Sentenza — n. 43622/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASalvatore Gianluca, nato a Lanciano il 30/10/1969! 2. Tiberio Giustiniano, nato ad Atessa il 03/05/1979: Esplodenti Sabino S.p.a.; avverso l'ordinanza in data 09/04/2021 del Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 43622/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa e depositata il 9 aprile 2021, il Tribunale di Chieti, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso ii Tribunale di Vasto che aveva disposto il sequestro preventivo dello stabilimento della "Esplodenti Sabino S.p.a." per reati concernenti la violazione della disciplina in materia di rifiuti.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da;
1. Salvatore Gianluca, nato a Lanciano il 30/10/1969! 2. Tiberio Giustiniano, nato ad Atessa il 03/05/1979:
3. Esplodenti Sabino S.p.a.; avverso l'ordinanza in data 09/04/2021 del Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa e depositata il 9 aprile 2021, il Tribunale di Chieti, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso ii Tribunale di Vasto che aveva disposto il sequestro preventivo dello stabilimento della "Esplodenti Sabino S.p.a." per reati concernenti la violazione della disciplina in materia di rifiuti.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Gianluca Salvatore, con atto a firma dell'avvocato Augusto La Morgia, la "Esplodenti Sabino S.p.a.", con atto a firma degli avvocati Arnaldo Tascione e Franco Barbetti, e Giustiniano Tiberio, con atto a firma dell'avvocato Giovanni Distefano Marino. Il ricorso di Gianluca Salvatore è articolato in due motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine al fumus commissi delitti. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine al periculum in mora.
Il ricorso di "Esplodenti Sabino S.p.a." è articolato in tre motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine al fumus commissi delicti. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, per motivazione omessa o apparente, in ordine ai profili di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, per la violazione del divieto di bis in idem determinata dall'adozione di due provvedimenti di sequestro sullo stesso bene, uno probatorio, l'altro preventivo a fini impeditivi.
Il ricorso di Giustiniano Tiberio è articolato in tre motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, in ordine alla configurabilità del fumus commissi delicti. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, per mancato accertamento in concreto della sussistenza delle esigenze cautelari. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, per la non compatibilità dei due provvedimenti di sequestro, uno probatorio, l'altro preventivo, sullo stesso bene.
3. Successivamente, hanno presentato rinuncia al ricorso sia Giustiniano Tiberio, in data 14 luglio 2021, mediante atto a firma dell'avvocato Giovanni Distefano Marino, munito di apposita procura speciale, sia la "Esplodenti Sabino S.p.a.", in persona del legale rappresentante Sabino Salvatore, sia Gianluca Salvatore, questi ultimi due con un unico atto del 26 luglio 2021, da entrambi sottoscritto e autenticato dal difensore, avvocato Tascione. Tutti e tre i ricorrenti, a fondamento dei loro atti di rinuncia, evidenziano che la Procura della Repubblica di Vasto, la quale procede alle indagini, con provvedimento del 6 luglio 2021, ha emesso e fatto eseguire decreto di revoca del sequestro preventivo e probatorio, ed allegano copia di tale provvedimento.
4. I ricorsi sono inammissibili per sopraggiunta carenza di interesse. Ed infatti, la sopravvenuta cessazione del sequestro determina l'inutilità di qualunque pronuncia circa la legittimità dei provvedimenti di apposizione del vincolo.5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per sopraggiunta carenza di interesse non segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento. Costituisce infatti principio consolidato, affermato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez.
U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il