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Sentenza — n. 42438/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for tax fraud due to statute of limitations expiration despite procedural nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42438/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the underlying crimes had expired under the statute of limitations. Although the defense successfully argued that the trial was procedurally null due to improper service of process on an absent defendant, the court held that the extinction of the crime by prescription takes precedence over procedural defects. Consequently, the conviction was voided as the legal basis for punishment no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 159, ultimo comma, cod. pen.; Art. 420-quater cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by prescription, the extinguishing cause prevails over absolute and incurable nullities of the judgment, rendering the conviction void without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crimes procedural nullity improper service of process annulment without remittal tax fraud offense extinction of criminal liability fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 159, ultimo comma, cod. pen.
Il termine massimo di prescrizione è di 7 anni e 6 mesi, a cui va aggiunto il periodo di un anno e 6 mesi ex art. 159, ultimo comma, cod. pen. - vigente all'atto dell'ordinanza del 18 luglio 2014 di sospensione del processo ex art.
Art. 420-quater cod. proc. pen.
All'udienza del 18 luglio 2014 il Tribunale sospese il processo ex art. 420-quater cod. proc. pen. poiché non sussistevano i presupposti per la pronuncia dell'assenza.
Art. 420-quinquies cod. proc. pen.
Inoltre, la prosecuzione del processo già sospeso è avvenuta in violazione di legge, perché non effettuata la notifica personalmente all'imputato ed in assenza dei presupposti ex art. 420-quinquies cod. proc. pen. per la revoca dell'ordinanza di sospensione.
Art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Il difensore di Metodiev Emil Emilov ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 dicembre 2020 della Corte di appello di Potenza che ha confermato la condanna inflitta il 31 marzo 2017 dal Tribunale di Potenza per il reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000, commesso in Pignola negli anni 2010 e 2011.
art. 420-quater cod. proc. pen
All'udienza del 18 luglio 2014 il Tribunale sospese il processo ex art. 420-quater cod. proc. pen.
art. 420-quinquies cod. proc. pen
Inoltre, la prosecuzione del processo già sospeso è avvenuta in violazione di legge, perché non effettuata la notifica personalmente all'imputato ed in assenza dei presupposti ex art. 420-quinquies cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810
Deve però rilevarsi che i reati sono estinti per prescrizione: quando si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (così Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).2.1.
Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01
74, è reato istantaneo che si consuma o nel momento di emissione della fattura o, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01).
Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921 - 01
Secondo Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921 - 01, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: METODIEV EMIL EMILOV nato il 09/04/1971 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il PG chiede di annullare sia la sentenza impugnata che la sentenza di primo grado e DISPORRE, ai sensi dell'art. 623, co. 1, lett. b), c.p.p., la trasmissione degli atti al giudice di primo grado lette le conclusioni del difensore, avv. Davide Lapenna Il difensore si associa alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Metodiev Emil Emilov ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 dicembre 2020 della Corte di appello di Potenza che ha confermato la condanna inflitta il 31 marzo 2017 dal Tribunale di Potenza per il reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000, commesso in Pignola negli anni 2010 e 2011. 1.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi perché l'imputato non era a conoscenza del processo. Inoltre, il decreto di citazione a giudizio, dopo i tentativi vani di notifica all'estero, sarebbe stato notificato per l'imputato al difensore di ufficio, senza l'emissione del decreto di irreperibilità. In punto di diritto si richiamano gli artt. 159, 420-quater cod. proc. pen. e la necessità di procedere alla notifica personalmente, non avvenuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. All'udienza del 18 luglio 2014 il Tribunale sospese il processo ex art. 420-quater cod. proc. pen. poiché non sussistevano i presupposti per la pronuncia dell'assenza. 1.1. Il Tribunale, ex art. 420-quater cod. proc. pen., avrebbe dovuto disporre che la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio fosse effettuata personalmente all'imputato; invece, dopo le ricerche risultate vane, anche all'estero, non essendo avvenuta la notifica «a mani proprie», il decreto è stato notificato erroneamente al difensore di ufficio, per altro senza procedere minimamente all'emissione del decreto di irreperibilità, che avrebbe imposto, per altro, alla Corte di appello di disporre le nuove ricerche. 1.2.

Inoltre, la prosecuzione del processo già sospeso è avvenuta in violazione di legge, perché non effettuata la notifica personalmente all'imputato ed in assenza dei presupposti ex art. 420-quinquies cod. proc. pen. per la revoca dell'ordinanza di sospensione. 1.3. Il ricorso è dunque fondato: la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'alt 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. perché si è proceduto in assenza dell'imputato, pur essendovi la prova in atti che il processo fosse sospeso ex art. 420-quater cod. proc. pen.

2. Deve però rilevarsi che i reati sono estinti per prescrizione: quando si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (così Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).2.1. Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma o nel momento di emissione della fattura o, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01).

L'ultima fattura del 2010 è stata emessa il 30 novembre 2010; vi è un refuso quanto alla data di una fattura, ma dagli atti risulta che le fatture oggetto dell'imputazione sono state emesse solo negli anni 2010 e 2011. L'ultima fattura del 2011 è stata emessa il 25 luglio 2011. Il termine massimo di prescrizione è di 7 anni e 6 mesi, a cui va aggiunto il periodo di un anno e 6 mesi ex art. 159, ultimo comma, cod. pen. - vigente all'atto dell'ordinanza del 18 luglio 2014 di sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen. e pertanto qui applicabile - di sospensione della prescrizione.

Secondo Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921 - 01, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo. 2.2. Il reato relativo alle fatture emesse nel 2010 si è estinto per prescrizione il 30 novembre 2019, prima della sentenza di appello.

Il reato relativo alle fatture emesse nel 2011, tenuto conto della sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen. e di quella per l'emergenza sanitaria covid, si è estinto per prescrizione il 29 settembre 2020. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 26/10/2021. Il CpÌiglire estensore Il Presidente