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Sentenza — n. 43621/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing when sequestered assets belong to third parties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43621/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a defendant against a preventive seizure order. The defendant argued the seized assets were available to him or belonged to his wife, but failed to identify specific items or provide evidence. The court ruled that an accused lacks standing to challenge a seizure if the assets clearly belong to third parties or their spouse, as they have no concrete interest in their restitution.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 322 c.p.p.: An accused is not legitimated to file a cassation appeal against a preventive seizure if the seized assets belong exclusively to third parties or their spouse, as they lack a concrete interest in the restitution of property they do not own.

Parole chiave

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preventive seizure lack of standing third party assets concrete interest legitimacy of appeal responsabilità civile del consulente fiscale complicità in sottrazione d'imposta appropriazione indebita di imposte alla fonte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.
Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 co.
Art. 10 quater D.Igs. n. 74/2000
in relazione all'art. 10 quater D.Igs. n. 74/2000 ed all'art.
Art. 125 co. 3 c.p.p.
74/2000 ed all'art. 125 co. 3 c.p.p. In sintesi, la difesa censura, innanzitutto, le argomentazioni con cui i giudici della cautela reale hanno ritenuto sussistente il requisito del fumus commíssi de- licti.
Art. 322 cod. proc. pen.
Ed invero, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616, cod.
art. 173 disp. att. c.p
613, c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.
art. 322 cod. proc. pen
Ed invero, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013
Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013 - dep.
Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021
Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - dep.
Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 11902/2005
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15043/2021
11902/2005; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15043/2021).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASALES GERMANO nato a CALTANISSETTA il 04/06/1972 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 1.06.2021, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato il provvedimento applicativo della misura del sequestro preventivo per equivalente sui beni dell'odierno ricorrente.

2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, si premette come il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta aveva adottato il provve- dimento ablatorio in esame nei confronti dell'odierno ricorrente e di numerosi altri soggetti indagati per il reato di indebita compensazione, previsto e punito dall'art. 10 quater D.Igs. 74/2000. L'attuale prevenuto, inoltre, era stato destinatario an- che di una misura cautelare personale di natura interdittiva avente ad oggetto il divieto di esercitare la professione di consulente fiscale, oggetto del ricorso esa- minato nel corso della medesima udienza camerale di legittimità odierna.

Il Casa- les, in particolare, in qualità di intermediario autorizzato alla trasmissione dei mo- delli F24, è indagato per aver omesso di versare somme dovute a titolo di imposta all'Agenzia delle Entrate, utilizzando in compensazione crediti inesistenti. Alla luce della ricostruzione effettuata dall'accusa, tali crediti venivano inseriti nei modelli di pagamento F24 utilizzati per la corresponsione dei tributi e venivano, conse- guentemente, portati indebitamente in compensazione, consentendo così alle im- prese beneficiarie il pagamento fraudolento dei debiti erariali, previdenziali ed as- sistenziali.

Pertanto, la misura cautelare in esame è stata disposta in via diretta nei confronti delle persone giuridiche beneficiarie dei reati tributari e, in via resi- duale e sussidiaria, ai danni dell'odierno ricorrente e degli altri coindagati persone fisiche, in qualità di legali rappresentanti o di titolari delle società coinvolte.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. 3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett.

b) c.p.p. in relazione all'art. 10 quater D.Igs. n. 74/2000 ed all'art. 125 co. 3 c.p.p. In sintesi, la difesa censura, innanzitutto, le argomentazioni con cui i giudici della cautela reale hanno ritenuto sussistente il requisito del fumus commíssi de- licti. Ed invero, nella prospettazione difensiva, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di fornire adeguata risposta in ordine alle deduzioni difensive in tal sede presentate ed aventi ad oggetto la possibilità di ricalcolare, successivamente alla presentazione del modello F24, le somme da versare oppure di modificare il Codice del tributo erariale in origine indicato (c.d.

CIVIS F24). In secondo luogo, l'odierno ricorrente contesta le modalità con le quali è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente. In particolare, il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta avrebbe emesso il decreto dispositivo della suddetta misura cautelare in assenza di qualsiasi valutazione in merito alla consistenza pa- trimoniale delle imprese che hanno tratto vantaggio diretto dalla commissione dei reati in contestazione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41073/2015) ha escluso la legittimità di una simile misura dispo- sta in assenza di una verifica preliminare circa l'impossibilità di procedere al se- questro diretto dei beni e delle somme di denaro appartenenti alle società coin- volte nella vicenda delittuosa.

Pertanto, nel caso di specie, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto dapprima disporre il sequestro diretto nei confronti delle persone giuridiche beneficiarie delle indebite compensazioni e solo successivamente, per la parte residua, avrebbe potuto attingere per equivalente i beni dell'odierno im- putato. In tale contesto, poi, un ulteriore profilo di censura investe la presunta violazione del principio del ne bis in idem. Ed invero, i giudici della cautela reale avrebbero disposto un nuovo provvedimento di sequestro preventivo per i mede- simi fatti storici già oggetto della stessa misura ablativa nell'ambito di un prece- dente procedimento a carico dell'attuale ricorrente.

Infine, l'ultima doglianza difensiva introdotta con il motivo, investe la spe- cificità dei beni sottoposti a vicolo ablativo. In particolare, tra i beni oggetto del provvedimento di sequestro preventivo ve ne erano alcuni appartenenti alla moglie del Casales, con la quale questi è coniugato in regime di separazione dei beni, ed altri appartenenti a soggetti terzi estranei alla vicenda delittuosa in contestazione. Pertanto, il giudice della cautela reale avrebbe dovuto fornire una risposta ade- guata ed esaustiva in merito alla possibilità che i suddetti beni, appartenenti a persone diverse dall'odierno imputato, potessero ragionevolmente configurarsi quale prezzo o profitto dei reati oggetto del presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato in presenza a seguito di tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale (non essendo tuttavia comparso all'udienza, sebbene ritual- mente avvisato, il difensore del ricorrente), è inammissibile.2. Il ricorso è inammissibile in quanto formulato in termini non specifici, nonché privo di un reale confronto critico con le argomentazioni utilizzate nel prov- vedimento impugnato (ex plurimis: Cass. pen., Sez. II, sent. n. 27816/2019). In particolare, le censure articolate dall'odierno ricorrente investono, es- senzialmente, la sussistenza del requisito del fumus commissi delicti e le modalità con le quali è stato eseguito il provvedimento cautelare reale oggetto di contesta- zione.

3. Quanto alla prima deduzione difensiva, la stessa non supera indenne il vaglio di ammissibilità in quanto, al di là della sua formale intitolazione, si risolve piuttosto in una critica alle argomentazioni del Tribunale del riesame, lamentan- done vizi di incongruità ed incompletezza che non risultano prospettabili in sede di ricorso per Cassazione. Ed invero, costituisce consolidato indirizzo di legittimità quello per cui il ricorso avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi ricomprendere in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, com- pletezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico argomentativo seguito dai giudici della cautela reale (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 5876/2004; Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 25932/2008; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 4919/2016; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 18951/2017; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 5807/2017). Allo stesso modo, giova precisare come la competenza del giudice del rie- same risulti limitata alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare e come tale valutazione non possa in alcun modo tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la respon- sabilità della persona sottoposta ad indagini (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 7/2000; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 1849/2018; Cass. pen., Sez. III, sent. n, 26007/2019). Di conseguenza, il Collegio deve verificare la sussistenza del pre- supposto del fumus commissi delicti mediante un accertamento concreto, fondato sull'indicazione di elementi dimostrativi - sia pur sul piano indiziario - dell'esistenza del reato contestato (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 35786/2012). 3.1. Tanto premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata si sia pienamente uniformata agli enunciati principi ermeneutici, analizzando congrua- mente le deduzioni difensive e gli aspetti maggiormente rilevanti della vicenda storico-fattuale sottoposta al suo vaglio, nonché delineando, con apprezzamento linearmente motivato, un quadro di elementi sintomatici idonei a ritenere sussi- stente il fumus commissi delicti del reato contestato all'odierno ricorrente.

In par- ticolare, il Collegio preliminarmente precisa come, al fine di valutare la ricorrenza dell'invocato presupposto applicativo della misura cautelare reale, sia necessario vagliare l'astratta configurabilità del reato per cui si procede alla luce degli ele- menti probatori rappresentati dall'Accusa (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 18491/2018). Inoltre, in considerazione del fatto che i suddetti provvedimenti ablatori vengono disposti quando le indagini sono ancora in corso ed incidono su beni di natura patrimoniale, il Tribunale del riesame deve svolgere un giudizio di mera "plausibilità" della prospettazione accusatoria (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 41282/2018; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41104/2018). 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale della libertà ha ritenuto - correttamente - che il primo giudice abbia ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie in contestazione ed alla riferi- bilità della stessa all'attuale indagato. Ed invero, valorizzando tutti gli elementi emersi dalla complessa attività di indagine svolta, il Collegio è giunto a ritenere evidente che il Casales, prestando la propria opera professionale di intermediario qualificato ed occupandosi di inoltrare i modelli di pagamento F24 nell'interesse dei clienti, abbia fornito un contributo volontario e causalmente efficiente alla rea- lizzazione delle singole condotte di "indebita compensazione" descritte nell'impu- tazione cautelare contestatagli.

In tale contesto, i giudici della cautela reale hanno dato adeguatamente conto degli esiti dell'attività investigativa posta a fondamento della misura cautelare, evidenziando, tra l'altro, lo svolgimento di rilevanti accer- tamenti di natura documentale esplicati dettagliatamente nelle CNR predisposte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Segnatamente, l'attività di indagine minuziosamente descritta nell'ordinanza impugnata ha consentito di far emergere con precisione come numerosi soggetti, dislocati nell'intero territorio nazionale, si siano avvalsi del metodo fraudolento congegnato dall'odierno ricorrente al fine di ottenere in compensazione dei crediti di imposta inesistenti.

Avvalendosi di tale meccanismo (definito dalla Procura "metodo Casales"), numerose imprese hanno potuto beneficiare di indebite compensazioni per importi quantonnai ingenti, con conseguente compromissione degli interessi erariali. Ad ulteriore sostegno di sif- fatta conclusione, il Tribunale del riesame valorizza gli esiti dell'attività di intercet- tazione telefonica svolta nei confronti dell'odierno ricorrente, nonché i numerosi ed espliciti riferimenti effettuati al suddetto meccanismo fraudolento nell'ambito delle comunicazioni intercorse tra il Casales ed i suoi clienti via e-mail. 5 A 4.

Delineato puntualmente il rilevante quadro indiziario emerso in fase cau- telare, il Collegio cautelare ha ritenuto destituita di fondamento la specifica do- glianza difensiva riguardante la carenza dell'elemento soggettivo del reato conte- stato, reiterata - negli stessi termini - anche in sede di legittimità. Aderendo alla ricostruzione prospettata dalla Procura della Repubblica in sede di richiesta di ap- plicazione della misura cautelare, il Tribunale del riesame evidenzia come il ricorso da parte dell'odierno indagato al meccanismo del CIVIS costituisca un elemento fondamentale del metodo fraudolento dallo stesso elaborato.

Ed invero, la con- dotta del Casales si pone in evidente collisione con la normativa tributaria in quanto il CIVIS è previsto dalla disciplina in questione al fine di correggere even- tuali errori commessi nella redazione dei modelli F24, e non per dichiarare inten- zionalmente dei crediti inesistenti con la riserva di operare una preordinata modi- fica successiva. Inoltre, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 10 quater D.Igs. 74/2000, non risulta necessaria la ricorrenza del dolo specifico di evasione, essendo sufficiente che il reo ometta deliberatamente il versamento delle somme dovute allo Stato, utilizzando in compensazione dei crediti inesistenti (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 26236/2018). Nel caso di specie, il Collegio precisa opportunamente come l'odierno indagato fosse mosso da un intento doloso nell'inoltrare i modelli F24 indicanti crediti inesistenti, allo scopo di consentire ai suoi clienti di non pagare i tributi dovuti e di lucrare egli stesso una percentuale sulle indebite compensazioni così realizzate.

5. Quanto alla seconda deduzione difensiva, occorre preliminarmente ram- mentare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto derivante dal delitto di indebita compensazione può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale della persona giuridica al momento della consumazione del reato, sul rilievo indiziario che le disponibilità monetarie si siano accresciute per il risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 12471/2021). Conseguentemente, co- stituisce onere della difesa allegare le circostanze specifiche da cui desumere che, alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme liquide a disposizione del contribuente ovvero che il denaro sequestrato costituisca il frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente a tale momento (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 23040/2020). 5.1. Sul punto, il Tribunale del riesame ha opportunamente chiarito che nel provvedimento gravato il GIP aveva disposto il sequestro diretto del profitto deri- vante dalla commissione dei reati in contestazione nei confronti delle imprese che 6 ‘, avevano beneficiato del risparmio di imposta nonché - in via residuale e solo in caso di incapienza - il sequestro per equivalente nei confronti del Casales. Ed invero, in ambito tributario, l'art. 12 bis D.Igs. 74/2000 effettua una distinzione tra la confisca obbligatoria "diretta" del prezzo o del profitto del reato e la confisca "per equivalente" di cose di valore corrispondente al prezzo o al pro- fitto derivante dal reato.

Le due forme di confisca disciplinate dalla norma in que- stione hanno un ambito applicativo differente e, pertanto, è sicuramente possibile procedere alla confisca in via diretta delle somme e dei beni, costituenti profitto del reato, di cui ciascun'impresa abbia la disponibilità e, in via sussidiaria, disporre la confisca per equivalente delle somme e dei beni appartenenti ai responsabili degli illeciti fiscali. Ne consegue che la confisca di valore può essere disposta solo nel caso in cui sia stato preventivamente e vanamente esperito il tentativo di rin- venire il prezzo o il profitto originario del reato nella sfera giuridico-patrimoniale delle persone giuridiche beneficiarie dell'illecito (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 10561/2014). In considerazione del carattere sussidiario e residuale della confisca di valore, è evidente come il sequestro del "provento" del reato costituisca il primo obbiettivo cautelare da perseguire (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 46709/2018). Nel caso di specie, i giudici della cautela reale dimostrano di aver fatto buongoverno dei principi appena enunciati, individuando il profitto del reato suscettibile di con- fisca - sia "diretta" che "indiretta" - nel risparmio di spesa conseguito in virtù del mancato pagamento delle obbligazioni tributarie e subordinando l'apposizione del vincolo ablativo sui beni dell'odierno ricorrente all'impossibilità di procedere dap- prima a confisca diretta nei confronti del soggetto societario. 5.2.

Nel ritenere infondata la relativa doglianza difensiva, il Tribunale del riesame precisa come l'ordine di apprensione dei beni sia stato ugualmente rispet- tato anche nel corso della fase esecutiva. Ed infatti, dalla lettura degli atti esecu- tivi, emerge con chiarezza che l'aggressione del patrimonio dell'attuale imputato sia stata preceduta dell'infruttuosa apposizione del vincolo cautelare reale nei con- fronti delle società beneficiarie delle indebite compensazioni, nella cui disponibilità erano state rinvenute delle somme di gran lunga inferiori rispetto l'ammontare delle imposte evase da ciascuna di esse.

Pertanto, in tale evenienza, l'impossibilità di ricorrere al sequestro in via diretta risulta "funzionale", in quanto, pur essendo stata prevista dapprima l'apposizione della misura cautelare nei confronti delle persone giuridiche, non è stato possibile rinvenire presso queste ultime, in tutto o in parte, il profitto dei reati tributari oggetto di contestazione (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15043/2021).6. Per quanto riguarda la ulteriore deduzione difensiva avente ad oggetto la presunta violazione del principio del ne bis in idem, occorre rilevare quanto segue.

Non c'è dubbio che, in tema di applicazione di misure cautelari reali, il prin- cipio del ne bis in idem sia ostativo alla reiterazione della misura medesima. Ed invero, la "ratio" dell'effetto preclusivo è quella di impedire che, pur restando im- mutate le condizioni (sotto il profilo del fumus commissi delicti o delle esigenze cautelari) di applicabilità o di non applicabilità della misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi. In altri termini, si vuole evitare che, in assenza di nuovi e diversi elementi, venga imposto oppure eliminato il vincolo reale sui beni (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 15043/2021). Sicché, così come non è consentito al PM richiedere il sequestro mediante una mera rivalutazione degli stessi elementi, allo stesso modo non è consentito all'indagato di ottenere la re- voca del vincolo in precedenza imposto. Se tale è la ratio del principio invocato nell'ambito delle misure cautelar', non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro nel caso in cui il precedente decreto dispositivo sia stato dichiarato inefficace per vizi meramente formali (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 37706/2006).

7. Tanto premesso, la doglianza in esame risulta caratterizzata da un'evi- dente genericità, che la rende inammissibile, atteso che l'odierno ricorrente si è limitato ad effettuare un generico rinvio ad un precedente procedimento a suo carico, senza indicarlo puntualmente né tantomeno allegando i precedenti prov- vedimenti cautelari di cui lamenta l'indebita reiterazione.

8. Priva di fondamento risulta, infine, l'ultima censura difensiva riguardante l'assenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sottoposti al vincolo cautelare ed il reato specificamente contestato all'odierno indagato. Al riguardo, giova precisare che, alla luce del chiaro disposto dell'art. 12 bis D.Igs. n. 74/2000, deve essere sempre ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. Più in particolare, per "disponibilità" deve intendersi la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di pro- prietà (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 22153/2013). Si tratta, dunque, di un concetto che, nell'interpretazione giurisprudenziale, risulta sovrapponibile alla nozione civi- listica di "possesso" (in questo senso, espressamente, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15210/2012, secondo cui per disponibilità dell'indagato si devono intendere, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi). La disponibilità del bene non necessariamente corrisponde al suo uso effettivo, in quanto il possesso ben può essere esercitato anche per mezzo di terzi.

L'uso, infatti, è un dato este- riore che ha natura di per sé neutra e dimostra la disponibilità del bene da parte del coniuge, ma non esclude quella dell'altro, legittimando, semmai, la confisca della metà del valore del bene stesso (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 29898/2013; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 3535/2015). Al contrario, l'uso esclude la disponibilità dell'altro coniuge solo qualora abbia ad oggetto un bene strettamente personale che, per questa ragione, è sottratto al regime di comunione legale (art. 179, co. 1, lett.

c) c.c.). In ogni caso, la comunione legale dei beni non è di per sé di ostacolo alla confisca "pro-quota" del bene che ne costituisce oggetto. Peraltro, occorre precisare che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equiva- lente può riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all'indagato (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 29898/2013). Pertanto, il ricorso, in termini assoluti, al criterio della natura del bene ovvero a quello della disponibilità di un reddito da parte del co- niuge che ne rivendica la disponibilità è metodologicamente errato in quanto pre- scinde completamente dal regime patrimoniale adottato. È evidente, infatti, che in caso di comunione legale dei beni gli acquisti effettuati dopo il matrimonio ri- sultano di proprietà anche dell'altro coniuge, a meno che non si tratti di beni di uso strettamente personale. 8.1. Per quanto rileva nel caso di specie, il ricorso al criterio del reddito potrebbe assumere rilevanza nell'ipotesi in cui gli acquisti siano stati effettuati in regime di separazione dei beni.

In tale evenienza, però, l'acquisto effettuato con provviste dell'altro co- niuge legittima la presunzione iuris tantum della disponibilità anche da parte di quest'ultimo (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 11497/2015). Tuttavia, con il presente ricorso, il Casales si è limitato a far generico riferimento all'apprensione in via cautelare di beni personali della propria moglie ovvero di beni appartenenti a terzi estranei al reato, senza in alcun modo identificarli con precisione, né tantomeno allegando alcuna documentazione idonea a suffragare tali asserzioni difensive.

Ciò sarebbe ex se sufficiente a determinare l'inammissibilità della do- glianza, atteso l'evidente carenza di legittimazione all'impugnazione del ricorrente, trattandosi di beni dichiaratamente di pertinenza esclusiva di terzi estranei al reato 9 k o della propria moglie, unici legittimati a proporre ricorso. È infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'indagato che si limiti a dedurre che il bene oggetto del sequestro preventivo sia, anche in parte, di proprietà di terzi non è legittimato alla richiesta di riesame e al successivo ricorso per cassazione, in quanto privo di concreto interesse (tra le tante:

Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013 - dep. 17/04/2013, Rv. 255963 - 01). Ed invero, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un inte- resse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va indivi- duato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (da ul- timo:

Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - dep. 29/04/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01). E, nel caso di specie, detto interesse risulta all'evidenza mancante in quanto la res dovrebbe essere restituita a soggetto estraneo rispetto al ricorrente che, anzi, si duole in ricorso proprio del fatto che quei beni non fossero di sua perti- nenza, donde egli non potrebbe vantare, per sua esplicita ammissione, alcuna aspettativa ad ottenerne la restituzione.

9. In ogni caso, risulta pacificamente ammesso il vincolo cautelare reale avente ad oggetto beni privi di un nesso di pertinenzialità con i reati in contesta- zione. Ed invero, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ben può riguardare beni che - oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità della res ovvero con la pericolosità individuale del soggetto agente - non posseg- gono alcun collegamento diretto con le vicende delittuose oggetto di imputazione, essendo assoggettabili a vincolo ablatorio beni rinvenuti nella disponibilità dell'im- putato per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 11902/2005; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15043/2021).

10. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente, al pagamento della sanzione pecuniaria