Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42431/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal conviction due to statute of limitations expiration despite procedural arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42431/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remittal because the statute of limitations had expired. The appellant argued that the trial court failed to independently evaluate key evidence and ignored specific defense documents regarding the construction project. The court rejected these substantive arguments as not manifestly unfounded but noted that the limitation period had matured by March 2020, extinguishing the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The expiration of the limitation period for prosecution extinguishes the criminal liability, resulting in the annulment of the conviction without remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal liability extinction annulment without remittal manifestly unfounded appeal tax fraud conviction fatture fittizie falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBARACI GAETANO nato a LEONFORTE il 20/03/1951 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il pi-ovvedimento innpugnatb e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; lette le conclusioni del Pubblico Minjstero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Barbaraci Gaetano ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 09/09/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di cui all'art.2 del d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo H) dell'imputazione in relazione alla utilizzazione, quale amministratore unico della Gussio Service Srl, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette per l'anno 2008, di quote di ammortamento sulle immobilizzazioni materiali degli immobili strumentali per un importo di euro 141.905, ritenute indeducibili dal reddito in quanto calcolate su immobilizzazioni generate da fatture in tutto o in parte inesistenti.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 125, 192 e 195 cod. proc. pen. per motivazione apparente atteso che la sentenza si è limitata a recepire le ricostruzioni e le valutazioni degli investigatori riproposte sotto forma di dichiarazione testimoniale, omettendo di svolgere un'autonoma valutazione dei fatti basata su riscontri obiettivi ed incorrendo in palesi errori sui presupposti di fatto. Segnatamente : sarebbe stata erroneamente indicata in motivazione la somma oggetto della presunta illecita deduzione, correttamente quantificata, invece, nella contestazione di reato; l'imputato, contrariamente a quanto indicato in motivazione, non aVrebbe fatto parte della compagine della G & P Costruzioni S.r.l. quale emittente delle fatture; la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, con i relativi stati di avanzàmento e verifiche, didhiarata dalla Guardia "di finanza come non rinvenuta, è stata invece prodotta dalle Difese;

è stata ignorata la documentazione relativa alle spese di acquisto del complesso immobiliare prima della ristrutturazione, non valutate dalla Guardia di finanza tra gli apporti di capitale dei soci perché il mutuo sarebbe stato intestato alla società ma senza considerare che coobbligati erano i singoli soci; circa la consapevolezza di Barbaraci in ordine alla illiceità delle deduzioni sono stati totalmente ignorati i verbali dell'assemblea straordinaria con cui Gagliano è stato destituito dalla carica di amministratore della società per avere sottratto all'esame degli altri soci la documentazione fiscale e contabile.

E tali elementi, puntualmente dedotti con l'atto di appello, non sarebbero stati esaminati e valutati dalla sentenza impugnata. Ciò tanto più avendo la sentenza erroneamente parificato la posizione del ricorrente a quella del Gagliano, difformemente da quanto invece operato dalla Corte dei Conti nella sentenza n. 344 del 2015 che ha sostanzialmente ritenuto indimostrate le sovrafatturazioni contestate, perché frutto di mere deduzioni congetturali.3. Con un secondo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alle prove a discolpa rappresentate dalla documentazione prodotta e relative a : le assemblee straordinarie dei soci della Gussio Service S.r.l. da cui emergerebbe la rimozione dalla carica di amministratore di Gagliano per la scarsa chiarezza del suo operato; l'effettiva esecuzione delle opere finanziate, la natura, l'entità e i costi dei lavori effettuati, il valore di mercato assunto dal complesso alberghiero dopo l'esecuzione dei lavori (emergenti segnatamente dalla relazione del consulente nominato nella procedura esecutiva immobiliare riguardante la Gussio Service S.r.l.); le denunce sporte dal ricorrente nei confronti del Gagliano; le prove testimoniali attestanti che la dichiarazione dei redditi del settembre 2009 era stata redatta sulla base delle copie di quella precedente in assenza di ogni altro elemento contabile di riscontro; la documentazione contabile prodotta dalla difesa di Gagliano da cui era possibile evincere che la contabilità dei lavori era stata regolarmente depositata da Gagliano presso la banca delegata dal Ministero dello Sviluppo economico corredata dagli stati di avanzamento dei lavori necessari per l'erogazione dei ratei di finanziamento relativi ad opere tutte effettivamente realizzate.

3. Con un terzo motivo lamenta la mancata applicazione, in correlazione con l'importo degli elementi passivi fittizi, pari ad euro 141.905,09, della previsione del cbmma terzo dell'art. 2"cit., con conseguente 'trattamento edittale tale da comportare la rideterminazione della pena e, comunque, l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. I:31 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

4. Inammissibile ex art.606, comma 3, cod. proc. pen., il terzo motivo in quanto non posto con l'atto di appello, sì che su di esso, in ogni caso, non deve effettuarsi alcuna valutazione, il primo e il secondo motivo, congiuntamente esaminabili tra loro in quanto entrambi diretti a censurare la motivazione della sentenza impugnata resa in ordine alla conferma della affermazione di responsabilità, sono non manifestamente infondati. Se infatti, la motivazione della sentenza appare dare esaustiva e logica spiegazione dell'iter del progetto ideato, volto ad ottenere, gonfiando il costo degli interventi con operazioni solo formali ma non effettive (e di qui, dunque, discendendo la fittizietà delle relative fatture), le sovvenzioni statali e, quindi, dando luogo alla indebita deduzione di quote di ammortamento, tanto più essendosi aggiunto che il versamento nelle casse sociali della provvista necessaria per effettuare i pagamenti era fittizia perché il suo importo non era compatibile con le condizioni patrimoniali dei soci, restano come comunque idonee a consentire una valutazione del ricorso in termini di non manifesta infondatezza le argomentazioni in ordine alla mancata valutazione dei documenti comprovanti l'effettiva esecuzione delle opere, quali elementi evidentemente dotati, per la loro natura oggettiva, nella prospettiva argomentativa del ricorso, di potenziale decisività in ordine alla sussistenza del fatto.

Nel ricorso, infatti, si ripropongono in particolare le risultanze della relazione del consulente nominato nella procedura esecutiva imm•Obiliare riguardante la Gussio Service S.r.l., circa la natura, l'entità e i costi dei lavori effettuati, nonché il valore di mercato assunto dal complesso alberghiero dopo l'esecuzione dei lavori, rispetto alle quali, tuttavia, la sentenza appare mancare di specifica considerazione. La non manifesta infondatezza, comportando la regolare formazione del rapporto processuale, consente a questa Corte di rilevare la prescrizione per maturazione, alla data del 17/03/2020, del relativo termine (pari ad anni sette e mesi sei cui vanno aggiunti 1082 giorni di sospensione a seguito dei rinvii analiticamente esposti a pag.3 della sentenza della Corte di Caltanissetta), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 14