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Sentenza — n. 43108/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43108/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43108/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 10 giugno 2021, il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta da Anna Bettozzi con riguardo a taluni profili, ha per il resto confermato l'ordinanza con cui il g.i.p. del Tribunale di Roma le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. quanto alla finalità di agevolare l'attività di un'organizzazione di stampo mafioso, e a numerosi reati-fine.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43108/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Roma le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. quanto alla finalità di agevolare l'attività di un'organizzazione di stampo mafioso, e a numerosi reati-fine.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa permesso di promuovere un procedimento penale recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale partecipazione al reato domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
del Tribunale di Roma le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bettozzi Anna, n. a Roma il 27/07/1958 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. I CF,r0 i41- _ ATA IN W '"; -2:t I i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 10 giugno 2021, il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta da Anna Bettozzi con riguardo a taluni profili, ha per il resto confermato l'ordinanza con cui il g.i.p. del Tribunale di Roma le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. quanto alla finalità di agevolare l'attività di un'organizzazione di stampo mafioso, e a numerosi reati-fine.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo dei difensori fiduciari l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'assenza delle esigenze cautelari ravvisate e la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo ai criteri di scelta della misura.

3. Con dichiarazione sottoscritta dall'indagata, con autenticazione di firma da parte del proprio difensore di fiducia e da quest'ultimo trasmessa, è successivamente intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione.

4. Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata, stante la ragione dell'inammissibilità, in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presi Gia