Sentenza — n. 43342/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 25/01/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del precedente 20/05/2019 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mutti Stefano Cesare in ordine al delitto di omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 27 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43342/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mutti Stefano Cesare, nato a Tortona il 29/06/1972, avverso la sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25/01/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del precedente 20/05/2019 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mutti Stefano Cesare in ordine al delitto di omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Mutti, avv.to Eliana Zecca, articolando un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 27 Cost., 533, comma 1, cod. proc. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per manifesta illogicità. Nello specifico, il difensore sostiene che la Corte di appello di Milano, nel ritenere che la condotta dell'imputato fosse animata dal dolo specifico di evadere le imposte, avrebbe di fatto inferito la ricorrenza di tale coefficiente psicologico da elementi indiziari di valenza tutt'altro che univoca, quali la mancata presentazione della dichiarazione anche per l'annualità 2015 e il carattere illecito - segnatamente truffaldino - dell'attività da cui sarebbe scaturito l'obbligo di presentazione; assume, inoltre, che l'argomentato motivazionale risulterebbe fallace anche nella parte in cui è confutata la tesi difensiva, secondo cui la mancata presentazione della dichiarazione sarebbe imputabile alla particolare condizione psicologica in cui l'imputato si era venuto a trovare dopo l'avvio delle indagini nei suoi confronti e l'esecuzione del sequestro, sostenendo, in specie, che poco rilevava la circostanza che il venir meno dell'obbligo dichiarativo riguardasse, ai sensi dell'art. 14, comma 4, seconda parte, della legge n. 532 del 1993, solo i proventi relativi al periodo di imposta in cui era intervenuto il provvedimento ablativo, atteso che l'anzidetta condizione psicologica ben avrebbe potuto condizionare a lungo l'agire del predetto.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Mutti Stefano Cesare è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Privo di pregio risulta l'unico motivo articolato dal ricorrente, con cui ci si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe inferito la sussistenza del dolo specifico di evadere le imposte da elementi indiziari di significato tutt'altro che univoco, quali la mancata presentazione, da parte dell'imputato, della dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi anche per l'annualità 2015 e la natura illecita dell'attività da cui scaturiva tale obbligo di presentazione.
Osserva al riguardo il Collegio che la proposta doglianza risulta inficiata da un'evidente aspecificità, atteso che il ricorrente omette di confrontarsi con il percorso motivazionale della Corte distrettuale, limitandosi, di fatto, a riproporre, tal quali, lamentazioni già prospettate in sede di appello, che i giudici del merito avevano vagliato in maniera accurata e confutato con argomentazioni lineari e congrue, alla cui stregua avevano ritenuto provato che la condotta dell'imputato fosse animata da dolo specifico (in tal senso quanto rappresentato alle pagg. 5, 6, 7 e 8 della decisione gravata).
Tale circostanza vizia il proposto gravame, costituendo pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).
Il motivo di ricorso risulta, inoltre, palesemente infondato anche laddove prospetta l'illogicità della motivazione in punto di mancata valutazione dello stato di turbamento psichico in cui si sarebbe trovato l'imputato a seguito del sequestro, asseritamente giustificativo della condotta di omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi. Ciò perché, a fronte di una ricostruzione dei giudici del merito in cui si sono diffusamente indicati i fattori da cui è stata desunta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la parte finisce, in sostanza, con l'invocare una rivalutazione dei fatti - e segnatamente dell'atteggiamento psicologico che animò la condotta dell'agente - del tutto preclusa in sede di legittimità.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di r inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il