locazione tra la proprietaria e la Edil Moter s.r.I.; tanto integrava un difetto assoluto di motivazione, denunciabile in sede di legittimità.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 81 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020 CONSIDERATO IN DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
2. Va osservato che questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto, che va qui ribadito, secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione a terzi, è legittimato a proporre istanza di riesame, in quanto la "res" rimane nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla emissione di misure cautelari funzionali all'adozione di uno strumento, quale la confisca penale, idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene (cfr Sez.3, n.44901 del 09/02/2016, Rv.267921 - 01), così superando il precedente diverso orientamento (cfr Sez.3, 14 ottobre 2013, n. 41144), sul rilievo che occorre distinguere "la materiale disponibilità del bene e la sua disponibilità nel senso giuridico, quale attribuzione tipica del diritto di proprietà, la quale, per un verso comporta anche la facoltà di cedere ad altri la mera detenzione del bene, senza che ne sia per questo menomata la disponibilità giuridica in capo al titolare del diritto dominicale sul bene, e che, per altro verso, è evidentemente messa in pericolo dalla adozione di misure cautelari strumentali alla confisca penale, essendo quest'ultimo strumento idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene dal patrimonio del titolare ed il suo transito fra i beni pubblici; misura quest'ultima che evidentemente legittima la immediata reazione giudiziaria di chi veda messa in pericolo l'integrità del proprio diritto sul bene".
3. L'ordinanza impugnata, pertanto, alla luce dell'enunciato principio di diritto, ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse della Ares 2002 s.p.a. per difetto di legittimazione attiva in quanto proprietaria di res concessa in locazione a terzi.
4. Essa, quindi, restando assorbito l'ulteriore motivo di ricorso proposto, va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio di riesame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio di riesame. Così deciso il 05/11/2021 Il Consigliere estensore Il