Sentenza — n. 43096/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la sentenza del 11 novembre 2020 del Tribunale di Padova che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a Diyong Chen. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato estinto per prescrizione anche il delitto di cui al capo d), ex art. 388, commi 5 e 6, cod. pen., commesso il 11 settembre 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 43096/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato estinto per prescrizione anche il delitto di cui al capo d), ex art. 388, commi 5 e 6, cod. pen., commesso il 11 settembre 2015.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: CHEN DIYONG nato il 17/12/1989 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il PG chiede l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la sentenza del 11 novembre 2020 del Tribunale di Padova che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a Diyong Chen. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato estinto per prescrizione anche il delitto di cui al capo d), ex art. 388, commi 5 e 6, cod. pen., commesso il 11 settembre 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La sentenza ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati ascritti senza valutare che il reato dì cui al capo d) è un delitto; il termine di prescrizione massimo è quello di 7 anni e 6 mesi e non quello di 5 anni indicato in sentenza. In assenza di sospensioni della prescrizione il termine decorrerà il 11 marzo 2023. La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, per un nuovo giudizio sul reato di cui al capo d), ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo d) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Così deciso il 13/10/2021. Il C re estensore Il Presidente Lu emeraro Grazia Lap torcia j D .-7